Anno 1996
Numero 23
Data 23/10/1996
Abrogato No
Materia Turismo;
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Legge Regionale 23 ottobre 1996, n. 23

Riordinamento dell'Amministrazione Turistica Regionale in attuazione dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.



TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE





Art. 1

(Finalita)


1. La presente Legge disciplina l organizzazione turistica della regione Puglia, in attuazione dell art. 56 del decreto del  residente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell art. 4 della legge 17 maggio 983, n. 217, definendo l attivita della regione e l esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali territoriali e agli altri enti e organismi interessati allo sviluppo del turismo.



Art. 2

(Funzioni della Regione)


1. Al fine di realizzare un equilibrato e ordinato sviluppo del turismo sul proprio territorio la regione esercita le seguenti funzioni:
a) emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti della organizzazione turistica regionale e locale;
b) programmazione e coordinamento delle iniziative e delle attivita turistiche poste in essere dai soggetti preposti all organizzazione turistica regionale e locale;
c) promozione in Italia e all estero dell immagine complessiva e unitaria delle diverse componenti dell offerta turistica regionale, anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione, verso i Paesi europei ed estraeuropei sulla base delle previsioni dell art. 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28, dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 e dall art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292;
d) collegamento fra la programmazione regionale e quella interregionale e nazionale;
e) promozione dell associazionismo e della cooperazione per la individuazione, commercializzazione, riqualificazione e sviluppo dell offerta turistica regionale;
f) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l offerta e la domanda turistica, nell ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con le altre Regioni, enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
h) definizione e attuazione di progetti integrati di iniziative e di attivita per la promozione turistica e la valorizzazione e fruibilita di beni culturali anche con il concorso delle Aziende di promozione turistica (APT) e di enti pubblici del settore turistico;
i) autorizzazione all apertura e alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;
l) riconoscimento delle Associazioni pro - loco attraverso l iscrizione all Albo regionale istituito presso l Assessorato regionale al turismo;
m) concessione nulla - osta alla istituzione degli Uffici di informazione e accoglienza ai turisti (IAT) da parte delle APT di cui al successivo art. 9, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento;
n) disciplina dell attivita per l esercizio delle figure professionali e anche non professionali di coloro che svolgono l esercizio a favore dei soci e assistiti degli enti e organismi di carattere associativo di cui all art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
2. La Regione Puglia, nell ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, ove mai non siano disponibili figure professionali equivalenti, per la realizzazione di progetti e servizi, puo affidare specifici incarichi a istituti universitari, enti, organizzazioni o ad altre agenzie specializzate nella materia di interventi regionali.
Detti incarichi devono essere affidati, previa stipula di apposita convenzione, nel rispetto dei criteri previsti dal comma 6 dell art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 



Art. 3

(Programmi regionali)


1. Sulla base delle previsioni dell art. 27 dello Statuto della Regione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la Commissione competente, approva, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, le direttive generali e il piano di promozione turistica riferito all anno successivo, nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi dell intervento regionale di promozione del turismo pugliese;
b) le risorse comunitarie, statali e regionali che prevede di destinare alla promozione e al funzionamento delle APT.
2. Conformemente alle direttive generali e al piano di promozione turistica di cui al comma 1 e sulla base degli indirizzi della promozione turistica nazionale, la Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, redige il programma annuale di promozione turistica.
3. Nel programma annuale tecnico - finanziario devono essere indicati la tipologia e la quota di finanziamento dei progetti concernenti gli interventi di promozione e gli incentivi alla commercializzazione, la quota da assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nel programma, nonche la quota dei fondi da assegnare alle APT.



TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE TURISTICA





Art. 4

(Rilievo turistico del territorio)


1. Sulla base dei presupposti previsti dall art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e in conformita agli indirizzi suggeriti dal piano regionale di sviluppo turistico approvato dal Consiglio regionale, la Regione Puglia, al fine di garantire l omogeneita della promozione di sviluppo turistico e attuare un aderente razionalizzazione della spesa, suddivide il territorio regionale in cinque ambiti contigui di interesse turistico, ognuno dei quali ricadente nelle rispettive circoscrizioni degli attuali capoluoghi di provincia pugliesi.
2. Ogni ambito turistico e classificato in << territorio turisticamente rilevante >> e << territorio turisticamente influente >>.



