Anno 1996
Numero 6
Data 03/06/1996
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 3 giugno 1996, n. 6

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996- 1998.



TITOLO 1

Norme di bilancio





Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, e approvato in lire 39.190.099.944 in termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante l esercizio finanziario 1996.



Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, e approvato in lire 39.190.171.099.044 in termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in termini di cassa.
2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957 - a seguito della contrazione del mutuo di lire 800.000.000.000 attivato nel corso degli esercizio 1994 e 1995 per la prevista rispettiva quota di lire 400.000.000.000 e dell avvenuto finanziamento della somma di lire 303.535.957 con le risorse autonome regionali dell esercizio 1994 - e iscritto, per la quota differenziale di lire 403.000.000.000, in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1996.
3. Al finanziamento del residuo disavanzo di lire 403.000.000.000 di cui al comma 2 si provvede, per l esercizio finanziario 1996, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell art. 20 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 19 marzo 1993, n. 68 e secondo i criteri e le modalita di cui all art. 14 della presente legge.



Art. 3

(Impegni e pagamento delle spese)


1. E autorizzato l impegno delle spese della regione per l esercizio finanziario 1996, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all art. 2, salvo l impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l esercizio finanziario 1996 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all art. 2.



Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno finanziario 1996, allegato n. 1 alla presente legge.


Art. 5

(Elenco spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita quelle descritte nell elenco allegato n. 2 alla presente legge.


Art. 6

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l esercizio finanziario 1996 in lire 4.127.670.862, e iscritto al cap. 1110010 ed e gestito a termini dell art. 36 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 7

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l esercizio finanziario 1996 in lire 1.000.000.000, e iscritto al cap. 1110030 ed e gestito a termini dell art. 37 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 8

(Fondi riserva di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l esercizio finanziario 1996 in lire 398.195.554.155, e iscritto al cap.111020 ed e gestito a termini dell art. 41 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.


Art. 9

(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell art. 41 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)


1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell anno 1996 e iscritto al cap. 1110070 ed e gestito a termini dell art. 38 della leggi contabilita regionale.
2. L allegato n. 3 della presente legge indica l oggetto e l importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell anno 1996.



Art. 11

(Fondo per i residui passivi perenti)


1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l esercizio finanziario 1996 in lire 30.000.000.000, e iscritto al cap.1110045 ed e gestito a termini dell art. 71 della legge regionale di contabilita n. 17 del 1977.


Art. 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l esercizio finanziario 1996.



Art. 13

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dell art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni e approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1996- 1998 nel testo allegato alla presente legge.


TITOLO 2

Disposizioni per il risanamento della situazione debitoria





Art. 14

(Mutuo per il disavanzo di amministrazione)


1. Per fare fronte alla quota residuale del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell art.20 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo della somma di lire 403.000.000.000.
2. Il mutuo sara stipulato a un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per la durata massima dell ammortamento di venti anni.
3. A tal fine e autorizzata l iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997- 1998 al capitolo 1122020, la spesa annua di lire 44.150.000.000 per il servizio di ammortamento.
4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalita previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli interessi del mutuo e garantito dalla Regione mediante l iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell art. 36 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 15

(Procedure concordate con il Governo centrale per il risanamento della Regione Puglia. Mutuo per il consolidamento dei debiti verso le banche)


