Legge Regionale 3 giugno 1996, n. 6 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996- 1998.
TITOLO 1Norme
di bilancio
Art. 1(Stato
di previsione delle entrate) 1.
Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l anno
finanziario 1996, annesso alla presente legge, e approvato in lire
39.190.099.944 in termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in termini
di cassa.
2.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e
il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni
altra entrata spettante l esercizio finanziario 1996.
Art. 2(Stato
di previsione della spesa) 1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l anno finanziario
1996, annesso alla presente legge, e approvato in lire 39.190.171.099.044 in
termini di competenza e in lire 45.710.463.758.529 in termini di
cassa.
2.
Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire
1.203.303.535.957 - a seguito della contrazione del mutuo di lire
800.000.000.000 attivato nel corso degli esercizio 1994 e 1995 per la prevista
rispettiva quota di lire 400.000.000.000 e dell avvenuto finanziamento della
somma di lire 303.535.957 con le risorse autonome regionali dell esercizio 1994
- e iscritto, per la quota differenziale di lire 403.000.000.000, in termini di
sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l
esercizio finanziario 1996.
3.
Al finanziamento del residuo disavanzo di lire 403.000.000.000 di cui al comma 2
si provvede, per l esercizio finanziario 1996, attraverso la contrazione di
mutuo a termini dell art. 20 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, della legge 19 marzo 1993, n. 68 e secondo i
criteri e le modalita di cui all art. 14 della presente
legge.
Art. 3(Impegni
e pagamento delle spese) 1.
E autorizzato l impegno delle spese della regione per l esercizio finanziario
1996, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all art. 2, salvo l impegno autorizzato sugli esercizi
futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilita 30
maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.
E autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l esercizio
finanziario 1996 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui all art. 2.
Art. 4(Quadro
generale riassuntivo) 1.
E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l
anno finanziario 1996, allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 5(Elenco
spese obbligatorie) 1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di
contabilita quelle descritte nell elenco allegato n. 2 alla presente
legge.
Art. 6(Fondo
di riserva per spese obbligatorie) 1.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l esercizio
finanziario 1996 in lire 4.127.670.862, e iscritto al cap. 1110010 ed e
gestito a termini dell art. 36 della legge di contabilita regionale n. 17 del
1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7(Fondo
di riserva per spese impreviste) 1.
Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l esercizio
finanziario 1996 in lire 1.000.000.000, e iscritto al cap. 1110030 ed e
gestito a termini dell art. 37 della legge di contabilita regionale n. 17 del
1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8(Fondi
riserva di cassa) 1.
Il fondo di riserva di cassa, determinato per l esercizio finanziario 1996 in
lire 398.195.554.155, e iscritto al cap.111020 ed e gestito a termini dell
art. 41 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977.
Art. 9(Fondo
di riserva di cassa. Autorizzazione alla Giunta regionale) 1.
La Giunta regionale e autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le
procedure di cui al comma 3 dell art. 41 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10(Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) 1.
Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell anno 1996 e
iscritto al cap. 1110070 ed e gestito a termini dell art. 38 della leggi
contabilita regionale.
2.
L allegato n. 3 della presente legge indica l oggetto e l importo degli
stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell anno
1996.
Art. 11(Fondo
per i residui passivi perenti) 1.
Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi,
determinato per l esercizio finanziario 1996 in lire 30.000.000.000, e
iscritto al cap.1110045 ed e gestito a termini dell art. 71 della legge
regionale di contabilita n. 17 del 1977.
Art. 12(Variazioni
di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale) 1.
La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e
le reiscrizioni di cui al comma 1 dell art. 43 della legge regionale n. 17 del
1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della
entrata e della spesa per l esercizio finanziario 1996.
Art. 13(Bilancio
pluriennale) 1. A
norma dell art. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni e approvato il bilancio pluriennale della Regione
Puglia per il triennio 1996- 1998 nel testo allegato alla presente
legge.
TITOLO 2Disposizioni
per il risanamento della situazione debitoria
Art. 14(Mutuo
per il disavanzo di amministrazione) 1.
Per fare fronte alla quota residuale del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992 di cui all art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione
Puglia, a termini dell art.20 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e autorizzata
a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo della somma di
lire 403.000.000.000.
2.
Il mutuo sara stipulato a un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di
riferimento praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per la durata massima
dell ammortamento di venti anni.
3. A
tal fine e autorizzata l iscrizione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale 1997- 1998 al capitolo 1122020, la spesa annua di lire
44.150.000.000 per il servizio di ammortamento.
4.
La Giunta regionale e autorizzata a provvedere all assunzione del mutuo
predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le
modalita previsti dalla presente legge.
5.
Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli interessi del mutuo e
garantito dalla Regione mediante l iscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo delle somme occorrenti per la effettuazione dei
pagamenti.
