Anno 1996
Numero 13
Data 18/07/1996
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 18 luglio 1996, n. 13

Nuove norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure per l' attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani».



TITOLO 1

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17





Art. 1

(Modifica art. 1 legge regionale 13 agosto 1993, n. 17)


1. I commi 1, 2 e 3, fino alla quarta alinea, della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. La presente legge definisce l organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al riuso sia pre che post - consumo, nonche dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformita della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.
2. I rifiuti della presente legge sono quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/ 442 del 15 luglio 1975, modificata con direttive n. 91/ 156 del 18 marzo 1991, n. 76/ 403 e n. 78/ 319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al comma 1 procede altresì alla concreta attuazione dei principi generali dettati dal citato dpr n. 915 del 1982, che prevedono che l attivita di smaltimento deve garantire la salute della collettivita e del singole, costituendo atto al pubblico interesse la salvaguardia dell ambiente, del paesaggio, della salubrita dell area, della flora, della fauna, del suolo e del sottosuolo e conferisce competenza obbligatoria dei Comuni, in forma singola o associata, nelle scelte attuative del piano in materia di promozione dei sistemi per il recupero, il trattamento e il riciclaggio e di disciplina delle autorizzazioni, contratti e gestioni delle attivita economiche e di impresa necessarie.
3. Il piano regionale comprende:
- l analisi statistica dei rifiuti classificati a norma del dpr n. 915 del 1982, con relativa previsione di sviluppo;
- l analisi delle piu adeguate e affidabili tecnologie e sistemi di smaltimenti dei rifiuti urbani;
- i criteri generali per l organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o di Consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili nei diversi ambiti del territorio regionale;
- la definizione del modello organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio, trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del territorio regionale, con l individuazione dei bacini di utenza e della tipologia degli impianti >>.



Art. 2

(Modifica art. 3 lr n. 17 del 1993)


1. All art. 3 della lr n. 17 del 1993 e aggiunto il seguente comma 5:
<< 5. Il Sindaco del Comune nel cui ambito ricade la localizzazione del sito convoca, almeno ogni sei mesi, apposita Conferenza di bacino, quale strumento per verificare l andamento dello smaltimento dei rifiuti. Fanno parte della Conferenza di bacino i Sindaci dei Comuni che conferiscono i rifiuti dello stesso bacino, un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio >>.



Art. 3

(Modifica art. 7 lr n. 17 del 1993)


1. I commi 1 e 2 dell art. 7 della lr n. 17 del 1993 sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Ai sensi del comma 1 dell art. 9 quater della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni organizzano le attivita di smaltimento dei rifiuti di cui all art. 1 della presente legge secondo le seguenti modalita:
- separazione a partire dal conferimento della frazione umida da quella secca:
- separazione dei flussi di rifiuto al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni fin dalla produzione distribuzione, consumo, raccolta;
- riduzione della quantita e della pericolosita della azione non recuperabile da avviare allo smaltimento finale, assicurando garanzie di protezione ambientale;
- promozione di attivita informative e culturali a tutela dell ambiente, della salute, della sicurezza dei cittadini favorendone la partecipazione alle attivita di riduzione dei rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla riduzione della quota residuale tal quale con l intento di ridurre l emergenza e la necessita di ulteriori siti da destinare a discarica o a impianto termodistruttore.
2. In adempimento al decreto del Ministro dell ambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nei piani regionali di cui al precedente art. 1 relative all esercizio della raccolta differenziata dei rifiuti di cui al dpr n. 915 del 1982 costituiscono regolamentazione dei relativi servizi >>.
2. Dopo il comma 3 dell art. 7 della lr n. 17 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 4. I Comuni, nell ambito dei propri bacini, localizzano le aree per lo stoccaggio delle materie provenienti dalla raccolta differenziata. I centri di stoccaggio e prima lavorazione dei residui rivenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, possono nascere anche a seguito di proposta dei gestori del pubblico servizio di igiene urbana.
5. In via sperimentale, fino all entrata in esercizio degli impianti di compostaggio previsti nel piano di cui all art. 1 le Province possono autorizzare la realizzazione e l esercizio di impianto di trattamento aerobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/ o fertilizzanti presentati dai Comuni singoli o associati che rappresentino un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti. L autorizzazione costituisce deroga alla norma di non frazionabilita delle potenzialita di impianti a tecnologia complessa sancita dal comma 5 dell art. 9 della lr n. 17 del 1993 >>.



Art. 4

(Modifica art. 10 lr n. 17 del 1993)


1. I commi 2 e 3 dell art. 10 della lr n. 17 del 1993 sono modificati come segue:
<< 2. Il Comune titolare e tenuto a rendere disponibile l impianto a servizio di tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati in proporzione all entita dei rifiuti conferiti all impianto da ciascun Comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto all atto della richiesta di autorizzazione all esercizio che la competente Provincia approvera in sede di approvazione del progetto. I costi di gestione degli impianti dovranno indicare le modalita di revisione delle tariffe di smaltimento.
3. Il quadro economico di cui al comma 2 dovra esplicitare i costi relativi alla gestione e quelli relativi agli ammortamenti. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le attivita di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantita dei rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i costi di gestione occorrera tener conto dei costi socio - ambientali connessi con la gestione dell impianto. Detti costi, determinati sulla base delle quantita di rifiuti conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sede di impianto e sara destinato alla bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, al recupero delle aree degradate, alla realizzazione di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport e il tempo libero. L incidenza del costo non potra superare due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito >>.
2. Il comma 5 dell art. 10 della lr n. 17 del 1993 e abrogato.



