Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 18
Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 "Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale". Differimento di termini.
Art. 11. I termini del 30 giugno 1996
e del 31 marzo 1996, previsti dal comma 1 dell art. 3 della legge regionale 31
ottobre 1995, n. 37 sono prorogati rispettivamente al 30 novembre 1996 e al 30
settembre 1996.
2. Sono nulli gli eventuali atti
o provvedimenti adottati ai sensi dell art. 3 della legge regionale 31 ottobre
1995, n. 37.
3. Alla maggiore spesa derivante
dall attuazione del comma 1, stimata in lire 2,5 miliardi, si provvede mediante
la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1996:
PARTE II -
SPESA
Variazioni in
aumento
Cap. n. 0553022 << Spese
per la gestione stralcio delle pendenze residuate dopo la cessazione delle
gestioni dei servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario
regionale. Art. 3 legge regionale n. 37/ 95 >>:
competenza L. 2.500.000.000 -
cassa L. 2.500.000.000
Variazione in
diminuzione
Cap. n. 0592040 <<
Annualita di ammortamento mutuo ripiano disavanzi pregressi di esercizio nel
settore dei trasporti pubblici locali (legge 403/ 90 e legge 32/ 93 - Decreto
legge 563/ 94) >>:
competenza L. 2.500.000.000 -
cassa L. 2.500.000.000.