6.
Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo
sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 dell art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di
pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della
Regione.
7.
Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma
del comma 3 dell art. 36 della legge di contabilita regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 15(Procedure
concordate con il Governo centrale per il risanamento della Regione Puglia.
Mutuo per il consolidamento dei debiti verso le banche) 1. A
seguito della definizione - in attuazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 della
legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e secondo le articolazioni, le modalita,
le condizioni e i termini contenuti nell apposita intesa convenzionale - delle
operazioni di ricontrattazione e consolidamento della complessiva esposizione
debitoria verso le banche per mutui diretti o indiretti, per credito agrario e
di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali al 31 dicembre
1995 per la parte non coperta dalle opportunita finanziarie previste dal
decreto - legge 27 ottobre 1995, n. 445, così come reiterato dal decreto - legge
23 dicembre 1995, n. 546, viene iscritta al capitolo 1121040 dello stato di
previsione della spesa, quale seconda annualita di ammortamento la somma di
lire 206.000.000.000.
2.
Per le finalita di cui al comma 1 e per quelle connesse al previsto
consolidamento, da definire secondo le intese sottoscritte attraverso appositi
atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio in maturazione
negli anni 1996 e 1997, e iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo
1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 222.180.000.000 per l
anno 1997 e di lire 239.145.000.000 per l anno 1998.
3.
Le definitive risultanze delle previste operazioni di riscontro documentale
delle singole partite debitorie in contraddittorio tra Regioni e organismi
creditizi saranno definite entro il 30 giugno 1996.
4.
Il pagamento delle annualita di ammortamento e degli interessi dei mutui e
garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei
pagamenti.
5.
Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura mediante vincolo sulle
erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 dell art. 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di delegazione di pagamento
rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione
e secondo i criteri di cui al comma 6 dell art. 3 della medesima legge n. 549
del 1995.
6.
Il protocollo aggiuntivo previsto dall intesa convenzionale di cui ai
precedenti commi per la definizione della debitoria dell arretrato dei
contributi per i finanziamenti di edilizia agevolata a valere su leggi statali,
comprendera anche il residuo debito per il secondo semestre 1990 ammontante a
lire 4.933.461.377 e per il secondo semestre 1991 ammontante a lire
1.991.147.194.
Art. 16(Ricontrattazione
tassi di interesse) 1.
La Giunta regionale e delegata a definire strumenti tecnici di salvaguardia che
consentano di pervenire alla revisione dei tassi di interesse così come
concordati nell intesa convenzionale di ricontrattazione e consolidamento dell
esposizione debitoria verso le banche a seguito della convergenza dell Italia
ai parametri europei in materia finanziaria e monetaria.
Art. 17(Articoli
3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1 Obbligazioni prive di copertura
finanziaria) 1.
Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli art. 3
e 4 della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1, cosi come riaccertate in lire
78.112.676.347 ai sensi dell art. 15 della legge regionale 27 febbraio 1995, n.
7, sono rideterminate in lire 23.222.877.760, a seguito dei pagamenti
intervenuti nel corso dell esercizio 1995 e delle ulteriori insussistenze a
oggi accertate.
2.
Al finanziamento delle residue spese derivanti dalle obbligazioni di cui al
comma 1, nella articolazione di cui all allegato n. 4 della presente legge, si
provvede mediante la iscrizione al cap. 1110095 della Parte II - Spesa - del
bilancio 1996 dello stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire
23.222.877.760.
3.
Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale riconosciuta insussistenza di
obbligazioni di cui al comma 2, nonche dalla estinzione a termini della vigente
normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per
residui passivi perenti dell esercizio finanziario dell anno
1996.
4.
La Giunta regionale e autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni
di cui al comma 3.
Art. 18(Finanziamento
oneri per ritardati pagamenti) 1.
Al fine di provvede alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono
istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio
finanziario 1996 i seguenti capitoli:
a)
0001315 << Oneri per ritardati pagamenti - quota interessi >> dotato
dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
b)
0001316 << Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione >>,
dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
c)
000137 << Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimenti e legali
>>, dotato dello stanziamento di lire
10.000.000.000.
2.
La misura degli interessi di cui al comma 1 e quella stabilita dagli atti
convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
TITOLO 3Norme
settoriali finalizzate al risanamento finanziario
Art. 19(Servizi
e domanda individuale) RINVIATO
DAL GOVERNO
Art. 20(Disposizioni
urgenti per le attivita di formazione professionale) 1.
La Regione predispone il piano di formazione 1996- 1997 sulla base di un
progetto di riforma delle attivita formative e individua procedure di
programmazione per il periodico recepimento di previsione e analisi delle
innovazioni del tessuto produttivo emergenti dall intero sistema
regionale.
