Legge Regionale 23 ottobre 1996, n. 23 Riordinamento dell'Amministrazione Turistica Regionale in attuazione dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.
TITOLO 1ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Art. 1(Finalita) 1. La presente Legge
disciplina l organizzazione turistica della regione Puglia, in attuazione dell
art. 56 del decreto del residente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell art. 4 della legge 17 maggio 983, n.
217, definendo l attivita della regione e l esercizio delle funzioni
attribuite o delegate agli enti locali territoriali e agli altri enti e
organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2(Funzioni della
Regione) 1. Al fine di realizzare un
equilibrato e ordinato sviluppo del turismo sul proprio territorio la regione
esercita le seguenti funzioni:
a) emanazione di atti di
indirizzo nei confronti dei soggetti della organizzazione turistica regionale e
locale;
b) programmazione e
coordinamento delle iniziative e delle attivita turistiche poste in essere dai
soggetti preposti all organizzazione turistica regionale e locale;
c) promozione in Italia e all
estero dell immagine complessiva e unitaria delle diverse componenti dell
offerta turistica regionale, anche attraverso il sostegno di idonee iniziative
di commercializzazione, verso i Paesi europei ed estraeuropei sulla base delle
previsioni dell art. 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28, dell art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 e dall art. 6 della
legge 11 ottobre 1990, n. 292;
d) collegamento fra la
programmazione regionale e quella interregionale e
nazionale;
e) promozione dell
associazionismo e della cooperazione per la individuazione, commercializzazione,
riqualificazione e sviluppo dell offerta turistica
regionale;
f) organizzazione della
raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali
del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l offerta e la
domanda turistica, nell ambito del sistema statistico regionale costituito ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) realizzazione di progetti
speciali, anche in collaborazione con l Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT), con le altre Regioni, enti pubblici, organizzazioni e operatori
privati;
h) definizione e attuazione di
progetti integrati di iniziative e di attivita per la promozione turistica e la
valorizzazione e fruibilita di beni culturali anche con il concorso delle
Aziende di promozione turistica (APT) e di enti pubblici del settore
turistico;
i) autorizzazione all apertura
e alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;
l) riconoscimento delle
Associazioni pro - loco attraverso l iscrizione all Albo regionale istituito
presso l Assessorato regionale al turismo;
m) concessione nulla - osta
alla istituzione degli Uffici di informazione e accoglienza ai turisti (IAT) da
parte delle APT di cui al successivo art. 9, previo accertamento delle risorse
finanziarie necessarie al loro funzionamento;
n) disciplina dell attivita
per l esercizio delle figure professionali e anche non professionali di coloro
che svolgono l esercizio a favore dei soci e assistiti degli enti e organismi
di carattere associativo di cui all art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217
che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
2. La Regione Puglia, nell
ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, ove mai non siano disponibili
figure professionali equivalenti, per la realizzazione di progetti e servizi,
puo affidare specifici incarichi a istituti universitari, enti, organizzazioni
o ad altre agenzie specializzate nella materia di interventi regionali.
Detti incarichi devono essere
affidati, previa stipula di apposita convenzione, nel rispetto dei criteri
previsti dal comma 6 dell art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Art. 3(Programmi
regionali) 1. Sulla base delle previsioni
dell art. 27 dello Statuto della Regione, il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale e sentita la Commissione competente, approva, entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno, le direttive generali e il piano di promozione
turistica riferito all anno successivo, nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi dell
intervento regionale di promozione del turismo pugliese;
b) le risorse comunitarie,
statali e regionali che prevede di destinare alla promozione e al funzionamento
delle APT.
2. Conformemente alle direttive
generali e al piano di promozione turistica di cui al comma 1 e sulla base degli
indirizzi della promozione turistica nazionale, la Giunta regionale, entro e non
oltre il 31 maggio di ogni anno, redige il programma annuale di promozione
turistica.