Art. 5

(Territorio turisticamente rilevante)


1. La denominazione di ciascun ambito territoriale << turisticamente rilevante >> e così ripartita:
1) AMBITO TERRITORIALE << TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI FOGGIA
- Accadia
- Ascoli Satriano
- Biccari
- Bovino
- Cagnano Varano
- Deliceto
- Faeto
- Foggia
- Ischitella
- Isole Tremiti
- Lesina
- Lucera
- Manfredonia
- Margherita di Savoia
- Mattinata
- Monte Sant Angelo
- Ordona
- Peschici
- Rodi Garganico
- Sant Agata di Puglia
- S Giovanni Rotondo
- S Marco in Lamis
- Torremaggiore
- Troia
- Vico del Gargano
- Vieste
- Zapponeta
2) AMBITO TERRITORIALE << TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI BARI
- Alberobello
- Altamura
- Andria
- Bari
- Barletta
- Bisceglie
- Bitonto
- Canosa di Puglia
- Cassano delle Murge
- Castellana Grotte
- Conversano
- Gioia del Colle
- Giovinazzo
- Gravina di Puglia
- Locorotondo
- Mola di Bari
- Molfetta
- Monopoli
- Noci
- Palo del Colle
- Polignano a Mare
- Putignano
- Ruvo di Puglia
- Trani
3) AMBITO TERRITORIALE << TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI BRINDISI
- Brindisi
- Carovigno
- Ceglie Messapica
- Cisternino
- Fasano
- Francavilla Fontana
- Mesagne
- Oria
- Ostuni
- San Donaci
- San Pietro Vernotico
- San Vito dei Normanni
- Torchiarolo
- Villa Castelli
4.AMBITO TERRITORIALE <<TURISTICAMENTE RILEVANTE
PROVINCIA DI LECCE
- Castrignano del Capo
- Castro
- Copertino
- Corsano
- Gagliano del Capo
- Gallipoli
- Giuggianello
- Lecce
- Maglie
- Melendugno
- Morciano di Leuca
- Nardo
- Otranto
- Parabita
- Poggiardo
- Porto Cesareo
- Salve
- Santa Cesarea Terme
- Surbo
- Taviano
- Tricase
- Ugento
- Vernole
5) AMBITO TERRITORIALE << TURISTICAMENTE RILEVANTE >>
PROVINCIA DI TARANTO
- Castellaneta
- Ginosa
- Grottaglie
- Laterza
- Leporano
- Manduria
- Martina Franca
- Massafra
- Mottola
- Pulsano
- Taranto



Art. 6

(Territorio turisticamente influente)


1. Le localita di ciascun ambito territoriale non inserite tra quelle di cui all art. 5 vengono classificate << territorio turisticamente influente >>.
2. Ai fini di una politica turistica che valorizzi nella gradualita le risorse dell intero territorio, il Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale puo classificare << territorio turisticamente rilevante >> i Comuni, di cui al comma 1, che, in possesso dei requisiti prestabiliti, ne facciano esplicita richiesta.



Art. 7

(Azienda di promozione turistica)


1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, in ogni ambito territoriale classificato << turisticamente rilevante >> e istituita un Azienda di promozione turistica (APT), organismo tecnico - operativo – strumentale della Regione, per l assistenza e la consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo.
2. L APT e dotata di personalita giuridica di diritto pubblico ed e munita di autonomia amministrativa e gestionale.
 3. L APT e istituita in ogni capoluogo di provincia e utilizza il patrimonio mobiliare e immobiliare dei disciolti Enti provinciale per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni provinciali o dai Comuni mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell art. 27 della legge 8 luglio 1990, n. 142.
4. La gestione finanziaria dell APT e improntata a criteri di imprenditorialita ed economicita, con l obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
5. L APT ha un proprio Statuto che, nell ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l organizzazione dell Azienda e, in particolare, ne determina l ordinamento nonche il proprio regolamento amministrativo - contabile.  



Art. 8

(Compiti dell APT)


