Legge Regionale 8 novembre 1996, n. 24 Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico veterinario regionale.
Art. 1(Istituzione dell Osservatorio
epidemiologico veterinario regionale) 1. E istituito, nell
ambito delle competenze del Servizio veterinario regionale dell Assessorato
alla sanita, l Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR) per l
attivita di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo
stato di salute degli allevamenti zootecnici e di apicoltura e sulla sanita dei
relativi prodotti destinati al consumo umano.
Art. 2(Istituzione Banca dati
centralizzata regionale) 1. E istituita la Banca dati
centralizzata regionale (BDCR) quale supporto tecnico delle attivita dell
OEVR.
2. L OEVR mette a disposizione
degli OEV di altre Regioni, dell istituto superiore di sanita, delle singole
aziende unita sanitarie locali, dell istituto zooprofilattico sperimentale
della Puglia e della Basilicata, degli allevatori nei settori della zootecnica e
dell acquicoltura e degli operatori della produzione, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale destinati
al consumo umano, le informazioni ed elaborazioni raccolte all interno della
BDCR usufruendo del successivo collegamento in rete
informatica.
Art. 3(Compiti dell
OEVR) 1. I Compiti dell OEVR sono i
seguenti:
a) osservare e censire il
patrimonio zootecnico, ittico e di molluschi in acquicoltura avvalendosi della
collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e
dell Associazione regionale degli allevatori;
b) individuare i fattori di
rischio negli allevamenti zootecnici, ittici e di molluschi, in particolare
eduli gasteropodi lamellibranchi;
c) effettuare studi e ricerche
sulle malattie infettive e diffusive negli allevamenti, avvalendosi della
collaborazione dell Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della
Basilicata e sue sezioni diagnostiche provinciali nonche degli istituti e
dipartimenti universitari competenti;
d) promuovere indagini
epidemiologiche sul territorio regionale;
e) curare e divulgare dati
statistici sull incidenza delle malattie infettive e diffusive e delle zoonosi
sul territorio regionale;
f) sovraintendere alle attivita
di coordinamento e di indirizzo volte a stabilite e conoscere modalita e tempi
della prevenzione delle malattie infettive e diffusive e della
zoonosi;
g) sovraintendere alle attivita
di coordinamento di operazioni di controllo nei vari stadi, dalla produzione
alla vendita, con conseguente raccolta ed elaborazione dati, della sanita degli
alimenti di origine animale destinati al consumo umano;
h) predisporre collegamenti con
l OEV di altre Regioni, con il laboratorio di epidemiologia dell Istituto
superiore di sanita e con il Ministero della sanita al fine di disporre di
informazioni e linee guida per l attivita di coordinamento di interesse
regionale, interregionale, nazionale e comunitario;
i) proporre corsi di
addestramento a favore di allevatori, al fine di assicurare la disponibilita di
tecniche efficaci per la salvaguardia degli allevamenti, avvalendosi della
collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e
delle competenze e strutture della Facolta di Medicina Veterinaria dell
Universita degli studi di Bari nel quadro dei rapporti convenzionali
esistenti;
l) predisporre piani operativi
relativi ai contenuti della BDCR e alla periodicita del suo
aggiornamento;
m) predisporre modelli di
rilevazione dati per l attuazione dei flussi informativi specifici nonche le
modalita di attuazione e la periodicita della
rilevazione;
n) predisporre i sistemi di
codifica da impiegare per la registrazione delle informazioni nella
BDCR;
o) predisporre piani operativi
per le elaborazioni da eseguire e le valutazioni dei risultati delle stesse
elaborazioni.
Art. 4(Comitato tecnici
scientifico) 1. Per l attivita dell OEVR
il Servizio veterinario di cui all art. 1 si avvale di un Comitato tecnico
scientifico.
2. Il Comitato tecnico
scientifico e costituito da 13 esperti nelle seguenti materie
veterinarie:
a)
epidemiologia;
b)
infettivologia;
c) patologia ed
ittiopatologia;
d) patologia
vicunicola;
e) farmacologia e
tossicologia;
f) riproduzione
animale;
g) igiene degli alimenti di
origine animale;
h) alimentazione animale e
mangimistica;
i)
acquicoltura;
l) Inquinamento ambientale in
allevamenti intensivi;
m) sanita e benessere degli
animali;
n) strutturistica degli impianti
di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di
origine animale;
o) programmazione e analisi,
possibilmente con indirizzo veterinario.
3. I componenti del Comitato
sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti delle ASL della Regione e
tra i docenti delle Facolta di medicina veterinaria dell Universita degli
studi di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2.
Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell Assessore alla sanita.
4. Il Comitato tecnico
scientifico e presieduto dall Assessore regionale alla sanita o suo
delegato.
5. Ai componenti del Comitato
tecnico scientifico sono corrisposte le indennita di presenza e il rimborso
delle spese nella misura prevista dall art. 4 della legge regionale 12 agosto
1981, n. 45.
Art. 5.
1. Per l attivita dell OEVR
il Servizio veterinario di cui all art. 1 si avvale di un Comitato tecnico
scientifico.
2. Il Comitato tecnico
scientifico e costituito da 13 esperti nelle seguenti materie
veterinarie:
a)
epidemiologia;
b)
infettivologia;
c) patologia ed
ittiopatologia;
d) patologia
vicunicola;
e) farmacologia e
tossicologia;
f) riproduzione
animale;
g) igiene degli alimenti di
origine animale;
h) alimentazione animale e
mangimistica;
i)
acquicoltura;
l) Inquinamento ambientale in
allevamenti intensivi;
m) sanita e benessere degli
animali;
n) strutturistica degli impianti
di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di
origine animale;
o) programmazione e analisi,
possibilmente con indirizzo veterinario.
3. I componenti del Comitato
sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti delle ASL della Regione e
tra i docenti delle Facolta di medicina veterinaria dell Universita degli
studi di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2.
Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell Assessore alla sanita.
4. Il Comitato tecnico
scientifico e presieduto dall Assessore regionale alla sanita o suo
delegato.
5. Ai componenti del Comitato
tecnico scientifico sono corrisposte le indennita di presenza e il rimborso
delle spese nella misura prevista dall art. 4 della legge regionale 12 agosto
1981, n. 45.
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