Legge Regionale 8 novembre 1996, n. 24 Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico veterinario regionale. 
  Art. 1(Istituzione dell Osservatorio 
epidemiologico veterinario regionale) 1. E istituito, nell 
ambito delle competenze del Servizio veterinario regionale dell Assessorato 
alla sanita, l Osservatorio epidemiologico veterinario regionale (OEVR) per l 
attivita di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo 
stato di salute degli allevamenti zootecnici e di apicoltura e sulla sanita dei 
relativi prodotti destinati al consumo umano. 
  
  Art. 2(Istituzione Banca dati 
centralizzata regionale) 1. E istituita la Banca dati 
centralizzata regionale (BDCR) quale supporto tecnico delle attivita dell 
OEVR. 
2. L OEVR mette a disposizione 
degli OEV di altre Regioni, dell istituto superiore di sanita, delle singole 
aziende unita sanitarie locali, dell istituto zooprofilattico sperimentale 
della Puglia e della Basilicata, degli allevatori nei settori della zootecnica e 
dell acquicoltura e degli operatori della produzione, lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale destinati 
al consumo umano, le informazioni ed elaborazioni raccolte all interno della 
BDCR usufruendo del successivo collegamento in rete 
informatica. 
 
  Art. 3(Compiti dell 
OEVR) 1. I Compiti dell OEVR sono i 
seguenti: 
a) osservare e censire il 
patrimonio zootecnico, ittico e di molluschi in acquicoltura avvalendosi della 
collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e 
dell Associazione regionale degli allevatori; 
b) individuare i fattori di 
rischio negli allevamenti zootecnici, ittici e di molluschi, in particolare 
eduli gasteropodi lamellibranchi; 
c) effettuare studi e ricerche 
sulle malattie infettive e diffusive negli allevamenti, avvalendosi della 
collaborazione dell Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della 
Basilicata e sue sezioni diagnostiche provinciali nonche degli istituti e 
dipartimenti universitari competenti; 
d) promuovere indagini 
epidemiologiche sul territorio regionale; 
e) curare e divulgare dati 
statistici sull incidenza delle malattie infettive e diffusive e delle zoonosi 
sul territorio regionale; 
f) sovraintendere alle attivita 
di coordinamento e di indirizzo volte a stabilite e conoscere modalita e tempi 
della prevenzione delle malattie infettive e diffusive e della 
zoonosi; 
g) sovraintendere alle attivita 
di coordinamento di operazioni di controllo nei vari stadi, dalla produzione 
alla vendita, con conseguente raccolta ed elaborazione dati, della sanita degli 
alimenti di origine animale destinati al consumo umano; 
h) predisporre collegamenti con 
l OEV di altre Regioni, con il laboratorio di epidemiologia dell Istituto 
superiore di sanita e con il Ministero della sanita al fine di disporre di 
informazioni e linee guida per l attivita di coordinamento di interesse 
regionale, interregionale, nazionale e comunitario; 
i) proporre corsi di 
addestramento a favore di allevatori, al fine di assicurare la disponibilita di 
tecniche efficaci per la salvaguardia degli allevamenti, avvalendosi della 
collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali pugliesi e 
delle competenze e strutture della Facolta di Medicina Veterinaria dell 
Universita degli studi di Bari nel quadro dei rapporti convenzionali 
esistenti; 
l) predisporre piani operativi 
relativi ai contenuti della BDCR e alla periodicita del suo 
aggiornamento; 
m) predisporre modelli di 
rilevazione dati per l attuazione dei flussi informativi specifici nonche le 
modalita di attuazione e la periodicita della 
rilevazione; 
n) predisporre i sistemi di 
codifica da impiegare per la registrazione delle informazioni nella 
BDCR; 
o) predisporre piani operativi 
per le elaborazioni da eseguire e le valutazioni dei risultati delle stesse 
elaborazioni. 
 
  Art. 4(Comitato tecnici 
scientifico) 1. Per l attivita dell OEVR 
il Servizio veterinario di cui all art. 1 si avvale di un Comitato tecnico 
scientifico. 
2. Il Comitato tecnico 
scientifico e costituito da 13 esperti nelle seguenti materie 
veterinarie: 
a) 
epidemiologia; 
b) 
infettivologia; 
c) patologia ed 
ittiopatologia; 
d) patologia 
vicunicola; 
e) farmacologia e 
tossicologia; 
f) riproduzione 
animale; 
g) igiene degli alimenti di 
origine animale; 
h) alimentazione animale e 
mangimistica; 
i) 
acquicoltura; 
l) Inquinamento ambientale in 
allevamenti intensivi; 
m) sanita e benessere degli 
animali; 
n) strutturistica degli impianti 
di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di 
origine animale; 
o) programmazione e analisi, 
possibilmente con indirizzo veterinario. 
3. I componenti del Comitato 
sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti delle ASL della Regione e 
tra i docenti delle Facolta di medicina veterinaria dell Universita degli 
studi di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2. 
Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su 
proposta dell Assessore alla sanita. 
4. Il Comitato tecnico 
scientifico e presieduto dall Assessore regionale alla sanita o suo 
delegato. 
5. Ai componenti del Comitato 
tecnico scientifico sono corrisposte le indennita di presenza e il rimborso 
delle spese nella misura prevista dall art. 4 della legge regionale 12 agosto 
1981, n. 45. 
 
  Art. 5.
 1. Per l attivita dell OEVR 
il Servizio veterinario di cui all art. 1 si avvale di un Comitato tecnico 
scientifico. 
2. Il Comitato tecnico 
scientifico e costituito da 13 esperti nelle seguenti materie 
veterinarie: 
a) 
epidemiologia; 
b) 
infettivologia; 
c) patologia ed 
ittiopatologia; 
d) patologia 
vicunicola; 
e) farmacologia e 
tossicologia; 
f) riproduzione 
animale; 
g) igiene degli alimenti di 
origine animale; 
h) alimentazione animale e 
mangimistica; 
i) 
acquicoltura; 
l) Inquinamento ambientale in 
allevamenti intensivi; 
m) sanita e benessere degli 
animali; 
n) strutturistica degli impianti 
di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di 
origine animale; 
o) programmazione e analisi, 
possibilmente con indirizzo veterinario. 
3. I componenti del Comitato 
sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti delle ASL della Regione e 
tra i docenti delle Facolta di medicina veterinaria dell Universita degli 
studi di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal comma 2. 
Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su 
proposta dell Assessore alla sanita. 
4. Il Comitato tecnico 
scientifico e presieduto dall Assessore regionale alla sanita o suo 
delegato. 
5. Ai componenti del Comitato 
tecnico scientifico sono corrisposte le indennita di presenza e il rimborso 
delle spese nella misura prevista dall art. 4 della legge regionale 12 agosto 
1981, n. 45. 
 
  
                                
                                
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