Anno 1996
Numero 15
Data 31/07/1996
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 15

Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.



Art. 1


1. All art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 e aggiunto il seguente comma:
<< 4.L Assessorato regionale alla sanita,sentita la Commissione regionale di cui all art. 12, puo concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unita sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all art.13 che dispongano di strutture idonee>>.