1. L APT ha il compito di promuovere e di incrementare il movimento turistico nell ambito del territorio di propria competenza.
2. In particolare l Azienda:
a) promuove la conoscenza del rispettivo ambito territoriale, incrementandone le attrattive e la fruibilita mediante la realizzazione di idonee iniziative di promozione e di accoglienza;
b) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati;
c) realizza progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilita di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa regionale e nazionale;
d) istituisce, ai sensi dell art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previo nulla - osta della Regione, a livello regionale un sistema a rete di Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sulla base di quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell art. 2;
e) promuove e realizza manifestazioni, spettacoli e ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessate;
f) svolge attivita di consulenza tecnico - operativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati sulla base di quanto previsto dall art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
g) svolge attivita di assistenza a favore degli operatori turistici locali;
h) promuove iniziative dirette alla realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e partecipa a iniziative simili promosse da altri soggetti;
i) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla regione, dati statistici concernenti la domanda e l offerta turistica del proprio territorio di competenza, nonche provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
l) provvede al coordinamento delle attivita degli Uffici di informazione e accoglienza dei turisti;
m) svolge attivita di tutela e assistenza ai turisti;
3. Oltre ai compiti di cui ai commi precedenti e fino a quando la Regione non procedera a emanare la disciplina generale di delega delle funzioni amministrative di cui all art. 29, sono attribuite all APT;
a) l istruttoria degli atti relativi alla classificazione delle strutture turistico - ricettive sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei criteri stabiliti con legge regionali in materia specifica;
b) la raccolta e l istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture turistico - ricettive sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29. 



Art. 9

(Uffici di informazione e accoglienza turistica)


1. Le attivita di informazione e accoglienza turistica, in sede locale, sono svolte agli IAT.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla - osta della Regione, sulla base delle procedure previste dall art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l APT promuove con i Comuni, o altri soggetti pubblici interessati, accordi di programma e di interventi finanziari finalizzati a istituire Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), funzionalmente dipendenti dall APT.
3. L accordo di cui al comma 1 e approvato con formale atto adottato dall organo comunale competente e indica i tempi, le modalita, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso all attivita degli IAT.
4. Nel determinare i criteri di convenzione i Comuni dovranno, comunque, assicurare la disponibilita della sede dello IAT a propria cura e onere.
5. Al fine di consentire la continuita nell ambito delle funzioni gia demandate dalle leggi dello Stato o regionali in materia di promozione turistica e di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul movimento del flusso turistico regionale, con l entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono istituiti nei Comuni di Barletta (BA), Fasano (BR), Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (FG), Martina Franca (TA), Noci (BA), Ostuni (BR), Otranto (LE), San Giovanni Rotondo (FG), Santa Cesarea Terme (LE), Trani (BA), Vieste (FG), gia sedi di AASCT, gli uffici di informazione e accoglienza (IAT).
6. Non e consentita, comunque, la costituzione di piu IAT nello stesso Comune.
7. Gli IAT adottano un unico segno distintivo approvato dalla Giunta regionale.



Art. 10

(Organi dell APT)


1. Sono organi dell APT:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.



Art. 11

(Presidente)


1. Il Presidente dell APT e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, su designazione dell Assessore regionale al turismo.
2. Egli rimane in carica cinque anni ed e rieleggibile per una sola volta.
3. Il presidente rappresenta legalmente l APT, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, emana gli atti di propria competenza occorrenti per il regolare funzionamento dell APT, vigila sull esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento, il presidente e sostituito dal Vice Presidente.



Art. 12

(Consiglio di amministrazione)


1. Il Consiglio di amministrazione e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e composto, oltre che dal Presidente, da:
a) due esperti designati dal Consiglio regionale;
b) un rappresentante designato dall Amministrazione provinciale;
c) un rappresentante designato dall ANCI tra i Comuni appartenenti all ambito territoriale << turisticamente rilevante >> di competenza dell APT;
d) un rappresentante designato dalla camera di commercio;
e) un rappresentante designato dall Associazione degli albergatori piu rappresentativa a livello regionale e riconosciuta in campo nazionale;
f) un rappresentante designato dall Associazione regionale delle strutture ricettive all aria aperta (campeggi e villaggi) piu rappresentativa a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale;
g) un rappresentante dell Associazione degli agenti di viaggio piu rappresentativa a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale;
h) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico designato unitamente dalle organizzazioni sindacali di categoria;
i) un rappresentante delle Associazioni di tempo libero designato unitariamente da quelle piu rappresentative a livello regionale e riconosciute a livello nazionale;
l) un rappresentante delle Associazioni pro - loco regolarmente iscritte all Albo regionale designato dall Associazione regionale delle pro - loco.
2. Gli esperti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le organizzazioni di cui ai commi precedenti devono designare i propri rappresentanti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di designazione da parte della Regione.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per la designazione dei rappresentanti medesimi.  