3. Nel programma annuale
tecnico - finanziario devono essere indicati la tipologia e la quota di
finanziamento dei progetti concernenti gli interventi di promozione e gli
incentivi alla commercializzazione, la quota da assegnare ai progetti speciali,
in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nel
programma, nonche la quota dei fondi da assegnare alle APT.
TITOLO 2ORGANIZZAZIONE
TURISTICA
Art. 4(Rilievo turistico del
territorio) 1. Sulla base dei presupposti
previsti dall art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e in conformita agli
indirizzi suggeriti dal piano regionale di sviluppo turistico approvato dal
Consiglio regionale, la Regione Puglia, al fine di garantire l omogeneita
della promozione di sviluppo turistico e attuare un aderente razionalizzazione
della spesa, suddivide il territorio regionale in cinque ambiti contigui di
interesse turistico, ognuno dei quali ricadente nelle rispettive circoscrizioni
degli attuali capoluoghi di provincia pugliesi.
2. Ogni ambito turistico e
classificato in << territorio turisticamente rilevante >> e <<
territorio turisticamente influente >>.
Art. 5(Territorio turisticamente
rilevante) 1. La denominazione di ciascun
ambito territoriale << turisticamente rilevante >> e così
ripartita:
1) AMBITO TERRITORIALE <<
TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI
FOGGIA
- Accadia
- Ascoli
Satriano
- Biccari
- Bovino
- Cagnano
Varano
-
Deliceto
- Faeto
- Foggia
-
Ischitella
- Isole
Tremiti
- Lesina
- Lucera
-
Manfredonia
- Margherita di
Savoia
-
Mattinata
- Monte Sant
Angelo
- Ordona
-
Peschici
- Rodi
Garganico
- Sant Agata di
Puglia
- S Giovanni
Rotondo
- S Marco in
Lamis
-
Torremaggiore
- Troia
- Vico del
Gargano
- Vieste
-
Zapponeta
2) AMBITO TERRITORIALE <<
TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI
BARI
-
Alberobello
-
Altamura
- Andria
- Bari
-
Barletta
-
Bisceglie
- Bitonto
- Canosa di
Puglia
- Cassano delle
Murge
- Castellana
Grotte
-
Conversano
- Gioia del
Colle
-
Giovinazzo
- Gravina di
Puglia
-
Locorotondo
- Mola di
Bari
-
Molfetta
-
Monopoli
- Noci
- Palo del
Colle
- Polignano a
Mare
-
Putignano
- Ruvo di
Puglia
- Trani
3) AMBITO TERRITORIALE <<
TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI
BRINDISI
-
Brindisi
-
Carovigno
- Ceglie
Messapica
-
Cisternino
- Fasano
- Francavilla
Fontana
- Mesagne
- Oria
- Ostuni
- San
Donaci
- San Pietro
Vernotico
- San Vito dei
Normanni
-
Torchiarolo
- Villa
Castelli
4.AMBITO TERRITORIALE <<TURISTICAMENTE
RILEVANTE
PROVINCIA DI
LECCE
- Castrignano del
Capo
- Castro
-
Copertino
- Corsano
- Gagliano del
Capo
-
Gallipoli
-
Giuggianello
- Lecce
- Maglie
-
Melendugno
- Morciano di
Leuca
- Nardo
- Otranto
-
Parabita
-
Poggiardo
- Porto
Cesareo
- Salve
- Santa Cesarea
Terme
- Surbo
- Taviano
- Tricase
- Ugento
- Vernole
5) AMBITO TERRITORIALE <<
TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI
TARANTO
-
Castellaneta
- Ginosa
-
Grottaglie
- Laterza
-
Leporano
-
Manduria
- Martina
Franca
-
Massafra
- Mottola
- Pulsano
- Taranto
Art. 6(Territorio turisticamente
influente) 1. Le localita di ciascun
ambito territoriale non inserite tra quelle di cui all art. 5 vengono
classificate << territorio turisticamente influente
>>.