1. A seguito della definizione - in attuazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e secondo le articolazioni, le modalita, le condizioni e i termini contenuti nell apposita intesa convenzionale - delle operazioni di ricontrattazione e consolidamento della complessiva esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti o indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali al 31 dicembre 1995 per la parte non coperta dalle opportunita finanziarie previste dal decreto - legge 27 ottobre 1995, n. 445, così come reiterato dal decreto - legge 23 dicembre 1995, n. 546, viene iscritta al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, quale seconda annualita di ammortamento la somma di lire 206.000.000.000.
2. Per le finalita di cui al comma 1 e per quelle connesse al previsto consolidamento, da definire secondo le intese sottoscritte attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio in maturazione negli anni 1996 e 1997, e iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 222.180.000.000 per l anno 1997 e di lire 239.145.000.000 per l anno 1998.
3. Le definitive risultanze delle previste operazioni di riscontro documentale delle singole partite debitorie in contraddittorio tra Regioni e organismi creditizi saranno definite entro il 30 giugno 1996.
4. Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui al comma 6 dell art. 3 della medesima legge n. 549 del 1995.
6. Il protocollo aggiuntivo previsto dall intesa convenzionale di cui ai precedenti commi per la definizione della debitoria dell arretrato dei contributi per i finanziamenti di edilizia agevolata a valere su leggi statali, comprendera anche il residuo debito per il secondo semestre 1990 ammontante a lire 4.933.461.377 e per il secondo semestre 1991 ammontante a lire 1.991.147.194.



Art. 16

(Ricontrattazione tassi di interesse)


1. La Giunta regionale e delegata a definire strumenti tecnici di salvaguardia che consentano di pervenire alla revisione dei tassi di interesse così come concordati nell intesa convenzionale di ricontrattazione e consolidamento dell esposizione debitoria verso le banche a seguito della convergenza dell Italia ai parametri europei in materia finanziaria e monetaria.



Art. 17

(Articoli 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1 Obbligazioni prive di copertura finanziaria)


1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli art. 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1, cosi come riaccertate in lire 78.112.676.347 ai sensi dell art. 15 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, sono rideterminate in lire 23.222.877.760, a seguito dei pagamenti intervenuti nel corso dell esercizio 1995 e delle ulteriori insussistenze a oggi accertate.
2. Al finanziamento delle residue spese derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1, nella articolazione di cui all allegato n. 4 della presente legge, si provvede mediante la iscrizione al cap. 1110095 della Parte II - Spesa - del bilancio 1996 dello stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 23.222.877.760.
3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al comma 2, nonche dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell esercizio finanziario dell anno 1996.
4. La Giunta regionale e autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni di cui al comma 3.



Art. 18

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)


1. Al fine di provvede alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 1996 i seguenti capitoli:
a) 0001315 << Oneri per ritardati pagamenti - quota interessi >> dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
b) 0001316 << Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione >>, dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
c) 000137 << Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimenti e legali >>, dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 e quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.



TITOLO 3

Norme settoriali finalizzate al risanamento finanziario





Art. 19

(Servizi e domanda individuale)


RINVIATO DAL GOVERNO


Art. 20

(Disposizioni urgenti per le attivita di formazione professionale)


1. La Regione predispone il piano di formazione 1996- 1997 sulla base di un progetto di riforma delle attivita formative e individua procedure di programmazione per il periodico recepimento di previsione e analisi delle innovazioni del tessuto produttivo emergenti dall intero sistema regionale.
2. Per le spese delle attivita formative dell anno 1995 non finanziate dalla Unione europea e dallo Stato, ivi incluse quelle destinate a utenze particolari (tossicodipendenti, portatori di handicap, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell Autorita giudiziaria, minori ad alti rischio), e iscritta al capitolo 0961022 dell esercizio finanziario 1996 la somma di lire 3.801.835.000.
3. Le disposizioni di cui all art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gia novellate per tutto l anno 1995 dall art. 4, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1994, n. 32, sono prorogate per l anno 1996.
4. La lettera a) del comma 1 dell art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 viene così modificata:
<< a) un funzionario regionale di livello retributivo non inferiore al VII o un Preside o un docente di ruolo degli Istituti professionali e tecnici con funzioni di Presidente >>.
5. Dopo l ultimo comma dell art. 15 della medesima legge regionale n. 54 del 1978 viene aggiunto il seguente:
<< Al funzionario regionale Presidente della Commissione viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione corrispondente al livello funzionale e retributivo di appartenenza. L importo per gettoni di presenza viene invece versato, a cura degli enti gestori, alla Tesoreria regionale sull apposito fondo previsto dall art. 78, comma 8, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 >>.



