Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 17
Integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti".
Art. 11. All art. 1, comma 1, della
legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, dopo le parole << sedi operative
>>, sono aggiunte le seguenti:
<< Tale autorizzazione
deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della
documentazione gia istruita presso l Assessorato competente
>>.
2. All art. 2, comma 1, della
legge regionale n. 27 del 1993 sono apportate le seguenti
modifiche:
- la lettera a) viene cosi
sostituita:
<< a) in caso di ente,
societa, organizzazione e associazione, dell atto costitutivo e dello Statuto,
nonche, ove prevista, dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri;
in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro
sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata
al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di
avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per l attivita di trasporto
infermi e feriti >>;
- la lettera d) viene cosi
sostituita:
<< d) dell elenco dei
mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche
tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarita ovvero
del tipo di disponibilita; della dichiarazione, per i mezzi non ancora
provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di
notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio
della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione
civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l
avvenuta assegnazione della targa; >>
- la lettera f) viene cosi
sostituita:
<< f) dell indicazione
del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell incarico da
parte dello stesso; >>
la lettera g) viene cosi
sostituita:
<< g) delle indicazioni
degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto
alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o
di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione;
>>
3. Il comma 4 dell art. 3 della
legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi costituito:
<< 4. A ciascun mezzo di
soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti
previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere
>>.
4. All art. 3 della legge
regionale n. 27 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 5. A ciascun mezzo di
soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica
sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la
conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico
>>.
6. Il personale sanitario medico e
infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1 luglio 1997 deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) il personale sanitario
infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di
primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di
formazione sanitaria svolto dalle Unita sanitarie locali, dalle Aziende
ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame finale e sulla base
di un protocollo formativo approvato dalla Giunta
regionale;
b) il personale sanitario medico
deve essere munito dellattestato di frequenza e superamento di appositi corsi
con esame finale teorico - pratico organizzati dalle Unita sanitarie locali,
dalle Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla
Giunta regionale, sentita la Federazione degli Ordini dei
medici;
7. Il personale sanitario infermieristico
puo essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre
di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di
cui al comma 5, lettera a).
8. Al personale sanitario medico e
infermieristico che svolge attivita di volontariato collegata ai mezzi di
soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre e rilasciato attestato
professionale dal legale rappresentante dell Associazione di volontariato
>>.
5. All art. 8 della legge
regionale n. 27 del 1993 e aggiunto il seguente comma:
<< 2. La tassa sulle
concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato
riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale
16 marzo 1994, n. 11 >>.
6. L allegato << A
>> della legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi
modificato:
<< 1. Mezzo per il
trasporto autoambulanza di tipo B Il mezzo di detta classificazione dovra
possedere una carrozzeria a struttura portante completamente
metallica.
La cabina di guida dovra essere
separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di
cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovra avere la predisposizione
di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovra
altresi avere l estintore al lato opposto della guida, nonche sei torce di
segnalazione a mano per nebbia.
Sul tetto del mezzo devono
essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.
Il compartimento sanitario
dovra possedere:
1) buona illuminazione
artificiale;
2) pareti fonoassorbenti e
isotermiche;
3) impianto di aereazione e
riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di
guida;
4) cristalli
smerigliati;
5) padiglioni e pareti interne
rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;
6) altezza minima dal pavimento
al tetto di cm 150;
7) contenitore per aghi usati e
rifiuti sanitari;
8) armadietto di servizio per
biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato
plastico;
9) armadietto di servizio per la
conservazione della biancheria, ricoperto in laminato
plasticato;
10) armadietto per stecche di
irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;
11) armadietto contro parete
divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico,
con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio,
ricoperta in laminato plastico;
12) presa per ossigeno
terapeutico con umidificatore;
13) alloggiamento contenente una
bombola di ossigeno amovibile;
14) almeno due sedili per
accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parere
divisoria in posizione di facile accessibilita alla strumentazione di soccorso
e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;
15) guide di scorrimento per
barelle con dispositivo di fissaggio incorporato;
16) gancio di fissaggio con
sicurezza per recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del
tetto;
17) barella a rotelle
scorrevoli;
18) barella in tela con sei
manici;
19) borsa portatile, con la
seguente dotazione in custodia all infermiere di bordo:
a) alcool
denaturato;
b) laccio
emostatico;
c) laccio emostatico di
Bismarch;
d)
forbici;
e) siringhe monouso da 5 cc e da
10 cc;
f) pinze di
Klemmer;
g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x
10 cm;
h) cerotto da 5 x 5
cm;
i) cotone
idrofilo;
l) farmaci di pronto
soccorso;
20 strumenti per primo
intervento:
a) pallone AMBU per adulti e
pediatrico;
b) sfigmomanometro e
bracciale;
c)
fonendoscopico;
d) cannule
orofaringee;
e) aspiratore a
pedale.
2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo
A.
La dimensione minima del
compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature e arredi, deve avere una
capacita non inferiore a sei mc
Il mezzo, oltre ai requisiti di
cui sub 1, dovra essere dotato della seguente attrezzatura cosi
distinta:
Cabina di
guida
a) attacco esterno per ossigeno
con metri 20 di tubo di raccordo;
b) faro ad alta intensita,
fissato sul tetto della cabina di guida, con comando
interno;
c) due maschere antigas a
visione totale;
d) due segnalatori portatili a
batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce
arancione;
e) borsa contenente attrezzi per
il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile
lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti;
Compartimento
sanitario
a) monitor cardiologico con
defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie
autonome;
b) respiratore automatico, a
pressione e volume regolabili;
c) impianto di ossigenoterapia
centralizzato;
d) maschere per
ossigenoterapia;
e) sondini nasogastrici per
aspirazione;
f) set per intubazione
endotracheale con laringoscopio;
g) set per
tracheostomia;
h) barella a
cucchiaio;
i) collari cervicali di varie
misure;
l) steccobende per
immobilizzazione;
m) set di piccolo strumento
chirurgico, in confezione sterile;
n) aghi cannula di diverso
calibro;
o) soluzioni per infusione:
fisiologica, glucosata, al 5%, plasma - expander e
polisalina;
p) farmaci specifici per le piu
comuni situazioni di urgenza >>.