2. Ai fini di una politica
turistica che valorizzi nella gradualita le risorse dell intero territorio, il
Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale puo
classificare << territorio turisticamente rilevante >> i Comuni, di
cui al comma 1, che, in possesso dei requisiti prestabiliti, ne facciano
esplicita richiesta.
Art. 7(Azienda di promozione
turistica) 1. Con decreto del presidente
della Giunta regionale, in ogni ambito territoriale classificato <<
turisticamente rilevante >> e istituita un Azienda di promozione
turistica (APT), organismo tecnico - operativo – strumentale della Regione, per
l assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel
settore del turismo.
2. L APT e dotata di
personalita giuridica di diritto pubblico ed e munita di autonomia
amministrativa e gestionale.
3. L APT e istituita in ogni capoluogo di
provincia e utilizza il patrimonio mobiliare e immobiliare dei disciolti Enti
provinciale per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
o sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni provinciali o dai Comuni
mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell art. 27 della legge 8
luglio 1990, n. 142.
4. La gestione finanziaria
dell APT e improntata a criteri di imprenditorialita ed economicita, con l
obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
5. L APT ha un proprio Statuto
che, nell ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali per l organizzazione dell Azienda e, in particolare, ne determina
l ordinamento nonche il proprio regolamento amministrativo - contabile.
Art. 8(Compiti dell
APT) 1. L APT ha il compito di
promuovere e di incrementare il movimento turistico nell ambito del territorio
di propria competenza.
2. In particolare l
Azienda:
a) promuove la conoscenza del
rispettivo ambito territoriale, incrementandone le attrattive e la fruibilita
mediante la realizzazione di idonee iniziative di promozione e di
accoglienza;
b) realizza progetti
promozionali su incarico della Regione o su proposta degli enti locali e di
operatori privati;
c) realizza progetti integrati
di promozione turistica, valorizzazione e fruibilita di beni culturali, nel
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa regionale e
nazionale;
d) istituisce, ai sensi dell
art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previo nulla - osta della Regione, a
livello regionale un sistema a rete di Uffici di informazione e accoglienza
turistica (IAT) sulla base di quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell
art. 2;
e) promuove e realizza
manifestazioni, spettacoli e ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche
con il concorso degli enti e delle associazioni locali
interessate;
f) svolge attivita di
consulenza tecnico - operativa per la predisposizione e la realizzazione di
programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati sulla base
di quanto previsto dall art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
g) svolge attivita di
assistenza a favore degli operatori turistici locali;
h) promuove iniziative dirette
alla realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di
prevalente interesse turistico e partecipa a iniziative simili promosse da altri
soggetti;
i) raccoglie ed elabora,
secondo le direttive impartite dalla regione, dati statistici concernenti la
domanda e l offerta turistica del proprio territorio di competenza, nonche
provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al
flusso del movimento turistico regionale;
l) provvede al coordinamento
delle attivita degli Uffici di informazione e accoglienza dei turisti;
m) svolge attivita di tutela e
assistenza ai turisti;
3. Oltre ai compiti di cui ai
commi precedenti e fino a quando la Regione non procedera a emanare la
disciplina generale di delega delle funzioni amministrative di cui all art. 29,
sono attribuite all APT;
a) l istruttoria degli atti
relativi alla classificazione delle strutture turistico - ricettive sulla base
delle disposizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217
e dei criteri stabiliti con legge regionali in materia
specifica;
b) la raccolta e l istruttoria
delle denunce dei prezzi delle strutture turistico - ricettive sulla base delle
previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29.
Art. 9(Uffici di informazione e
accoglienza turistica) 1. Le attivita di informazione
e accoglienza turistica, in sede locale, sono svolte agli IAT.
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo nulla - osta della Regione, sulla
base delle procedure previste dall art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
l APT promuove con i Comuni, o altri soggetti pubblici interessati, accordi di
programma e di interventi finanziari finalizzati a istituire Uffici di
informazione e di accoglienza turistica (IAT), funzionalmente dipendenti dall
APT.