Art. 21

(Disposizioni in materia sanitaria - Ripiano debiti Unita sanitarie locali)


1. La Regione attiva le procedure previste dalla disposizione normativa di cui all art. 2 del decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 per i ripiani della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre 1994, al cui accertamento si provvede nei termini e nei modi di cui all art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la competenza relativa all erogazione dei contributi alle associazioni dei donatori volontari di sangue e/ o loro federazioni, ai sensi dell art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 14, nonche al pagamento dei compensi di lavorazione per la produzione di plasmaderivati e trasferita alle Aziende - USL e agli altri enti sanitari interessati, che vi provvedono secondo modalita e direttive emanate dalla Giunta regionale.
3. L organizzazione e la gestione dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49 e svolta dalle Aziende USL che possono provvedervi anche in forma collaborative con i Comuni interessati, secondo le modalita e direttive emanate dalla Giunta regionale.
4. Alle occorrenze finanziarie derivanti dell attuazione dei commi 2 e 3 le Aziende USL provvedono con le quote indistinte del fondo sanitario loro assegnate.
5. Fermo restando quanto previsto dall art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in ordine al sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, per il triennio 1995/ 1997, al termine del quale si perverra esclusivamente al sistema di remunerazione a prestazione così come previsto dal comma 7 ter del predetto articolo, al finanziamento dei costi di gestione necessari per l attivita di assistenza sanitaria delle Aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici, non coperti dagli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e ambulatoriali nonche da entrate proprie si provvede mediante gli accantonamento delle quote del fondo sanitario previsti dall art. 10, commi 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.
6. Rinviato dal Governo



Art. 22


1. Per l anno 1996 il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui agli artt. 26, 41, 42 (IRCCS privati) e 44, lett a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 puo essere effettuato:
a) mediante acconti mensili pari al 70% delle relative contabilita presentate;
b) con conguagli sulla contabilita trimestrale, previa verifica, da effettuarsi entro il trimestre successivo in conformita alle disposizioni vigenti fermo restando il sistema di tariffazione e i limiti della spesa previsti con delibera del Consiglio regionale n. 995 dell 8 marzo 1995. La spesa non dovra essere comunque superiore a quella sostenuta per l anno 1994.
2. Le anticipazioni mensili da corrispondere agli Enti ecclesiastici, nonche agli IRCCS di natura privata, sono corrisposte ed erogate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell Assessore alla sanita se delegato.
3. A far tempo del 1 gennaio 1997 il pagamento verra effettuato esclusivamente sulla base delle contabilita mensili delle prestazioni effettuate con riferimento al sistema di tariffazione.
4. L IRCCS << Oncologico >> con sede in Bari viene dotato di n. 165 posti letto, di cui n. 15 posti letto per l espletamento dell attivita libero - professionale, e relativi servizi e pertinenze con sede definitiva presso una struttura ospedaliera pubblica da individuare con delibera di Giunta regionale a norma dell art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994.
5. A partire dal 1 luglio 1996, i costi di gestione dell IRCCS Oncologico con sede in Bari dovranno essere rapportati fino al limite massimo dei posti letto di cui al comma 4.
6. La spesa per l eventuale ristrutturazione della sede definitiva per l IRCCS Oncologico di Bari necessaria al programma straordinario di edilizia ospedaliera di cui all art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
7. In considerazione delle finalita assistenziali e di ricerca dell IRCCS Oncologico di Bari, l intervento e da considerarsi prioritario nell ambito degli obiettivi del programma straordinario di edilizia sanitaria.
8. L assistenza sanitaria ospedaliera e nell immediato per l emergenza e urgenza alla popolazione del Gargano Nord viene assicurata con l IRCCS << Casa Sollievo della Sofferenza >> di San Giovanni Rotondo ai sensi dell art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
9. AL finanziamento della relativa spesa si provvede, secondo modalita e criteri indicati dal Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero della Sanita di cui all art. 2, comma 9, della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549, sono erogabili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell art. 1 del decreto del Ministro della Sanita del 7 novembre 1991, ambulatorialmente e da parte esclusivamente delle strutture a gestione diretta o equiparate ai sensi degli artt, 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le prestazioni specialistiche in seguito indicate, erogate nella regione Puglia alla data del 6 gennaio 1992, in regime ambulatoriale, in virtu di provvedimenti amministrativi, regolarmente esecutivi e non previsti nell allegato 1 del citato decreto ministeriale:
a) brachicurieterapia in after remote loading;
b) infissione permanente isotopi radioattivi;
c) piano di trattamento (centratura, calcolo, dose ecc);
d) studio completo delle sottopopolazioni linfocitarie;
e) determinazione citofluorimetrica degli autoanticorpi antipiastrine adesi e circolanti;
f) studio immunologico leucemie acute;
g) studio completo del fenotipo immunologico delle sindromi linfoproliferative croniche;
h) RMM;
i) litotripsia.
11. Per le prestazioni indicate al comma 10 la Giunta regionale e autorizzata a fissare con proprio provvedimento le relative tariffe nonche eventuali protocolli diagnostici di utilizzo.