Art. 13

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)


1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) eleggere il vice presidente;
b) approvare i programmi e le direttive concernenti l attivita annuale e pluriennale dell APT;
c) approvare il bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;
d) approvare il conto consuntivo e lo stato patrimoniale dell APT;
e) adottare il regolamento di contabilita aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo f) costituire gli Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
g) adottare la pianta organica nonche emanare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
h) deliberare sugli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
i) decidere l acquisto, l alienazione e le locazioni ultra novennali di beni immobili.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione dell APT sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore all VIII livello.
3. Il bilancio delle APT deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  



Art. 14

(Collegio dei revisori)


1. Il Collegio dei revisori e nominato con decreto del Presidente della giunta regionale previa designazione del Consiglio regionale e nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 e delle procedure vigenti.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all Albo dei revisori ufficiali dei conti.
3. Il Presidente dell APT insedia il Collegio dei revisori, che nella sua prima seduta elegge il proprio Presidente. 



Art. 15

(Attribuzioni del Collegio dei revisori)


1. Spetta al Collegio dei revisori:
a) la redazione, prima dell approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari dell APT;
b) la verifica trimestrale della situazione di cassa, nonche, dell andamento finanziario e patrimoniale dell Azienda;
c) la vigilanza attraverso l esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarita dell amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.
2. I Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti.
3. Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori sono inviate all Assessorato regionale al turismo. 



Art. 16

(Indennita di carica e gettoni di presenza)


1. L indennita di carica ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai Sindaci revisori dei conti dell APT e fissata come segue:
a) al Presidente del Consiglio di amministrazione dell APT e assegnata una somma mensile pari al 40% dell indennita di carica prevista per il Presidente dell Amministrazione provinciale di appartenenza;
b) ai componenti del Consiglio di amministrazione e assegnato un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio pari all importo corrisposto ai Consiglieri comunali del capoluogo sede dell APT;
c) al Presidente del Collegio viene corrisposta una indennita di carica pari al 30% di quella prevista per il Presidente dell Amministrazione provinciale di appartenenza.
Ai Sindaci del Collegio dei revisori dei conti compete una somma mensile pari al 20% dell indennita prevista per i componenti della Giunta provinciale di appartenenza.
2. A tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell APT e dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle riunioni.
3. L indennita di missione e corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti del livello piu alto.
4. La missione deve essere autorizzata dal presidente dell Ente se in ambito regionale, dall Assessore al turismo se in Italia e dalla Giunta regionale se all estero, previo assenso governativo secondo la vigente legislazione nazionale e della Regione Puglia.
5. Al Presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti non puo essere concessa altra indennita oltre a quella prevista dal presente articolo.



Art. 17

(Decadenza degli organi dell APT)


1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori decadono allorche:
a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
b) non intervengono a tre sedute consecutive dell organo di appartenenza senza giustificato motivo.
2. Decorso il termine di venti giorni dall invito comunicato all interessato a fornire giustificazioni, il Presidente dell Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per l adozione del provvedimento di decadenza.
3. Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell Azienda, si provvede alla sostituzione, con l osservanza delle norme dettate dai precedenti artt. 11, 12 e 14, entro il termine di tre mesi.



Art. 18

(Personale dell APT)


1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell APT e disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell Accordo sindacale per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.
2. Ai fini del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, il personale dell APT inquadrato a norma della presente legge e iscritto all INDAP.
3. Ai posti di ruolo dell APT si accede sulla base dei criteri previsti dall art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le procedure di cui agli artt. 30, 31 e 32 del medesimo decreto legislativo.
4. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione assicura la realizzazione di programmi di aggiornamento e di qualificazione del personale destinato all APT. 



Art. 19

(Direttore dell APT)


1. Al fine di assicurare il funzionamento dell apparato strumentale e istituita la Direzione dell APT.
2. L incarico della direzione e attribuito a personale con qualifica dirigenziale i cui compiti e funzioni sono quelli prevista dalla normativa regionale e nazionale in vigore.
3. Il Direttore dell APT partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.  



Art. 20

(Programmi operativi dell APT)


1. In conformita alle direttive e agli indirizzi enunciati dalla regione Puglia ai sensi dell art. 2 della presente legge, l APT predispone programmi annuali finalizzati all attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto articolo.
2. A tal fine, entro il 30 aprile di ogni anno, l APT trasmette all Assessorato regionale al turismo i programmi di cui al comma 1 formulati sulla base dei seguenti elementi:
a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da attuarsi nell anno successivo;
b) le proposte formulate dagli enti locali e da altri soggetti che intendono concorrere all attivita di promozione;
c) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere, con fondi del proprio bilancio;
d) le previsioni finanziarie del programma, compresa l indicazione delle risorse finanziarie apportate da altri soggetti interessati.
3. I programmi di cui al comma 2 vengono esaminati dall Assessorato regionale al turismo per concorrere alla formulazione del programma tecnico - finanziario degli interventi di promozione turistica di cui al comma 2 dell art. 3 della presente legge.



