Anno 1996
Numero 18
Data 05/08/1996
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 18

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 "Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale". Differimento di termini.



Art. 1


1. I termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsti dal comma 1 dell art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 sono prorogati rispettivamente al 30 novembre 1996 e al 30 settembre 1996.
2. Sono nulli gli eventuali atti o provvedimenti adottati ai sensi dell art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
3. Alla maggiore spesa derivante dall attuazione del comma 1, stimata in lire 2,5 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1996:
PARTE II - SPESA
Variazioni in aumento
Cap. n. 0553022 << Spese per la gestione stralcio delle pendenze residuate dopo la cessazione delle gestioni dei servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario regionale. Art. 3 legge regionale n. 37/ 95 >>:
competenza L. 2.500.000.000 - cassa L. 2.500.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. n. 0592040 << Annualita di ammortamento mutuo ripiano disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (legge 403/ 90 e legge 32/ 93 - Decreto legge 563/ 94) >>:
competenza L. 2.500.000.000 - cassa L. 2.500.000.000.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.