Art. 23

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)


1. Agli enti locali che, al di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio 1987 al 1993, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contrarranno mutui decennali ai sensi dell art. 2 del decreto - legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nell esercizio 1996 contributi in misura non superiore al 40% dell annualita di ammortamento e comunque nei limiti di spesa complessiva di  L.10.000.000.000 gravanti sul cap. 0592023.
2. Nelle more dell assunzione del mutuo e per le finalita di cui al comma 1 dell art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la Giunta regionale è autorizzata a erogare acconti sulla base dei disavanzi certificati riconosciuti ammissibili, utilizzando la somma stanziata sul capitolo di spesa 0552025
3. Agli oneri connessi alla gestione stralcio da istituire ai sensi e per le finalità di cui al comma 1 dellart. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, le Commissioni provvedono con la somma stanziata sul capitolo 05553022 nonchè con i rimborsi che saranno disposti dallINPS per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991.
4. La Regione Puglia partecipa al cofinanziamento comunitario del progetto denominato << Corridoio Adriatico >>. Per tale finalita e autorizzata la spesa di L. 470.000.000 iscritta nel capitolo 0553014.
5. Rinviato dal Governo.
6. All art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 e aggiunto il seguente comma:
<< 3. Nell esercizio di potere sostitutivo di cui al precedente comma 1 la Regione persegue l obiettivo di salvaguardare lunita aziendale e i livelli occupazionali delle gestioni dei servizi in affidamento precario. Le gestioni stralcio del medesimo comma 1 sono autorizzate a liquidare, sin da tutto il 31 dicembre 2000, un contributo straordinario finalizzato al risanamento gestionale in favore dei soggetti che assumeranno in concessione gli interi complessi aziendali dei servizi in affidamento precario con contestuale accollamento del personale adibito.
Il contributo e quantificato nella misura massima del 10% del contributo di esercizio spettante ai sensi dell art. 5 della legge  regionale 9 marzo 1982, n. 13, fino a concorrenza del disavanzo per ciascuna azienda rideterminato a certificato con le modalita di cui al comma 5 del decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. L erogazione del contributo e subordinata alla condizione che il concessionario subentrato non faccia ricorso ad esoneri di agenti ai sensi del comma 3 dell art. 26 del Regolamento allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fermo restando il ricorso, ai fini del conseguimento dell equilibrio del bilancio, a ogni altra possibile modalita di esodo. Il conseguente onere finanziario trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 0553022 del bilancio per l esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996- 1998 >>.