3. L accordo di cui al comma 1
e approvato con formale atto adottato dall organo comunale competente e indica
i tempi, le modalita, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso all
attivita degli IAT.
4. Nel determinare i criteri di
convenzione i Comuni dovranno, comunque, assicurare la disponibilita della sede
dello IAT a propria cura e onere.
5. Al fine di consentire la
continuita nell ambito delle funzioni gia demandate dalle leggi dello Stato o
regionali in materia di promozione turistica e di raccolta ed elaborazione dei
dati statistici sul movimento del flusso turistico regionale, con l entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3
del presente articolo, sono istituiti nei Comuni di Barletta (BA), Fasano (BR),
Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (FG), Martina Franca (TA), Noci (BA),
Ostuni (BR), Otranto (LE), San Giovanni Rotondo (FG), Santa Cesarea Terme (LE),
Trani (BA), Vieste (FG), gia sedi di AASCT, gli uffici di informazione e
accoglienza (IAT).
6. Non e consentita, comunque,
la costituzione di piu IAT nello stesso Comune.
7. Gli IAT adottano un unico
segno distintivo approvato dalla Giunta regionale.
Art. 10(Organi dell
APT) 1. Sono organi dell APT:
a) il
Presidente;
b) il Consiglio di
amministrazione;
c) il Collegio dei
revisori.
Art. 11(Presidente) 1. Il Presidente dell APT e
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera
della stessa, su designazione dell Assessore regionale al turismo.
2. Egli rimane in carica cinque
anni ed e rieleggibile per una sola volta.
3. Il presidente rappresenta
legalmente l APT, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, emana gli
atti di propria competenza occorrenti per il regolare funzionamento dell APT,
vigila sull esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal
Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o
impedimento, il presidente e sostituito dal Vice Presidente.
Art. 12(Consiglio di
amministrazione) 1. Il Consiglio di
amministrazione e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale,
dura in carica cinque anni ed e composto, oltre che dal Presidente,
da:
a) due esperti designati dal
Consiglio regionale;
b) un rappresentante designato
dall Amministrazione provinciale;
c) un rappresentante designato
dall ANCI tra i Comuni appartenenti all ambito territoriale <<
turisticamente rilevante >> di competenza dell APT;
d) un rappresentante designato
dalla camera di commercio;
e) un rappresentante designato
dall Associazione degli albergatori piu rappresentativa a livello regionale e
riconosciuta in campo nazionale;
f) un rappresentante designato
dall Associazione regionale delle strutture ricettive all aria aperta
(campeggi e villaggi) piu rappresentativa a livello regionale e riconosciuta a
livello nazionale;
g) un rappresentante dell
Associazione degli agenti di viaggio piu rappresentativa a livello regionale e
riconosciuta a livello nazionale;
h) un rappresentante dei
lavoratori del settore turistico designato unitamente dalle organizzazioni
sindacali di categoria;
i) un rappresentante delle
Associazioni di tempo libero designato unitariamente da quelle piu
rappresentative a livello regionale e riconosciute a livello
nazionale;
l) un rappresentante delle
Associazioni pro - loco regolarmente iscritte all Albo regionale designato
dall Associazione regionale delle pro - loco.
2. Gli esperti di cui alla
lettera a) del comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla legge
regionale 23 giugno 1978, n. 24 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le organizzazioni di cui ai
commi precedenti devono designare i propri rappresentanti entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
designazione da parte della Regione.
4. Decorso inutilmente il
termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale esercita i
poteri sostitutivi per la designazione dei rappresentanti medesimi.
