Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 28 Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale.
Art. 1(Finalita) 1. La Regione intende adottare
un sistema di informazione territoriale al fine di:
a) disporre degli elementi
conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di
pianificazione del territorio;
b) soddisfare le necessita
documentarie di studi scientifici relativi a ricerche a carattere fisico,
geomorfologico, agroforestale, antropico, in generale di uso del
suolo;
c) supportare gli elementi
finalizzati a un uso ottimale dell ambiente e delle sue risorse onde concorrere
alla tutela e al miglioramento della qualita della vita, alla protezione della
natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
d) unificare il processo di
formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneita,
sprechi e diffondere l utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di
banche dati cartografiche aggiornate a scadenze
programmate.
2. Il sistema di cui al comma 1
deve realizzarsi anche attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi,
comunita montane e/ o altri enti o societa a prevalente capitale pubblico o
istituti pubblici interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 8
giugno 1990, n. 142 e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato
ivi compresi quelli di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente
osservanza della normativa di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n.
1732.
Art. 2Obiettivi 1. Per le finalita espresse
nell art. 1 della presente legge, la Regione persegue i seguenti
obiettivi:
A) 1. individuazione di un sistema di
procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle
informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell
amministrazione regionale, nonche l offerta di un servizio adeguato alla
domanda della utenza interna ed esterna;
2. predisposizione di un sistema
informatico e/o informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione,
gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio -
economici e fisico - ambientali regionali;
B) realizzazione di uno
strumento cartografico informatizzato e/o supporto informatico i cui contenuti
siano costituiti da:
1. cartografia di base, che consenta
di acquisire con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul
territorio e di operare con sufficiente grado di attendibilita scelte per
interventi che comportino l impiego della risorsa << ambientale >>
e della risorsa << suolo >>;
2. cartografia tematica, che
consenta di acquisire, sistematizzare e aggiornare le informazioni relative ad
aspetti specifici del territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche
in stretto rapporto con le attivita antropiche.
Art. 3(Attivita) 1. Le attivita devono
riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze
regionali, i seguenti aspetti:
A) individuazione sistema
procedure:
A1) individuare e attuare i
sistemi strutturali, funzionali e organizzativi necessari ad assicurare un
flusso di informazioni che garantiscono un corretto governo del
territorio;
A2) predisporre un piano per la
definizione delle fonti informative esistenti e l individuazione di nuove
fonti, la riorganizzazione di flussi di dati disponibili e la definizione del
loro livello di omogeneita e di elaborazione;
A3) aggiornare le fonti
informative dei diversi processi ambientali in raccordo con la rapidita di
evoluzione e trasformazione degli stessi nella realta;
A4) elaborare programmi per il
trattamento e la restituzione informatica e/ o grafica delle informazioni per
garantire la continuita nel soddisfacimento del fabbisogno informativo
riveniente dalla utenza;
A5) definire le forme e i canali
di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni al fine di garantire all
utenza l accesso alle informazioni stesse;
B) realizzare supporto
cartografico informatizzato;
B1) progettare, realizzare,
informatizzare, conservare, aggiornare, distribuire e rendere fruibili le Carte
regionali di base alle scale 1: 25.000, 1: 5.000 e loro derivate e/ o altre
scale ritenute piu significative;
B2) elaborare i capitolati
speciali per la formazione di carte tematiche, onde adottare simbologie
unificate, norme di inquadramento e direttive unitarie per gli enti
infraregionali in ordine ai criteri e alle metodologie da impiegare per una
dotazione informatica e/o cartografica in forma digitale regionale
omogenea;
B3) progettare, realizzare,
informatizzare, aggiornare, conservare, distribuire e rendere fruibile un
insieme organico di carte tematiche sulla base dello specifico fabbisogno
informativo riveniente dalla utenza;
B4) promuovere corsi di
formazione e di aggiornamento professionale per il personale in servizio presso
la Regione Puglia e presso gli uffici tecnici degli enti locali
interessati.