Art. 24

(Enti fieristici regionali. Ripianamento passivita pregresse)


1. Gli enti fieristici a carattere regionale - art. 39 legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 - di Francavilla Fontana di Foggia sono ammessi a usufruire una tantum di contributi straordinari della Regione finalizzati al ripianamento delle passivita pregresse al 31 dicembre 1995 entro i limiti massimi della articolazione di seguito riportata:
a) Ente Fiera di Francavilla Fontana lire 500.000.000 esercizio finanziario 1996;
b) Ente Fiera di Foggia lire 7.000.000.000 complessivi esercizi finanziari 1996e 1997.
2. Gli enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare; entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e del conto consuntivo dell ultimo esercizio finanziario, formalmente approvato dal Consiglio generale e/o dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei revisori dei conti, L erogazione dei contributo e subordinata all approvazione del programma di risanamento da parte della Giunta regionale.
3. Per le finalita di cui ai commi 1 e 2 e iscritta nel capitolo 0232025 la somma di lire 4.000.000.000 per l esercizio finanziario 1996 e lire 3.500.000.000 per l esercizio finanziario 1997.



Art. 25

(Contributo straordinario all Ente autonomo Fiera del Levante)


1. La Regione, riconosciuto il ruolo svolto dall Ente autonomo << Fiera del Levante >> di promozione e valorizzazione delle iniziative inerenti i settori di attivita di interesse regionale, concorre al finanziamento degli interventi, programmati da detto Ente, di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente alle attivita fieristiche.
2. Il contributo straordinario a destinazione vincolata e concesso dalla Giunta regionale sulla base di un programma di interventi, corredato di progettazione esecutive approvate dai competenti organi o munite della avvenuta richiesta delle autorizzazioni, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale.
3. Con la stessa deliberazione di Giunta regionale sara anche disposta l erogazione di un anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, da liquidare subordinatamente alla comunicazione dell avvenuto inizio dei lavori.
4. L erogazione a saldo del contributo verra disposta a completamento degli interventi e a presentazione degli atti di contabilita finale e di collaudo.
5. Ai fini che precedono e istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1996 il seguente capitolo:
cap. 0352040 << Contributo straordinario dell Ente autonomo Fiera del Levante per la realizzazione di interventi per spese, infrastrutture, impianti e servizi per le attivita fieristiche >> L. 1.500.000.000



Art. 26


1. La Regione garantisce il regolare pagamento agli istituti di credito per concorso sugli interessi relativi gia contratti da enti, cooperative agricole e loro consorzi per l attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 20 attraverso uno specifico piano di ammortamento dei mutui perfezionati, a partire dall anno 1996 e fino all anno 2008.
2. Per le finalita di cui al comma 1 e istituito nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio il capitolo 0196030.



Art. 27

(Legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

e di irrigazione - Modifiche e integrazioni)


1. E abrogato il comma 2 dell art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 42.
2. Al fine di garantire il regolare pagamento delle rate annuali dei mutui gia contratti dai Consorzi di bonifica per la manutenzione delle opere pubbliche e di irrigazione autorizzati ai sensi dell art. 2 comma 1, della legge regionale 24 maggio 1985, n. 42, nel bilancio regionale per gli esercizi dal 1996 al 2006 e istituito il seguente capitolo di spesa n. 0191015:  <<Spese per il pagamento delle rate dei mutui gia contratti dai Consorzi di bonifica, per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ai sensi della legge regionale n. 42 del 1985 >>, con uno stanziamento annuale di lire 4.900.000.000.



Art. 28

(Legge regionale 4 maggio 1979, n. 28 - Casa di riposo per profughi di Bari. Ripianamento passivita pregresse)


1. La Regione provvede al ripianamento delle passivita pregresse per le spese di gestione della Casa di riposo per profughi di Bari attraverso il piano finanziario sessennale con decorrenza dall esercizio finanziario 1996.
2. Per la finalita di cui al comma 1 si provvede mediante l iscrizione in bilancio al cap. 0782020, per tutte la durata del piano finanziario, delle somme per il ripianamento.



Art. 29

(Interventi in favore degli emigrati. Sanatoria contributi al 31 dicembre 1994)


1. Lo stanziamento del capitolo 0941012 del corrente esercizio finanziario e finalizzato esclusivamente al finanziamento delle istanze pervenute alla Regione al 31 dicembre 1994 ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 ottobre 1979 n. 65.


