Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 26
Modifiche e integrazioni alla L.R. 20 febbraio 1995, n. 3 "Procedure per l'attuazione del programma operativo 1994/1999".
Art. 11. Alla legge regionale 20
febbraio 1995, n. 3 << Procedure per l attuazione del Programma Operativo
1994- 1999 >> sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell art. 5
(Comitato misto) sono sostituite le parole << due volte l anno >>
con le parole << quattro volte l anno >> e le parole << i
rappresentanti comunitari e ministeriali >> con le parole << i
responsabili di sottoprogramma >>;
b) dopo l ultimo comma dell
art. 7 (Compiti del Comitato di sorveglianza) sono aggiunti i seguenti
commi:
<< 4 bis. Il Comitato di
sorveglianza e convocato almeno due volte l anno. In occasione di ogni
Comitato, di concerto con i Servizi della Commissione UE sono organizzate
riunioni di informazione delle parti economiche e sociali. Le riunioni di
partenariato allargato sono convocate per il giorno successivo a quello previsto
per il Comitato di sorveglianza.
4 ter. Tutti gli organismi in
rappresentanza delle forze economiche e sociali che ne faranno richiesta saranno
invitati a partecipare.
4 quater. Al fine di favorire piu
ampia informazione e partecipazione, sara data notizia delle suddette riunioni
a mezzo di tre organi di stampa a diffusione regionale.
>>;
c) la lettera << e
>> del comma 1 dell art. 31 (Acquisizione servizi) e
abrogata;
d) al comma 4 dell art. 31 sono
eliminate le parole << ed e) >>;
e) al comma 1 dell art. 33
(Soggetti beneficiari), dopo le parole << che si localizzano >> e
inserita la parola << anche >>.