Art. 4(Soggetti
attuatori) 1. La Giunta regionale, sulla
base delle esigenze dei vari settori dell Amministrazione regionale, degli enti
locali, loro consorzi e Comunita montane, predispone, tramite l Ufficio
informatico e servizio cartografico, che potra avvalersi anche della
collaborazione dei Settori programmazione, assetto del territorio, risorse
naturali, ambiente nonche di esperti, universita, centri di ricerca, e approva
i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nell art. 2,
definendo:
a) metodologie, mezzi e
strutture operative per quanto attiene le attivita relative all obiettivo A -
Individuazione sistema procedure e predisposizione sistema
informatico;
b) ordine di priorita per la
realizzazione e/ o acquisizione delle carte tecniche di base e tematiche, per i
diversi temi di indagine e livelli di approfondimento di cui alle attivita
relative all obiettivo B - Realizzazione supporto cartografico
informatizzato.
Art. 5(Adempimenti) 1. La Giunta regionale, su
proposta dell Ufficio informatico e servizio cartografico, approva i programmi
annuali di cui all art. 4 e adotta i provvedimenti e/ o gli adempimenti
necessari per la loro attuazione.
2. L Ufficio informatico e
servizio cartografico individua e propone alla Giunta
regionale:
a) il sistema informatico
nonche le caratteristiche generali del Sistema Informatico Territoriale
(SIT);
b) le norme per l elaborazione,
direzione lavori, collaudo, realizzazione e/ o acquisizione della cartografia
territoriale tecnica e tematica;
c) le procedure per la
realizzazione degli interventi relativi alle attivita previste dall art. 3, ai
sensi della legislazione vigente, proponendo a tal fine la stipula di
convenzioni con esperti, universita, centri di ricerca;
d) l acquisizione e
utilizzazione di dati da telerilevamento, esecuzione e utilizzazione periodica
di riprese aerofotogrammetriche finalizzate all allestimento di fotopiani e l
aggiornamento delle cartografie tecniche e/ o tematiche, relative al territorio
regionale e/o sub - regionale in attuazione di quanto previsto nei programmi
annuali;
e) le modalita di cessione del
materiale informatico, cartografico e aerofotografico, nonche la misura del
rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale;
f) le direttive unitarie per
tutti gli uffici regionali per l acquisizione, la rilevazione, l elaborazione,
la gestione e l aggiornamento di informazioni territoriali anche di contenuti
settoriali.
3. L Ufficio informatico e
servizio cartografico inoltre:
a) cura l eventuale
progettazione di cartografica informatizzata tecnica e/ o tematica e l
eventuale approntamento di cartografia di base in forma
digitale;
b) cura la raccolta, l
elaborazione, l aggiornamento e l archiviazione del materiale informatico,
aerofotogrammetrico e cartografico nonche quello di produzione degli enti
cartografici di Stato ed enti pubblici;
c) gestisce la riproduzione di
copie e la loro distribuzione.
Art. 6(Norme
finali) 1. La Giunta regionale e
autorizzata ad aderire, con pagamento delle eventuali quote associative, che
faranno capo all apposito capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni
e/ o centri e/ o eventuali altre strutture internazionali, nazionali e
interregionali che abbiano lo scopo di unificare le metodologie di ricerca e di
organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da
rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello
sovraregionale.
2. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge tutte le competenze assunte dagli altri Assessorati
della Regione a mezzo di atti amministrativi e/o articoli derivanti da leggi
vigenti in materia di sistema informativo e cartografia saranno coordinate dall
Ufficio informatico e servizio cartografico regionale.
3. Nella fase di prima
applicazione della presente legge, nell ambito delle disponibilita di
bilancio, l ordine di priorita per la realizzazione delle carte tecniche di
cui all art. 4 dovra essere predisposto dallUfficio informatico e servizio
cartografico e approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della stessa.
4. per gli anni successivi, la
predisposizione del programma di cui all art. 4 da parte dell Ufficio
informatico e servizio cartografico e la relativa approvazione da parte della
Giunta regionale dovra avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun
anno.
5. Il materiale aerofotografico
e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del
contributo regionale, e ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta
motivata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Art. 7(Norma
finanziaria) 1. Al finanziamento degli
interventi di cui alla presente legge si fara fronte entro i limiti dello
stanziamento gia previsto per l esercizio finanziario 1996 al capitolo
0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi della presente
legge, del bilancio della Regione Puglia approvato con legge regionale 3 giugno
1996, n. 6.
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