TITOLO 4

Disposizioni per i programmi di intervento della Regione





Art. 30

(Realizzazione della sede della Regione Puglia nella citta di Bari)


1. La Regione realizza la sede degli organi istituzionali e degli uffici nella citta capoluogo mediante procedimenti di evidenza pubblica con confronto concorsuale che osservi i principi in materia della normativa statale e comunitaria.
2. Per la copertura finanziaria della spesa occorrente alla realizzazione della sede, la Regione utilizza, a decorrere dal momento della effettiva fruibilita dell opera, gli stanziamenti iscritti in bilancio in misura pari a quella necessaria per il pagamento dei canoni di locazione previsti per gli uffici locati nella citta di Bari.
3. Per le spese relative all attivazione delle procedure concorsuali e istituito apposito capitolo 0512015 di L. 250.000.000 nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.



Art. 31

(Fondo rotativo per la progettualita. Partecipazione della Regione)


1. Al fine di consentire alla Regione l accesso al fondo rotativo per la progettualita, istituito ai sensi del comma 54 dell art. 1 della legge 28 dicembre 1955, n. 549, e stanziata la somma di lire 1.000.000.000 al capitolo 0512040 del corrente esercizio finanziario.
2. I finanziamenti di cui al precedente comma 1 sono assegnati dalla Giunta regionale con provvedimento che, unitamente al programma di opere pubbliche da definire a termine del comma 56 dell art. 1 della legge n. 549 del 1995, acquisisce il parere preventivo della competente Commissione consiliare.



Art. 32

(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)


1. E istituito il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari iscritto al cap. 1110050 del corrente esercizio finanziario.
2. Il fondo e dotato di lire 25.920.354.637 provenienti dalla reiscrizione a capitolo 1011010 di parte entrata delle residue economiche determinate in sede di rimodulazione del Programma operativo plurifondo (POP) 1991/1993.
3. Il fondo puo essere incrementato dalle eventuali ulteriori economie originate dalla gestione del Programma operativo plurifondo dai rimborsi comunitari per progetti finanziati a totale carico del bilancio regionale nonche da risorse proprie del bilancio autonomo finalizzate a spese di investimento.
4. L accertamento delle economie di cui al precedente comma e disciplinato secondo le modalita di cui all art. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni.
5. Il prelievo dal fondo avviene, su richiesta dell Area di coordinamento per le politiche comunitarie d intesa con i settori competenti, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale e trasmesso per conoscenza al Consiglio regionale.



Art. 33

(Patti territoriali)


1. In coerenza con l art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, con l art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341, con la delibera del CIPE di attuazione del 20 novembre 1995 e con gli artt. 28 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione provvede:
a) in presenza di intese di programma o patti territoriali proposti dai soggetti pubblici e privati, a esprimere il parere previsto al punto 4, ultimo comma della delibera CIPE del 20 novembre 1995;
b) in assenza di iniziative dei soggetti pubblici e privati sul proprio territorio, a promuovere intese di programma da realizzarsi mediante i << patti territoriali >>.
2. Per l attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Giunta regionale determina le modalita di partecipazione e individua le risorse da utilizzare del Programma Operativo Puglia del Quadro Comunitario di Sostegno e dei Programmi di iniziativa comunitaria affidati alla Regione.



Art. 34

(Fondo per l attivazione di interventi nel settore agricolo - forestale)


1. Il fondo per l attivazione di interventi nel settore agricolo - forestale, iscritto al capitolo 1110080 del corrente esercizio finanziario, e attivato in esecuzione delle disposizioni normative di cui ai commi 8 e 9 dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.



Art. 35

(Iniziative regionali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli)


1. Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, riconosciuto teatro di tradizioni ai sensi dell art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, la Regione concede al Comune di Bari il finanziamento i conto capitale della somma di lire 10.000.000.000, che e stanziata nello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1996 al capitolo 0522100.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e concesso con vincolo di destinazione per l acquisto dell immobile a termini del comma 2 dell art. 19 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 ed e erogato a seguito della definizione formale del diritto di proprieta dell ente locale che consenta la disponibilita del bene in modo pieno ed esclusivo.



