Anno 1996
Numero 21
Data 05/09/1996
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 settembre 1996, n. 21

Legge regionale 5 aprile 1985, n. 14, integrata con legge regionale 17 luglio 1987, n. 23 - Osservatorio epidemiologico regionale - Modifica.



Art. 1


1. L art. 4 della legge regionale 5 aprile 1985, n 14, integrato con la legge regionale 17 luglio 1987, n. 23, e cosi sostituito:
<< 1. All attivita dell Osservatorio epidemiologico presiede un Comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l Assessorato alla sanita.
2. Il Comitato tecnico e organo consultivo della Giunta regionale ed e composto da undici esperti nelle seguenti materie:
Epidemiologia generale
Metodologia statistica
Infettivologia
Igiene e sanita
Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
Igiene ambientale
Igiene e medicina del lavoro
Oncologia
Tutela materno infantile
Farmacologia
Sociologia
3. Il Comitato tecnico scientifico, presieduto dall Assessore regionale alla sanita o da un suo delegato, e nominato con provvedimento di Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. Il Comitato tecnico scientifico, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve predisporre, per l approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo deve predisporre, per l approvazione della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale dell attivita svolta, nonche eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di lavoro.
5. Il Comitato tecnico scientifico di norma si riunisce con periodicita mensile.
6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennita di presenza e il rimborso delle spese, nella misura prevista dall art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.