2.
Per le spese delle attivita formative dell anno 1995 non finanziate dalla
Unione europea e dallo Stato, ivi incluse quelle destinate a utenze particolari
(tossicodipendenti, portatori di handicap, ristretti in istituti di pena, minori
interessati da provvedimenti dell Autorita giudiziaria, minori ad alti
rischio), e iscritta al capitolo 0961022 dell esercizio finanziario 1996 la
somma di lire 3.801.835.000.
3.
Le disposizioni di cui all art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1,
gia novellate per tutto l anno 1995 dall art. 4, comma 3, della legge
regionale 5 settembre 1994, n. 32, sono prorogate per l anno
1996.
4.
La lettera a) del comma 1 dell art. 15 della legge regionale 17 ottobre 1978,
n. 54 viene così modificata:
<<
a) un funzionario regionale di livello retributivo non inferiore al VII o un
Preside o un docente di ruolo degli Istituti professionali e tecnici con
funzioni di Presidente >>.
5.
Dopo l ultimo comma dell art. 15 della medesima legge regionale n. 54 del 1978
viene aggiunto il seguente:
<<
Al funzionario regionale Presidente della Commissione viene corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione corrispondente al
livello funzionale e retributivo di appartenenza. L importo per gettoni di
presenza viene invece versato, a cura degli enti gestori, alla Tesoreria
regionale sull apposito fondo previsto dall art. 78, comma 8, della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 >>.
Art. 21(Disposizioni
in materia sanitaria - Ripiano debiti Unita sanitarie
locali) 1.
La Regione attiva le procedure previste dalla disposizione normativa di cui all
art. 2 del decreto legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31
gennaio 1996, n. 34 per i ripiani della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre
1994, al cui accertamento si provvede nei termini e nei modi di cui all art. 2,
comma 14, della legge n. 549 del 1995.
2. A
decorrere dal 1 gennaio 1996, la competenza relativa all erogazione dei
contributi alle associazioni dei donatori volontari di sangue e/ o loro
federazioni, ai sensi dell art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1991, n.
14, nonche al pagamento dei compensi di lavorazione per la produzione di
plasmaderivati e trasferita alle Aziende - USL e agli altri enti sanitari
interessati, che vi provvedono secondo modalita e direttive emanate dalla
Giunta regionale.
3.
L organizzazione e la gestione dei presidi fissi extraospedalieri di pronto
soccorso previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 7 giugno 1975, n.
49 e svolta dalle Aziende USL che possono provvedervi anche in forma
collaborative con i Comuni interessati, secondo le modalita e direttive emanate
dalla Giunta regionale.
4.
Alle occorrenze finanziarie derivanti dell attuazione dei commi 2 e 3 le
Aziende USL provvedono con le quote indistinte del fondo sanitario loro
assegnate.
5.
Fermo restando quanto previsto dall art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 come modificato dall art. 6, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, in ordine al sistema di remunerazione a tariffa delle
prestazioni erogate, per il triennio 1995/ 1997, al termine del quale si
perverra esclusivamente al sistema di remunerazione a prestazione così come
previsto dal comma 7 ter del predetto articolo, al finanziamento dei costi di
gestione necessari per l attivita di assistenza sanitaria delle Aziende
ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
pubblici, non coperti dagli introiti rivenienti dalla tariffazione delle
prestazioni di degenza e ambulatoriali nonche da entrate proprie si provvede
mediante gli accantonamento delle quote del fondo sanitario previsti dall art.
10, commi 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n.
38.
6.
Rinviato dal Governo
Art. 221.
Per l anno 1996 il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui
agli artt. 26, 41, 42 (IRCCS privati) e 44, lett a), della legge 23 dicembre
1978, n. 833 puo essere effettuato:
a)
mediante acconti mensili pari al 70% delle relative contabilita
presentate;
b)
con conguagli sulla contabilita trimestrale, previa verifica, da effettuarsi
entro il trimestre successivo in conformita alle disposizioni vigenti fermo
restando il sistema di tariffazione e i limiti della spesa previsti con delibera
del Consiglio regionale n. 995 dell 8 marzo 1995. La spesa non dovra essere
comunque superiore a quella sostenuta per l anno 1994.
2.
Le anticipazioni mensili da corrispondere agli Enti ecclesiastici, nonche agli
IRCCS di natura privata, sono corrisposte ed erogate con decreto del Presidente
della Giunta regionale o dell Assessore alla sanita se
delegato.
3. A
far tempo del 1 gennaio 1997 il pagamento verra effettuato esclusivamente sulla
base delle contabilita mensili delle prestazioni effettuate con riferimento al
sistema di tariffazione.
4.