Art. 36

(Semestre italiano di Presidenza dell Unione europea. Interventi straordinari e urgenti)


1. In occasione del semestre italiano di Presidenza dell Unione europea la citta di Muro Leccese e Otranto ospitano lo svolgimento del Consiglio dei ministri dell agricoltura.
2. Per le finalita di cui al comma 1 la Regione Puglia concede ai Comuni interessati contributi in conto capitale per interventi straordinari e urgenti per le agibilita delle sedi delle riunioni del Consiglio dell Unione europea.
3. Per i contributi concessi a termini della legge regionale 20 giugno 1979, n. 37 e stanziata nello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1996 la somma di L. 1.000.000.000 al cap. 0821015.



Art. 37

(Consiglio d Europa. Svolgimento Conferenza in Puglia)


1. Per lo svolgimento in Puglia delle sessioni della Conferenza promosse dal Consiglio d Europa e istituito nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio apposito capitolo 0001265 finanziato per lire 300.000.000.



Art. 38

(Piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore. Attivazione dei finanziamenti)


1. La Regione attiva i finanziamenti - cap. 2032000/ E e cap. 0635030/ S - finalizzati, ai sensi del comma 10 dell art. 3 della legge n. 549 del 1996, al piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore a seguito della emanazione del decreto del Ministro dell industria in attuazione della disposizione di cui al comma 3 dell art. 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613.



Art. 39

(Interventi per le nuove aree acquisite dal Comune di Sannicandro Garganico)


1. La Regione trasferisce al Comune di Sannicandro Garganico, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 la somma di L. 500.000.000 in conto capitale - cap. 1010040 - per la realizzazione di urgenti infrastrutture primarie al servizio delle nuove aree acquisite al territorio comunale.



Art. 40

(Programma degli interventi per l integrazione scolastica degli handicappati)


1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all art. 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e formulato sulla base di articolazione triennale.
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle Aziende USL che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell art. 6 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia in atto.



Art. 41

(Modifiche art. 6 legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie)


1. L art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, e così sostituito:
<< Alle associazioni di cui alla lettera f) del successivo art. 7 nominate con decreto n. 109 del 19 marzo 1996 e successive integrazioni possono essere erogati contributi sulla base di:
a) relazione sull attivita svolta nell ultimo triennio precedente il programma;
b) programma annuale presentato alla Giunta regionale;
c) relazione consuntiva sull ultimo contributo percepito >>.
2. Per il corrente esercizio le associazioni dovranno presentare relazione consuntiva riferita al contributo 1990 e/ o 1991.



Art. 42

(Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza)


1. Lo stanziamento di cui al cap. 0784018 e riservato, in via prioritaria, alla concessione di contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) per:
a)    l adeguamento dei servizi agli standards assistenziali e di sicurezza in ottemperanza alle vigenti disposizioni;
b)      sostenere iniziative di fusione che tendano a valorizzare il patrimonio degli enti per attivare o potenziare le strutture pubbliche assistenziali.
2. Per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1, lett b) si prescinde dalla condizione previste dall art. 10, comma 1, punto 2, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20.
3. Per il 1996 il termine di cui all art. 11, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 e differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina procedure, criteri termini standards economici di accesso ai contributi. Nella definizione del programma la Giunta regionale stabilisce priorita nei processi di fusione sulla base della consistenza patrimoniale delle IPAB, della loro dotazione finanziaria e dei progetti presentati.
5. I contributi, di cui all art. 9 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20, concessi negli esercizi precedenti alle IPAB, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalita per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli enti a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi provvedano a trasmettere la documentazione attestante l utilizzazione delle somme per il raggiungimento dei fini istituzionali.



Art. 43

(Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Termine presentazione istanze)


1. Le domande di accesso a tutti i contributi regionali di cui alla legge regionale 12 agosto 1988, n. 23, a far data dal corrente esercizio finanziario, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.