Art. 13(Attribuzioni del Consiglio di
amministrazione) 1. Spetta al Consiglio di
amministrazione:
a) eleggere il vice
presidente;
b) approvare i programmi e le
direttive concernenti l attivita annuale e pluriennale dell APT;
c) approvare il bilancio di
previsione e le sue eventuali variazioni;
d) approvare il conto
consuntivo e lo stato patrimoniale dell APT;
e) adottare il regolamento di
contabilita aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo
f) costituire gli Uffici di informazione e di accoglienza turistica
(IAT);
g) adottare la pianta organica
nonche emanare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale;
h) deliberare sugli
investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
i) decidere l acquisto, l
alienazione e le locazioni ultra novennali di beni immobili.
2. Le funzioni di segretario
del Consiglio di amministrazione dell APT sono svolte da un funzionario con
qualifica non inferiore all VIII livello.
3. Il bilancio delle APT deve
essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 14(Collegio dei
revisori) 1. Il Collegio dei revisori e
nominato con decreto del Presidente della giunta regionale previa designazione
del Consiglio regionale e nel rispetto delle norme previste dalla legge
regionale 4 marzo 1993, n. 3 e delle procedure vigenti.
2. Il Collegio dei revisori
dura in carica cinque anni ed e composto da tre membri, scelti tra gli iscritti
all Albo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Il Presidente dell APT
insedia il Collegio dei revisori, che nella sua prima seduta elegge il proprio
Presidente.
Art. 15(Attribuzioni del Collegio dei
revisori) 1. Spetta al Collegio dei
revisori:
a) la redazione, prima dell
approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una
relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari dell
APT;
b) la verifica trimestrale
della situazione di cassa, nonche, dell andamento finanziario e patrimoniale
dell Azienda;
c) la vigilanza attraverso l
esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarita dell
amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.
2. I Revisori dei conti
partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle leggi
vigenti.
3. Copia dei verbali delle
riunioni del Collegio dei revisori sono inviate all Assessorato regionale al
turismo.
Art. 16(Indennita di carica e gettoni
di presenza) 1. L indennita di carica ai
componenti il Consiglio di amministrazione e ai Sindaci revisori dei conti dell
APT e fissata come segue:
a) al Presidente del Consiglio
di amministrazione dell APT e assegnata una somma mensile pari al 40% dell
indennita di carica prevista per il Presidente dell Amministrazione
provinciale di appartenenza;
b) ai componenti del Consiglio
di amministrazione e assegnato un gettone di presenza per ogni seduta del
Consiglio pari all importo corrisposto ai Consiglieri comunali del capoluogo
sede dell APT;
c) al Presidente del Collegio
viene corrisposta una indennita di carica pari al 30% di quella prevista per il
Presidente dell Amministrazione provinciale di
appartenenza.
Ai Sindaci del Collegio dei
revisori dei conti compete una somma mensile pari al 20% dell indennita
prevista per i componenti della Giunta provinciale di
appartenenza.
2. A tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell APT e
dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle
riunioni.
3. L indennita di missione e
corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i pubblici
dipendenti del livello piu alto.
4. La missione deve essere
autorizzata dal presidente dell Ente se in ambito regionale, dall Assessore al
turismo se in Italia e dalla Giunta regionale se all estero, previo assenso
governativo secondo la vigente legislazione nazionale e della Regione
Puglia.
5. Al Presidente, ai
Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti non puo essere
concessa altra indennita oltre a quella prevista dal presente
articolo.
Art. 17(Decadenza degli organi dell
APT) 1. I componenti del Consiglio
di amministrazione e del Collegio dei revisori decadono allorche:
a) perdono i requisiti in base
ai quali sono stati nominati;
b) non intervengono a tre
sedute consecutive dell organo di appartenenza senza giustificato
motivo.
2. Decorso il termine di venti
giorni dall invito comunicato all interessato a fornire giustificazioni, il
Presidente dell Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione
per l adozione del provvedimento di decadenza.
3. Nei casi di decadenza, di
morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell Azienda, si
provvede alla sostituzione, con l osservanza delle norme dettate dai precedenti
artt. 11, 12 e 14, entro il termine di tre mesi.