L IRCCS << Oncologico >> con sede in Bari viene dotato di n. 165
posti letto, di cui n. 15 posti letto per l espletamento dell attivita libero
- professionale, e relativi servizi e pertinenze con sede definitiva presso una
struttura ospedaliera pubblica da individuare con delibera di Giunta regionale a
norma dell art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994.
5. A
partire dal 1 luglio 1996, i costi di gestione dell IRCCS Oncologico con sede
in Bari dovranno essere rapportati fino al limite massimo dei posti letto di cui
al comma 4.
6.
La spesa per l eventuale ristrutturazione della sede definitiva per l IRCCS
Oncologico di Bari necessaria al programma straordinario di edilizia ospedaliera
di cui all art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
7.
In considerazione delle finalita assistenziali e di ricerca dell IRCCS
Oncologico di Bari, l intervento e da considerarsi prioritario nell ambito
degli obiettivi del programma straordinario di edilizia
sanitaria.
8.
L assistenza sanitaria ospedaliera e nell immediato per l emergenza e urgenza
alla popolazione del Gargano Nord viene assicurata con l IRCCS << Casa
Sollievo della Sofferenza >> di San Giovanni Rotondo ai sensi dell art.
4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
9.
AL finanziamento della relativa spesa si provvede, secondo modalita e criteri
indicati dal Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
10.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero della Sanita di cui
all art. 2, comma 9, della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549, sono erogabili,
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell art. 1 del decreto del
Ministro della Sanita del 7 novembre 1991, ambulatorialmente e da parte
esclusivamente delle strutture a gestione diretta o equiparate ai sensi degli
artt, 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le prestazioni
specialistiche in seguito indicate, erogate nella regione Puglia alla data del 6
gennaio 1992, in regime ambulatoriale, in virtu di provvedimenti
amministrativi, regolarmente esecutivi e non previsti nell allegato 1 del
citato decreto ministeriale:
a)
brachicurieterapia in after remote loading;
b)
infissione permanente isotopi radioattivi;
c)
piano di trattamento (centratura, calcolo, dose ecc);
d)
studio completo delle sottopopolazioni linfocitarie;
e)
determinazione citofluorimetrica degli autoanticorpi antipiastrine adesi e
circolanti;
f)
studio immunologico leucemie acute;
g)
studio completo del fenotipo immunologico delle sindromi linfoproliferative
croniche;
h)
RMM;
i)
litotripsia.
11.
Per le prestazioni indicate al comma 10 la Giunta regionale e autorizzata a
fissare con proprio provvedimento le relative tariffe nonche eventuali
protocolli diagnostici di utilizzo.
Art. 23(Norme
urgenti nel settore dei trasporti) 1.
Agli enti locali che, al di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende
municipalizzate di trasporto relativi al settennio 1987 al 1993, entro il
termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, contrarranno mutui decennali ai sensi dell art. 2 del decreto -
legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta
regionale eroga nell esercizio 1996 contributi in misura non superiore al 40%
dell annualita di ammortamento e comunque nei limiti di spesa complessiva
di L.10.000.000.000 gravanti sul cap.
0592023.
2.
Nelle more dell assunzione del mutuo e per le finalita di cui al comma 1 dell
art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la Giunta regionale è
autorizzata a erogare acconti sulla base dei disavanzi certificati riconosciuti
ammissibili, utilizzando la somma stanziata sul capitolo di spesa
0552025
3.
Agli oneri connessi alla gestione stralcio da istituire ai sensi e per le
finalità di cui al comma 1 dellart. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n.
37, le Commissioni provvedono con la somma stanziata sul capitolo 05553022
nonchè con i rimborsi che saranno disposti dallINPS per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 261/1991.
4.
La Regione Puglia partecipa al cofinanziamento comunitario del progetto
denominato << Corridoio Adriatico >>. Per tale finalita e
autorizzata la spesa di L. 470.000.000 iscritta nel capitolo
0553014.
5.
Rinviato dal Governo.
6.
All art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 e aggiunto il seguente
comma:
<<
3. Nell esercizio di potere sostitutivo di cui al precedente comma 1 la Regione
persegue l obiettivo di salvaguardare lunita aziendale e i livelli
occupazionali delle gestioni dei servizi in affidamento precario. Le gestioni
stralcio del medesimo comma 1 sono autorizzate a liquidare, sin da tutto il 31
dicembre 2000, un contributo straordinario finalizzato al risanamento gestionale
in favore dei soggetti che assumeranno in concessione gli interi complessi
aziendali dei servizi in affidamento precario con contestuale accollamento del
personale adibito.