Art. 44

(Modifica legge regionale 6 giugno 1980, n. 61)


1. Per l esercizio 1996, le istanze previste dall art. 2, comma 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 61 << Contributi sulla spesa per l acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale >> devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 45

(Monitoraggio dei rischi di dispersione di fibre di amianto)


1. La Regione assegna alle Aziende sanitarie locale risorse finanziarie per l acquisizione della strumentazione necessaria all attivita di controllo di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 297, per la tutela sanitaria e ambientale dei rischi connessi all uso dell amianto.
2. Per le finalita di cui al comma 1 e iscritto nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio il capitolo 0721019 dotato dello stanziamento di lire 2.000.000.000.



TITOLO 5

Contabilita regionale e modificazioni normative





Art. 46

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale di contabilita)


1. La legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni e modificata e integrata dalle seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell art. 70 e abrogato;
b) al comma 1 dell art. 93 la parola << trimestre >> e sostituita dalla parola << semestre >>;
c) al comma 5 dell art. 95 la cifra << 50.000 >> e sostituita alla cifra << 500.000 >>;
d) al comma 1 dell art. 96 la parola << trimestralmente >> e sostituita dalla parola << semestralmente >>;
e) al comma 2 dell art. 96 la parola << trimestre >> e sostituita dalla parola << semestre >>;
f) al comma 3 dell art. 96 la parola << nell ultimo trimestre solare >> sono sostituite dalla parole << nel secondo semestre>>;
g) al comma 2 dell art. 97 la parola << trimestrali >> e sostituita dalla parola << semestrali >>;
h) l art. 39 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, integrativo della legge di contabilita e sostituito dal seguente testo:
<< 1. La perenzione amministrativa di cui ai commi 3 e 4 dell art. 71 della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 non si applica alle spese relative ai fondi statali e della CEE con vincolo di destinazione, nonche a quelle del bilancio autonomo dirette a cofinanziare progetti comunitari o statali e a spese in c/ capitale o di investimento e in annualita oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione >>.
2. L art. 38 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e l art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 integrativi dell art. 43, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1977 - sono sostituiti dal seguente testo:
<< 1. La legge di approvazione del bilancio puo altresì autorizzare la Giunta regionale a provvedere, con proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dell esercizio di mantenimento dei residui di stanziamento connessi a fondi statali o comunitari con vincolo di destinazione mediante l attivazione di appositi fondi alla competenza del nuovo esercizio anche in pendenza dell approvazione della relativa legge di bilancio.
2. Analoga reiscrizione puo essere autorizzata per le economie individuate dalle leggi di approvazione dei rendiconti generali.
3. Alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamento delle somme, occorrenti dai fondi di cui sopra con deliberazione della stessa giunta regionale.
4. Eventuali economie che si verificassero nel corso dell esercizio per effetto di riduzioni di residui passivi connessi a spese finanziate con fondi comunitari a destinazione vincolata possono esser contestualmente reiscritte con le procedure di cui al comma precedente, anche alla competenza dell esercizio in cui si sono prodotte >>.
5. Dopo l art. 70 della legge regionale n. 17 del 1977, e aggiunto l art. 70 bis nel testo che segue << A seguito della ricognizione e determinazione dei residui attivi e passivi di cui al precedenti artt. 58 e 70 la Ragioneria procede all aggiornamento d ufficio dei residui presunti inseriti nella legge del bilancio di previsione per l esercizio finanziario di riferimento>>.



Art. 47

(Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2)


1. All art. 1 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 9, sostitutivo dell art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, e aggiunta, dopo la lettera t) del comma 1, la seguente lettera u):
<< u) al pagamento delle spese di giudizio nonche di quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all Ente liquidate dalla Autorita giudiziaria >>.



Art. 48

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)


1. L importo della tassa per il diritto allo studio di cui al comma 21 dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l anno accademico 1996/ 1997, e fissato nella misura di lire 150.000.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.