Art. 21


1. Il controllo sugli atti dell APT e esercitato in conformita alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali della Regione. 


Art. 22

(Entrate dell APT)


1. L APT provvede alle spese di funzionamento con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell art. 3 della presente Legge;
b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti territoriali e di altri enti pubblici e privati committenti, connessi all esercizio di incarichi affidati all APT, nonche eventuali tributi previsti dalla potesta autonoma degli enti locali per finalita turistiche.



Art. 23

(Contabilita dell APT)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento – tipo di contabilita che dovra essere adottato dall APT e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di funzionalita, flessibilita e tempestivita decisionale che l Azienda medesima deve possedere.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, nonche, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili, ed eventuali modifiche e integrazioni.



TITOLO 3

SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI





Art. 24

(Scioglimento degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo)


1. Il Presidente della Giunta regionale, con decorrenza dalla data di costituzione delle APT, provvede con proprio decreto alla soppressione degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AACST).
2. I Commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di proprieta dell Ente o dell Azienda, nonche la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
b) bilancio di liquidazione;
c) l elenco del personale a qualunque titolo in servizio, con i dati sulle qualifiche possedute e sul trattamento economico.



Art. 25

(Trasferimento dei beni e delle obbligazioni)


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dei decreti di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce i beni e ogni altro rapporto giuridico gia intestato agli EPT e alle AACST, alle APT competenti per territorio.
2. Le APT subentrano nella titolarita dei beni mobili e immobili dei soppressi enti turistici.  



Art. 26

(Destinazione del personale)


1. Il personale degli enti disciolti confluisce, ai sensi e per gli effetti dell art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della delibera della Giunta regionale n. 5686 del 16 settembre 1992, nel ruolo unico regionale proprio delle APT di Puglia ed e assegnato, in fase di prima attuazione della presente legge, alle rispettive APT territoriali.
2. Il personale assegnato alle APT conserva la qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli EPT e delle AACST sulla base della legge regionale 23 maggio 1980, n. 47 e della legge regionale di recepimento dell ultimo Accordo nazionale per il personale regionale.



Art. 27

(Norme transitorie)


1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei disciolti EPT e AACST, ai fini assistenziali e previdenziali iscritto a regime all INPDAP ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335 e secondo il disposto di cui al precedente art. 18, ha facolta di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia costituita nell ambito dell assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell assicurazione stessa, nonche degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti di provenienza.
2. L opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di trasferimento alle APT.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Fino a quando le APT eserciteranno le funzioni di cui al comma 4 dell art. 8 della presente legge, al pagamento degli stipendi e di ogni altra incombenza del personale transitato nel ruolo unico regionale provvede direttamente la Regione, fermo restando a carico dell APT l obbligo dell amministrazione e gestione delle posizioni giuridiche, economiche, previdenziali e assistenziali dei rispettivi dipendenti.
5. La omogeneita dei trattamenti da ultimo elencati nel comma 4 puo essere assicurata tramite il coordinamento esercitato dalle strutture dell Assessorato regionale al personale.



TITOLO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI





Art. 28


1. Nella prima fase di applicazione della presente legge e in attesa dell insediamento degli organi delle APT, si provvedera alla gestione con i commissari liquidatori. 



Art. 29


1. Fino a quando la Regione non procedera a emanare la disciplina generale di delega delle funzioni amministrative, i Comuni eserciteranno le seguenti funzioni:
a) imposizione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e rimozione del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in conformita alle disposizioni di cui all art. 8 della legge 17 maggio 1983, n.217;
b) formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 412, nonche di quelli riferiti a ogni altra iniziativa concernente l uso del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalita turistiche e ricreative.



Art. 30


1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio regionale approva le direttive generali e il piano di promozione turistica di cui all art. 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 


TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE





Art. 31

(Norma finanziaria)


1. All onere riveniente dall applicazione della presente legge si fara fronte con le disponibilita di cui al cap. 0004310 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1996.
2. per gli esercizi successivi si provvedera in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.  



Art. 32

(Abrogazione di norme)


1. La legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 << Riordinamento dell amministrazione turistica regionale in attuazione dell art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 >> e abrogata.
2. La legge regionale 17 marzo 1977, n. 7 << Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo >> e abrogata.
3. La legge regionale 23 ottobre 1977, n. 31 << Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7 >> e abrogata.
4. Il comma 4 dell art. 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 << Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese >> e abrogato.