Il
contributo e quantificato nella misura massima del 10% del contributo di
esercizio spettante ai sensi dell art. 5 della legge regionale 9 marzo 1982, n. 13, fino a
concorrenza del disavanzo per ciascuna azienda rideterminato a certificato con
le modalita di cui al comma 5 del decreto - legge 1 aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. L erogazione
del contributo e subordinata alla condizione che il concessionario subentrato
non faccia ricorso ad esoneri di agenti ai sensi del comma 3 dell art. 26 del
Regolamento allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fermo restando
il ricorso, ai fini del conseguimento dell equilibrio del bilancio, a ogni
altra possibile modalita di esodo. Il conseguente onere finanziario trova
copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 0553022 del bilancio per
l esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996- 1998
>>.
Art. 24(Enti
fieristici regionali. Ripianamento passivita pregresse) 1.
Gli enti fieristici a carattere regionale - art. 39 legge regionale 22 giugno
1994, n. 22 - di Francavilla Fontana di Foggia sono ammessi a usufruire una
tantum di contributi straordinari della Regione finalizzati al ripianamento
delle passivita pregresse al 31 dicembre 1995 entro i limiti massimi della
articolazione di seguito riportata:
a)
Ente Fiera di Francavilla Fontana lire 500.000.000 esercizio finanziario
1996;
b)
Ente Fiera di Foggia lire 7.000.000.000 complessivi esercizi finanziari 1996e
1997.
2.
Gli enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare; entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e del conto
consuntivo dell ultimo esercizio finanziario, formalmente approvato dal
Consiglio generale e/o dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei
revisori dei conti, L erogazione dei contributo e subordinata all
approvazione del programma di risanamento da parte della Giunta
regionale.
3.
Per le finalita di cui ai commi 1 e 2 e iscritta nel capitolo 0232025 la somma
di lire 4.000.000.000 per l esercizio finanziario 1996 e lire 3.500.000.000 per
l esercizio finanziario 1997.
Art. 25(Contributo
straordinario all Ente autonomo Fiera del Levante) 1.
La Regione, riconosciuto il ruolo svolto dall Ente autonomo << Fiera del
Levante >> di promozione e valorizzazione delle iniziative inerenti i
settori di attivita di interesse regionale, concorre al finanziamento degli
interventi, programmati da detto Ente, di costruzione, ricostruzione,
ampliamento e ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi
destinati o da destinare esclusivamente alle attivita
fieristiche.
2.
Il contributo straordinario a destinazione vincolata e concesso dalla Giunta
regionale sulla base di un programma di interventi, corredato di progettazione
esecutive approvate dai competenti organi o munite della avvenuta richiesta
delle autorizzazioni, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio regionale.
3.
Con la stessa deliberazione di Giunta regionale sara anche disposta l
erogazione di un anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, da
liquidare subordinatamente alla comunicazione dell avvenuto inizio dei
lavori.
4.
L erogazione a saldo del contributo verra disposta a completamento degli
interventi e a presentazione degli atti di contabilita finale e di
collaudo.
5.
Ai fini che precedono e istituito nello stato di previsione della spesa del
bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1996 il seguente
capitolo:
cap.
0352040 << Contributo straordinario dell Ente autonomo Fiera del Levante
per la realizzazione di interventi per spese, infrastrutture, impianti e servizi
per le attivita fieristiche >> L. 1.500.000.000
Art. 261.
La Regione garantisce il regolare pagamento agli istituti di credito per
concorso sugli interessi relativi gia contratti da enti, cooperative agricole e
loro consorzi per l attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12
aprile 1979, n. 20 attraverso uno specifico piano di ammortamento dei mutui
perfezionati, a partire dall anno 1996 e fino all anno
2008.
2.
Per le finalita di cui al comma 1 e istituito nello stato di previsione della
spesa del corrente esercizio il capitolo 0196030.
Art. 27(Legge
regionale 24 maggio 1985, n. 42 Manutenzione delle opere pubbliche di
bonifica
e di
irrigazione - Modifiche e integrazioni) 1.
E abrogato il comma 2 dell art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n.
42.
2.
Al fine di garantire il regolare pagamento delle rate annuali dei mutui gia
contratti dai Consorzi di bonifica per la manutenzione delle opere pubbliche e
di irrigazione autorizzati ai sensi dell art. 2 comma 1, della legge regionale
24 maggio 1985, n. 42, nel bilancio regionale per gli esercizi dal 1996 al 2006
e istituito il seguente capitolo di spesa n. 0191015: <<Spese per il pagamento delle rate dei
mutui gia contratti dai Consorzi di bonifica, per la manutenzione delle opere
pubbliche di bonifica e di irrigazione ai sensi della legge regionale n. 42 del
1985 >>, con uno stanziamento annuale di lire
4.900.000.000.
Art. 28(Legge
regionale 4 maggio 1979, n. 28 - Casa di riposo per profughi di Bari.
Ripianamento passivita pregresse) 1.
