Legge Regionale 22 dicembre 1995, n. 40 Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.
Art. 1(Finalita) 1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale
27 febbraio 1995, n. 7, cosi come rettificata e integrata dalla legge regionale
19 aprile 1995, n. 20, nonche variata dalla legge regionale 24 agosto 1995 n.
34, sono introdotte le variazioni di cui all allegato << A >> della
presente legge.
Art. 2(Adeguamento
dello stato di previsione dell entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1,
l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione
del bilancio per l esercizio finanziario 1995 risulta modificato per meno lire
247.744.468.000 in termini di competenza e per meno lire 247.744.468.000 in
termini di cassa per l entrata e per meno lire 247.744.468.000 in termini di
competenza e per meno lire 247.744.468.000 in termini di cassa per l
uscita.
Art. 3(Documento
contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi come
rettificata e integrata dalla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 nonche variata dalla legge regionale 24 agosto
1995, n. 34. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di
capitoli) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di
cui al documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7,
cosi come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20,
nonche variata dalla legge regionale 24 agosto 1995, n. 34, sono introdotte le
variazioni e integrazioni di cui all allegato << B >> della
presente legge.
Art. 4(Autorizzazione alla Giunta
regionale) 1. La Giunta regionale
e autorizzata:
a) a disporre con
proprio atto, anche alla competenza dell esercizio in corso, le reiscrizioni
delle economie derivanti da riduzione di residui passivi e di stanziamenti
relativi a progetti revocati, appartenenti ai Programmi regionali da sviluppo ex
art. 44 dpr n. 218/ 1978 TU Mezzogiorno, da destinare alla copertura della quota
regionale per il cofinanziamento dei programmi comunitari;
b) a utilizzare le
economie sub a) così reiscritte per il completamento del finanziamento del primo
triennio 1994/ 1996 del Programma Operativo Plurifondo 1994/ 1999, a norma dell
art. 12, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 e per il
cofinanziamento del Programma FEOGA del POP 1991/ 1993 rimodulato a seguito di
valutazione monetaria dell ECU;
c) a procedere con
proprio atto, anche attraverso l impegno delle economie sub a), per il
finanziamento dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) di cui alle
Comunicazioni agli Stati membri pubblicati sulla GUCE n. C/ 180 dell 1 luglio
1994, solo a seguito delle relative Decisioni approvative da parte della
Commissione dell Unione Europea.
ALL.
OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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