Art. 18(Personale dell
APT) 1. Lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dell APT e disciplinato dalla legge
regionale di recepimento dell Accordo sindacale per i dipendenti delle regioni
e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.
2. Ai fini del trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza, il personale dell APT inquadrato a
norma della presente legge e iscritto all INDAP.
3. Ai posti di ruolo dell APT
si accede sulla base dei criteri previsti dall art. 36 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le procedure di cui agli artt. 30, 31 e 32
del medesimo decreto legislativo.
4. Al fine di garantire la
realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione assicura la
realizzazione di programmi di aggiornamento e di qualificazione del personale
destinato all APT.
Art. 19(Direttore dell
APT) 1. Al fine di assicurare il
funzionamento dell apparato strumentale e istituita la Direzione dell APT.
2. L incarico della direzione
e attribuito a personale con qualifica dirigenziale i cui compiti e funzioni
sono quelli prevista dalla normativa regionale e nazionale in
vigore.
3. Il Direttore dell APT
partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Art. 20(Programmi operativi dell
APT) 1. In conformita alle
direttive e agli indirizzi enunciati dalla regione Puglia ai sensi dell art. 2
della presente legge, l APT predispone programmi annuali finalizzati all
attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto
articolo.
2. A tal fine, entro il 30
aprile di ogni anno, l APT trasmette all Assessorato regionale al turismo i
programmi di cui al comma 1 formulati sulla base dei seguenti
elementi:
a) gli obiettivi di sviluppo
della domanda turistica da attuarsi nell anno successivo;
b) le proposte formulate dagli
enti locali e da altri soggetti che intendono concorrere all attivita di
promozione;
c) la descrizione analitica
delle singole iniziative da assumere, con fondi del proprio
bilancio;
d) le previsioni finanziarie
del programma, compresa l indicazione delle risorse finanziarie apportate da
altri soggetti interessati.
3. I programmi di cui al comma
2 vengono esaminati dall Assessorato regionale al turismo per concorrere alla
formulazione del programma tecnico - finanziario degli interventi di promozione
turistica di cui al comma 2 dell art. 3 della presente legge.
Art. 211. Il controllo sugli
atti dell APT e esercitato in conformita alle vigenti disposizioni della
legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli
enti locali e degli enti strumentali della Regione.
Art. 22(Entrate dell
APT) 1. L APT provvede alle spese
di funzionamento con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) finanziamenti di cui alla
lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell art. 3 della presente Legge;
b) redditi e proventi
patrimoniali e di gestione;
c) corrispettivi,
finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti territoriali e di altri enti
pubblici e privati committenti, connessi all esercizio di incarichi affidati
all APT, nonche eventuali tributi previsti dalla potesta autonoma degli enti
locali per finalita turistiche.
Art. 23(Contabilita dell
APT) 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento – tipo
di contabilita che dovra essere adottato dall APT e nel quale si terranno in
particolare conto le esigenze operative, di funzionalita, flessibilita e
tempestivita decisionale che l Azienda medesima deve possedere.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di contabilita si applicano le disposizioni della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, nonche, in materia
di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni contenute nei
titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1979, n.
696, in quanto applicabili, ed eventuali modifiche e
integrazioni.
TITOLO 3SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI
TURISTICI
Art. 24(Scioglimento degli Enti
provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo) 1. Il Presidente della Giunta
regionale, con decorrenza dalla data di costituzione delle APT, provvede con
proprio decreto alla soppressione degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e
delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
(AACST).
2. I Commissari liquidatori,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
inviano alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza dei
beni sia mobili che immobili di proprieta dell Ente o dell Azienda, nonche
la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
b) bilancio di
liquidazione;
c) l elenco del personale a
qualunque titolo in servizio, con i dati sulle qualifiche possedute e sul
trattamento economico.
Art. 25(Trasferimento dei beni e delle
obbligazioni) 1. La Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
regione dei decreti di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei
bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce i beni e ogni altro
rapporto giuridico gia intestato agli EPT e alle AACST, alle APT competenti per
territorio.