Art. 5

(Modifica art. 13 lr n. 17 del 1993)


1. I commi 1 e 5 dell art. 13 della lr n. 17 del 1993 sono sostituiti come segue:
<< 1. I Comuni di ciascun bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, ad esclusione di quelli pericolosi di cui al precedente art. 6, agli impianti di smaltimento ubicati nel bacino di utenza di cui fanno parte e posti al servizio dello stesso.
5. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, puo disporre la deroga temporanea al divieto di cui al precedente comma 1, sulla base di specifici accordi interregionali, nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia >>.
2. Il comma 3 dell art. 13 della lr n. 17 del 1993 e abrogato.



Art. 6

(Abrogazione art. 22 della lr n. 17 del 1993)


1. L art. 22 della lr n. 17 del 1993 e abrogato.


TITOLO 2

INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE

13 AGOSTO 1993, N. 17





Art. 7

(Finanziamento attivita di recupero e raccolta differenziata)


1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce ogni anno i criteri per la destinazione e l utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione ai sensi del comma 27 dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La deliberazione e pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e ne e data notizia attraverso i quotidiani regionali a maggiore diffusione.
2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte presentate dalle Province, dai Comuni singoli e/ o associati, nelle forme di cui all art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e/ o dai Consorzi misti.
3. Le deliberazioni regionali di cui ai commi precedenti sono assunte su proposta di apposita Commissione tecnica nominata dall Assessore all ambiente, costituita da undici elementi e composta dal dirigente dell Ufficio regionale smaltimento rifiuti o da un suo delegato; da tre dirigenti dello Stato con qualificata esperienza amministrativa in enti, strutture pubbliche di media o grande dimensione; da due esperti del Comitato tecnico scientifico della lr n. 17 del 1993 e da un funzionario designato da ciascuna Amministrazione provinciale.
4. La Commissione avra il compito di promuovere altresì:
- studi e programmazione delle attivita di sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantita di rifiuti prodotti e della raccolta differenziata degli stessi;
- l adeguamento dei regolamenti comunali per le attivita di smaltimento e l organizzazione e la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 3 dell art. 10 della lr n. 17 del 1993.



Art. 8

(Siti impianti di smaltimento)


1. I siti sui quali devono essere realizzati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 251 del 30 giugno 1993 e n. 359 del 19 settembre 1993 sono individuati con la presente legge in conformita delle localizzazioni gia adottate al 31 dicembre 1995 in applicazione dell art. 9 della lr n. 17 del 1993.
2. E data facolta ai Comuni ricompresi in ciascuno dei bacini di utenza definiti dal piano regionale di stabilire, d intesa fra loro, la variazione delle localizzazioni di cui al comma 1, nell ambito del territorio coincidente con il medesimo bacino di utenza, secondo il criterio della rotazione.
3. Nel rispetto dei limiti di frazionamento degli impianti di discarica controllata di cui al comma 5 dell art. 9 della lr n. 17 del 1993, alcuni dei Comuni ricadenti nello stesso bacino di utenza possono, di intesa tra loro, individuare autonomamente un nuovo sito ove localizzare un impianto di discarica controllata con volumetria utile pari a quota parte, misurata proporzionalmente alla popolazione da servire, di quella gia individuata dal piano regionale quale fabbisogno del bacino medesimo.
4. E data facolta al Comune nel cui ambito ricade la localizzazione di cui al precedente comma 1 di stabilire la variazione di tale localizzazione ad altro sito nell ambito del medesimo territorio comunale, comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale periodo, si applica quanto previsto al precedente comma 1.
5. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti commi 2 e 4 devono essere effettuate in conformita del decreto del Ministro dell ambiente 28 dicembre 1987, n.559 e con l osservanza dei criteri stabiliti dal piano regionale.



Art. 9

(Situazioni di emergenza)


1. In situazioni di comprovata eccezionalita, l Amministrazione provinciale competente per territorio provvede con procedura d urgenza, ad autorizzare la prosecuzione delle attivita di esercizio degli impianti autorizzati di 1^ categoria esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1995, n. 23 oltre la capacita massima gia autorizzata su esclusiva istanza del Comune nel cui territorio ricade l impianto o dei soggetti giuridici titolari della gestione in conformita dell art. 6, lett d), del dpr n. 915 del 1982, con esclusione di quelli eserciti e censiti quali siti inquinati. Tale prosecuzione e progettualmente definita mediante ampliamento e innalzamento della quota massima di colmata finale dei rifiuti; l autorizzazione dovra essere concessa previo parere tecnico del comitato di cui all art. 5 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30, e nulla osta igienico sanitario della ASL competente, fino all entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.
2. Le volumetrie di discarica controllata, gia previste dal piano regionale per ciascun bacino di utenza, possono essere variate in aumento fino a un massimo del venti per cento con deliberazione del Consiglio comunale da parte dei Comuni nel cui territorio le discariche risultano localizzate.
3. Gli impianti di discarica controllata di 1a categoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano autorizzati all esercizio ai sensi del dpr n. 915 del 1982, della lr n. 30 del 1986 e della legge n. 441 del 1987, non coincidenti con le localizzazioni stabilite in attuazione del piano regionale, sono esercitati fino all esaurimento delle volumetrie progettuali gia approvate, a servizio del bacino di utenza nel quale ricadono, nel rispetto della distanza minima di Km 2 dai punti di approvvigionamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.



Art. 10


1. Gli impianti di compostaggio autorizzati in via sperimentale ai sensi del precedente art. 3 devono possedere caratteristiche tecnologiche conformi a quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale e avere capacita di smaltimento non inferiore a cento tonnellate al giorno.


Art. 11


1. I Comuni devono prioritariamente individuate le soluzioni di recupero dei rifiuti attraverso gli impianti di riciclaggio eventualmente presenti sul territorio.  


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.