La Regione provvede al ripianamento delle passivita pregresse per le spese di
gestione della Casa di riposo per profughi di Bari attraverso il piano
finanziario sessennale con decorrenza dall esercizio finanziario
1996.
2.
Per la finalita di cui al comma 1 si provvede mediante l iscrizione in
bilancio al cap. 0782020, per tutte la durata del piano finanziario, delle somme
per il ripianamento.
Art. 29(Interventi
in favore degli emigrati. Sanatoria contributi al 31 dicembre
1994) 1.
Lo stanziamento del capitolo 0941012 del corrente esercizio finanziario e
finalizzato esclusivamente al finanziamento delle istanze pervenute alla Regione
al 31 dicembre 1994 ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 ottobre
1979 n. 65.
TITOLO 4Disposizioni
per i programmi di intervento della Regione
Art. 30(Realizzazione
della sede della Regione Puglia nella citta di Bari) 1.
La Regione realizza la sede degli organi istituzionali e degli uffici nella
citta capoluogo mediante procedimenti di evidenza pubblica con confronto
concorsuale che osservi i principi in materia della normativa statale e
comunitaria.
2.
Per la copertura finanziaria della spesa occorrente alla realizzazione della
sede, la Regione utilizza, a decorrere dal momento della effettiva fruibilita
dell opera, gli stanziamenti iscritti in bilancio in misura pari a quella
necessaria per il pagamento dei canoni di locazione previsti per gli uffici
locati nella citta di Bari.
3.
Per le spese relative all attivazione delle procedure concorsuali e istituito
apposito capitolo 0512015 di L. 250.000.000 nello stato di previsione della
spesa del corrente esercizio finanziario.
Art. 31(Fondo
rotativo per la progettualita. Partecipazione della
Regione) 1.
Al fine di consentire alla Regione l accesso al fondo rotativo per la
progettualita, istituito ai sensi del comma 54 dell art. 1 della legge 28
dicembre 1955, n. 549, e stanziata la somma di lire 1.000.000.000 al capitolo
0512040 del corrente esercizio finanziario.
2. I
finanziamenti di cui al precedente comma 1 sono assegnati dalla Giunta regionale
con provvedimento che, unitamente al programma di opere pubbliche da definire a
termine del comma 56 dell art. 1 della legge n. 549 del 1995, acquisisce il
parere preventivo della competente Commissione consiliare.
Art. 32(Fondo
per il cofinanziamento dei programmi comunitari) 1.
E istituito il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari iscritto
al cap. 1110050 del corrente esercizio finanziario.
2.
Il fondo e dotato di lire 25.920.354.637 provenienti dalla reiscrizione a
capitolo 1011010 di parte entrata delle residue economiche determinate in sede
di rimodulazione del Programma operativo plurifondo (POP)
1991/1993.
3.
Il fondo puo essere incrementato dalle eventuali ulteriori economie originate
dalla gestione del Programma operativo plurifondo dai rimborsi comunitari per
progetti finanziati a totale carico del bilancio regionale nonche da risorse
proprie del bilancio autonomo finalizzate a spese di
investimento.
4.
L accertamento delle economie di cui al precedente comma e disciplinato
secondo le modalita di cui all art. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni.
5.
Il prelievo dal fondo avviene, su richiesta dell Area di coordinamento per le
politiche comunitarie d intesa con i settori competenti, con atto deliberativo
adottato dalla Giunta regionale e trasmesso per conoscenza al Consiglio
regionale.
Art. 33(Patti
territoriali) 1.
In coerenza con l art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, con l art. 8 della
legge 8 agosto 1995, n. 341, con la delibera del CIPE di attuazione del 20
novembre 1995 e con gli artt. 28 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n.
549, la Regione provvede:
a)
in presenza di intese di programma o patti territoriali proposti dai soggetti
pubblici e privati, a esprimere il parere previsto al punto 4, ultimo comma
della delibera CIPE del 20 novembre 1995;
b)
in assenza di iniziative dei soggetti pubblici e privati sul proprio territorio,
a promuovere intese di programma da realizzarsi mediante i << patti
territoriali >>.
2.
Per l attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Giunta regionale
determina le modalita di partecipazione e individua le risorse da utilizzare
del Programma Operativo Puglia del Quadro Comunitario di Sostegno e dei
Programmi di iniziativa comunitaria affidati alla Regione.
Art. 34(Fondo
per l attivazione di interventi nel settore agricolo -
forestale) 1.
Il fondo per l attivazione di interventi nel settore agricolo - forestale,
iscritto al capitolo 1110080 del corrente esercizio finanziario, e attivato in
esecuzione delle disposizioni normative di cui ai commi 8 e 9 dell art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 35(Iniziative
regionali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli) 1.
Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, riconosciuto teatro di tradizioni
ai sensi dell art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, la Regione concede al
Comune di Bari il finanziamento i conto capitale della somma di lire
10.000.000.000, che e stanziata nello stato di previsione della spesa per l
esercizio finanziario 1996 al capitolo 0522100.
2.
Il finanziamento di cui al comma 1 e concesso con vincolo di destinazione per
l acquisto dell immobile a termini del comma 2 dell art. 19 della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27 ed e erogato a seguito della definizione
formale del diritto di proprieta dell ente locale che consenta la
disponibilita del bene in modo pieno ed esclusivo.
Art. 36(Semestre
italiano di Presidenza dell Unione europea. Interventi straordinari e
urgenti) 1.
In occasione del semestre italiano di Presidenza dell Unione europea la citta
di Muro Leccese e Otranto ospitano lo svolgimento del Consiglio dei ministri
dell agricoltura.
2.
Per le finalita di cui al comma 1 la Regione Puglia concede ai Comuni
interessati contributi in conto capitale per interventi straordinari e urgenti
per le agibilita delle sedi delle riunioni del Consiglio dell Unione
europea.
3.
Per i contributi concessi a termini della legge regionale 20 giugno 1979, n. 37
e stanziata nello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario
1996 la somma di L. 1.000.000.000 al cap. 0821015.
Art. 37(Consiglio
d Europa. Svolgimento Conferenza in Puglia) 1.
Per lo svolgimento in Puglia delle sessioni della Conferenza promosse dal
Consiglio d Europa e istituito nello stato di previsione della spesa del
corrente esercizio apposito capitolo 0001265 finanziato per lire
300.000.000.
Art. 38(Piano
di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore. Attivazione dei
finanziamenti) 1.
La Regione attiva i finanziamenti - cap. 2032000/ E e cap. 0635030/ S -
finalizzati, ai sensi del comma 10 dell art. 3 della legge n. 549 del 1996, al
piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore a seguito
della emanazione del decreto del Ministro dell industria in attuazione della
disposizione di cui al comma 3 dell art. 66 della legge 21 luglio 1967, n.
613.
Art. 39(Interventi
per le nuove aree acquisite dal Comune di Sannicandro
Garganico) 1.
La Regione trasferisce al Comune di Sannicandro Garganico, ai sensi della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27 la somma di L. 500.000.000 in conto capitale -
cap. 1010040 - per la realizzazione di urgenti infrastrutture primarie al
servizio delle nuove aree acquisite al territorio comunale.
Art. 40(Programma
degli interventi per l integrazione scolastica degli
handicappati) 1.
Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all art. 4 della
legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e formulato sulla base di articolazione
triennale.
2.
In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle Aziende USL
che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell art. 6 della legge regionale
9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in
bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni gia in
atto.
Art. 41(Modifiche
art. 6 legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Interventi a favore degli
emigrati e delle loro famiglie) 1.
L art. 6 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, e così
sostituito:
<<
Alle associazioni di cui alla lettera f) del successivo art. 7 nominate con
decreto n. 109 del 19 marzo 1996 e successive integrazioni possono essere
erogati contributi sulla base di:
a)
relazione sull attivita svolta nell ultimo triennio precedente il
programma;
b)
programma annuale presentato alla Giunta regionale;
c)
relazione consuntiva sull ultimo contributo percepito
>>.
2.
Per il corrente esercizio le associazioni dovranno presentare relazione
consuntiva riferita al contributo 1990 e/ o 1991.
Art. 42(Istituzioni
di pubblica assistenza e beneficenza) 1.
Lo stanziamento di cui al cap. 0784018 e riservato, in via prioritaria, alla
concessione di contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) per:
a) l adeguamento dei servizi agli standards
assistenziali e di sicurezza in ottemperanza alle vigenti
disposizioni;
b)
sostenere iniziative di fusione
che tendano a valorizzare il patrimonio degli enti per attivare o potenziare le
strutture pubbliche
assistenziali.
2.
Per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1, lett b) si prescinde dalla
condizione previste dall art. 10, comma 1, punto 2, della legge regionale 28
novembre 1983, n. 20.
3.
Per il 1996 il termine di cui all art. 11, comma 1, della legge regionale 28
novembre 1983, n. 20 e differito al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina
procedure, criteri termini standards economici di accesso ai contributi. Nella
definizione del programma la Giunta regionale stabilisce priorita nei processi
di fusione sulla base della consistenza patrimoniale delle IPAB, della loro
dotazione finanziaria e dei progetti presentati.
5. I
contributi, di cui all art. 9 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20,
concessi negli esercizi precedenti alle IPAB, non utilizzati o utilizzati
difformemente dalle finalita per cui erano stati assegnati, restano attribuiti
agli enti a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli stessi provvedano a trasmettere la
documentazione attestante l utilizzazione delle somme per il raggiungimento dei
fini istituzionali.