2. Le APT subentrano nella
titolarita dei beni mobili e immobili dei soppressi enti turistici.
Art. 26(Destinazione del
personale) 1. Il personale degli enti
disciolti confluisce, ai sensi e per gli effetti dell art. 4 della legge 17
maggio 1983, n. 217 e della delibera della Giunta regionale n. 5686 del 16
settembre 1992, nel ruolo unico regionale proprio delle APT di Puglia ed e
assegnato, in fase di prima attuazione della presente legge, alle rispettive APT
territoriali.
2. Il personale assegnato alle
APT conserva la qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli
EPT e delle AACST sulla base della legge regionale 23 maggio 1980, n. 47 e della
legge regionale di recepimento dell ultimo Accordo nazionale per il personale
regionale.
Art. 27(Norme
transitorie) 1. In sede di prima
applicazione della presente legge, il personale dei disciolti EPT e AACST, ai
fini assistenziali e previdenziali iscritto a regime all INPDAP ai sensi della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e secondo il disposto di cui al precedente art. 18,
ha facolta di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia
costituita nell ambito dell assicurazione generale obbligatoria, nelle forme
sostitutive ed esclusive dell assicurazione stessa, nonche degli eventuali
fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti di
provenienza.
2. L opzione deve essere
esercitata entro sei mesi dalla data di trasferimento alle
APT.
3. Per la ricongiunzione di
tutti i servizi o periodi assicurativi trovano applicazione le disposizioni di
cui all art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive integrazioni e
modificazioni.
4. Fino a quando le APT
eserciteranno le funzioni di cui al comma 4 dell art. 8 della presente legge,
al pagamento degli stipendi e di ogni altra incombenza del personale transitato
nel ruolo unico regionale provvede direttamente la Regione, fermo restando a
carico dell APT l obbligo dell amministrazione e gestione delle posizioni
giuridiche, economiche, previdenziali e assistenziali dei rispettivi
dipendenti.
5. La omogeneita dei
trattamenti da ultimo elencati nel comma 4 puo essere assicurata tramite il
coordinamento esercitato dalle strutture dell Assessorato regionale al
personale.
TITOLO 4DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 281. Nella prima fase di applicazione della presente legge e in attesa dell insediamento degli organi delle APT, si provvedera alla gestione con i commissari liquidatori.
Art. 291. Fino a quando la Regione non
procedera a emanare la disciplina generale di delega delle funzioni
amministrative, i Comuni eserciteranno le seguenti funzioni:
a) imposizione del vincolo di
destinazione delle strutture ricettive e rimozione del vincolo stesso con
conseguente altra destinazione in conformita alle disposizioni di cui all art.
8 della legge 17 maggio 1983, n.217;
b) formulazione di pareri di
cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 412, nonche di quelli riferiti a
ogni altra iniziativa concernente l uso del demanio marittimo, lacuale e
fluviale per finalita turistiche e ricreative.
Art. 301. In sede di prima
applicazione della presente legge il Consiglio regionale approva le direttive
generali e il piano di promozione turistica di cui all art. 3 entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
TITOLO 5DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 31(Norma
finanziaria) 1. All onere riveniente dall
applicazione della presente legge si fara fronte con le disponibilita di cui
al cap. 0004310 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1996.
2. per gli esercizi successivi
si provvedera in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
Art. 32(Abrogazione di
norme) 1. La legge regionale 16 maggio
1985, n. 28 << Riordinamento dell amministrazione turistica regionale in
attuazione dell art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 >> e
abrogata.
2. La legge regionale 17 marzo
1977, n. 7 << Costituzione del Comitato consultivo regionale per il
turismo >> e abrogata.
3. La legge regionale 23
ottobre 1977, n. 31 << Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7
>> e abrogata.
4. Il comma 4 dell art. 4
della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 << Interventi della Regione per
la promozione del turismo pugliese >> e abrogato.
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