Anno 1996
Numero 17
Data 05/08/1996
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 17

Integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 "Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti".



Art. 1


1. All art. 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, dopo le parole << sedi operative >>, sono aggiunte le seguenti:
<< Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione gia istruita presso l Assessorato competente >>.
 
2. All art. 2, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
- la lettera a) viene cosi sostituita:
<< a) in caso di ente, societa, organizzazione e associazione, dell atto costitutivo e dello Statuto, nonche, ove prevista, dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri; in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per l attivita di trasporto infermi e feriti >>;
- la lettera d) viene cosi sostituita:
<< d) dell elenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarita ovvero del tipo di disponibilita; della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l avvenuta assegnazione della targa; >>
- la lettera f) viene cosi sostituita:
<< f) dell indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell incarico da parte dello stesso; >>
la lettera g) viene cosi sostituita:
<< g) delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione; >>
 
3. Il comma 4 dell art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi costituito:
<< 4. A ciascun mezzo di soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere >>.
 
4. All art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico >>.
    6. Il personale sanitario medico e infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1 luglio 1997 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle Unita sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame finale e sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale;
b) il personale sanitario medico deve essere munito dellattestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame finale teorico - pratico organizzati dalle Unita sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale, sentita la Federazione degli Ordini dei medici;
     7. Il personale sanitario infermieristico puo essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma 5, lettera a).
    8. Al personale sanitario medico e infermieristico che svolge attivita di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre e rilasciato attestato professionale dal legale rappresentante dell Associazione di volontariato >>.
 
5. All art. 8 della legge regionale n. 27 del 1993 e aggiunto il seguente comma:
<< 2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 >>.
 
6. L allegato << A >> della legge regionale n. 27 del 1993 viene cosi modificato:
<< 1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo B Il mezzo di detta classificazione dovra possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.
La cabina di guida dovra essere separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovra avere la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovra altresi avere l estintore al lato opposto della guida, nonche sei torce di segnalazione a mano per nebbia.
Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.
Il compartimento sanitario dovra possedere:
1) buona illuminazione artificiale;
2) pareti fonoassorbenti e isotermiche;
3) impianto di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;
4) cristalli smerigliati;
5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;
6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm 150;
7) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari;
8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
9) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plasticato;
10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;
11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperta in laminato plastico;
12) presa per ossigeno terapeutico con umidificatore;
13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile;
14) almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parere divisoria in posizione di facile accessibilita alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;
15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio incorporato;
16) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del tetto;
17) barella a rotelle scorrevoli;
18) barella in tela con sei manici;
19) borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia all infermiere di bordo:
a) alcool denaturato;
b) laccio emostatico;
c) laccio emostatico di Bismarch;
d) forbici;
e) siringhe monouso da 5 cc e da 10 cc;
f) pinze di Klemmer;
g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x 10 cm;
h) cerotto da 5 x 5 cm;
i) cotone idrofilo;
l) farmaci di pronto soccorso;
20 strumenti per primo intervento:
a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;
b) sfigmomanometro e bracciale;
c) fonendoscopico;
d) cannule orofaringee;
e) aspiratore a pedale.
   2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A.
La dimensione minima del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature e arredi, deve avere una capacita non inferiore a sei mc
Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1, dovra essere dotato della seguente attrezzatura cosi distinta:
Cabina di guida
a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;
b) faro ad alta intensita, fissato sul tetto della cabina di guida, con comando interno;
c) due maschere antigas a visione totale;
d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;
e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti;
Compartimento sanitario
a) monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome;
b) respiratore automatico, a pressione e volume regolabili;
c) impianto di ossigenoterapia centralizzato;
d) maschere per ossigenoterapia;
e) sondini nasogastrici per aspirazione;
f) set per intubazione endotracheale con laringoscopio;
g) set per tracheostomia;
h) barella a cucchiaio;
i) collari cervicali di varie misure;
l) steccobende per immobilizzazione;
m) set di piccolo strumento chirurgico, in confezione sterile;
n) aghi cannula di diverso calibro;
o) soluzioni per infusione: fisiologica, glucosata, al 5%, plasma - expander e polisalina;
p) farmaci specifici per le piu comuni situazioni di urgenza >>.