Art. 43(Interventi
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Termine presentazione
istanze) 1.
Le domande di accesso a tutti i contributi regionali di cui alla legge regionale
12 agosto 1988, n. 23, a far data dal corrente esercizio finanziario, devono
essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 44(Modifica
legge regionale 6 giugno 1980, n. 61) 1.
Per l esercizio 1996, le istanze previste dall art. 2, comma 2 della legge
regionale 6 giugno 1980, n. 61 << Contributi sulla spesa per l acquisto
di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale
>> devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45(Monitoraggio
dei rischi di dispersione di fibre di amianto) 1.
La Regione assegna alle Aziende sanitarie locale risorse finanziarie per l
acquisizione della strumentazione necessaria all attivita di controllo di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 297, per la tutela sanitaria e ambientale dei
rischi connessi all uso dell amianto.
2.
Per le finalita di cui al comma 1 e iscritto nello stato di previsione della
spesa del corrente esercizio il capitolo 0721019 dotato dello stanziamento di
lire 2.000.000.000.
TITOLO 5Contabilita
regionale e modificazioni normative
Art. 46(Modificazioni
e integrazioni alla legge regionale di contabilita) 1.
La legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni e modificata e integrata dalle seguenti
disposizioni:
a)
il comma 4 dell art. 70 e abrogato;
b)
al comma 1 dell art. 93 la parola << trimestre >> e sostituita
dalla parola << semestre >>;
c)
al comma 5 dell art. 95 la cifra << 50.000 >> e sostituita alla
cifra << 500.000 >>;
d)
al comma 1 dell art. 96 la parola << trimestralmente >> e
sostituita dalla parola << semestralmente >>;
e)
al comma 2 dell art. 96 la parola << trimestre >> e sostituita
dalla parola << semestre >>;
f)
al comma 3 dell art. 96 la parola << nell ultimo trimestre solare
>> sono sostituite dalla parole << nel secondo semestre>>;
g)
al comma 2 dell art. 97 la parola << trimestrali >> e sostituita
dalla parola << semestrali >>;
h)
l art. 39 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, integrativo della legge
di contabilita e sostituito dal seguente testo:
<<
1. La perenzione amministrativa di cui ai commi 3 e 4 dell art. 71 della legge
regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 non si applica alle spese
relative ai fondi statali e della CEE con vincolo di destinazione, nonche a
quelle del bilancio autonomo dirette a cofinanziare progetti comunitari o
statali e a spese in c/ capitale o di investimento e in annualita oggetto di
provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione
>>.
2.
L art. 38 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e l art. 13 della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37 integrativi dell art. 43, comma 1, della
legge regionale n. 17 del 1977 - sono sostituiti dal seguente
testo:
<<
1. La legge di approvazione del bilancio puo altresì autorizzare la Giunta
regionale a provvedere, con proprie deliberazioni, alla reiscrizione delle
economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dell esercizio di
mantenimento dei residui di stanziamento connessi a fondi statali o comunitari
con vincolo di destinazione mediante l attivazione di appositi fondi alla
competenza del nuovo esercizio anche in pendenza dell approvazione della
relativa legge di bilancio.
2.
Analoga reiscrizione puo essere autorizzata per le economie individuate dalle
leggi di approvazione dei rendiconti generali.
3.
Alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si
provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamento
delle somme, occorrenti dai fondi di cui sopra con deliberazione della stessa
giunta regionale.
4.
Eventuali economie che si verificassero nel corso dell esercizio per effetto di
riduzioni di residui passivi connessi a spese finanziate con fondi comunitari a
destinazione vincolata possono esser contestualmente reiscritte con le procedure
di cui al comma precedente, anche alla competenza dell esercizio in cui si sono
prodotte >>.
5.
Dopo l art. 70 della legge regionale n. 17 del 1977, e aggiunto l art. 70 bis
nel testo che segue << A seguito della ricognizione e determinazione dei
residui attivi e passivi di cui al precedenti artt. 58 e 70 la Ragioneria
procede all aggiornamento d ufficio dei residui presunti inseriti nella legge
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario di
riferimento>>.
Art. 47(Integrazioni
alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2) 1.
All art. 1 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 9, sostitutivo dell art. 2
della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, e aggiunta, dopo la lettera t) del
comma 1, la seguente lettera u):
<<
u) al pagamento delle spese di giudizio nonche di quelle necessarie a evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all Ente liquidate dalla
Autorita giudiziaria >>.
Art. 48(Tassa
regionale per il diritto allo studio universitario) 1.
L importo della tassa per il diritto allo studio di cui al comma 21 dell art.
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l anno accademico 1996/ 1997, e
fissato nella misura di lire 150.000.
Disposizioni finali La
presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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