Anno 1996
Numero 28
Data 23/12/1996
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
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Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 28

Realizzazione di cartografia di base e tematica attraverso un sistema di informazione territoriale.



Art. 1

(Finalita)


1. La Regione intende adottare un sistema di informazione territoriale al fine di:
a) disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio;
b) soddisfare le necessita documentarie di studi scientifici relativi a ricerche a carattere fisico, geomorfologico, agroforestale, antropico, in generale di uso del suolo;
c) supportare gli elementi finalizzati a un uso ottimale dell ambiente e delle sue risorse onde concorrere alla tutela e al miglioramento della qualita della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
d) unificare il processo di formazione della cartografia per evitare sovrapposizioni, disomogeneita, sprechi e diffondere l utilizzo, anche attraverso la vendita telematica, di banche dati cartografiche aggiornate a scadenze programmate.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve realizzarsi anche attraverso il concorso degli enti locali, loro consorzi, comunita montane e/ o altri enti o societa a prevalente capitale pubblico o istituti pubblici interessati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto delle attribuzioni degli organi dello Stato ivi compresi quelli di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e conseguente osservanza della normativa di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.



Art. 2

Obiettivi


1. Per le finalita espresse nell art. 1 della presente legge, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
A)        1. individuazione di un sistema di procedure unificato in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella piena autonomia, ai vari livelli e settori dell amministrazione regionale, nonche l offerta di un servizio adeguato alla domanda della utenza interna ed esterna;
            2. predisposizione di un sistema informatico e/o informativo territoriale (SIT) finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti gli aspetti socio - economici e fisico - ambientali regionali;
B) realizzazione di uno strumento cartografico informatizzato e/o supporto informatico i cui contenuti siano costituiti da:
            1. cartografia di base, che consenta di acquisire con sufficiente approssimazione informazioni metriche sul territorio e di operare con sufficiente grado di attendibilita scelte per interventi che comportino l impiego della risorsa << ambientale >> e della risorsa << suolo >>;
            2. cartografia tematica, che consenta di acquisire, sistematizzare e aggiornare le informazioni relative ad aspetti specifici del territorio e di individuare avvenimenti e caratteristiche in stretto rapporto con le attivita antropiche.



Art. 3

(Attivita)


1. Le attivita devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, i seguenti aspetti:
A) individuazione sistema procedure:
A1) individuare e attuare i sistemi strutturali, funzionali e organizzativi necessari ad assicurare un flusso di informazioni che garantiscono un corretto governo del territorio;
A2) predisporre un piano per la definizione delle fonti informative esistenti e l individuazione di nuove fonti, la riorganizzazione di flussi di dati disponibili e la definizione del loro livello di omogeneita e di elaborazione;
A3) aggiornare le fonti informative dei diversi processi ambientali in raccordo con la rapidita di evoluzione e trasformazione degli stessi nella realta;
A4) elaborare programmi per il trattamento e la restituzione informatica e/ o grafica delle informazioni per garantire la continuita nel soddisfacimento del fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;
A5) definire le forme e i canali di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni al fine di garantire all utenza l accesso alle informazioni stesse;
B) realizzare supporto cartografico informatizzato;
B1) progettare, realizzare, informatizzare, conservare, aggiornare, distribuire e rendere fruibili le Carte regionali di base alle scale 1: 25.000, 1: 5.000 e loro derivate e/ o altre scale ritenute piu significative;
B2) elaborare i capitolati speciali per la formazione di carte tematiche, onde adottare simbologie unificate, norme di inquadramento e direttive unitarie per gli enti infraregionali in ordine ai criteri e alle metodologie da impiegare per una dotazione informatica e/o cartografica in forma digitale regionale omogenea;
B3) progettare, realizzare, informatizzare, aggiornare, conservare, distribuire e rendere fruibile un insieme organico di carte tematiche sulla base dello specifico fabbisogno informativo riveniente dalla utenza;
B4) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale in servizio presso la Regione Puglia e presso gli uffici tecnici degli enti locali interessati.



Art. 4

(Soggetti attuatori)


1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei vari settori dell Amministrazione regionale, degli enti locali, loro consorzi e Comunita montane, predispone, tramite l Ufficio informatico e servizio cartografico, che potra avvalersi anche della collaborazione dei Settori programmazione, assetto del territorio, risorse naturali, ambiente nonche di esperti, universita, centri di ricerca, e approva i programmi annuali per il conseguimento degli obiettivi indicati nell art. 2, definendo:
a) metodologie, mezzi e strutture operative per quanto attiene le attivita relative all obiettivo A - Individuazione sistema procedure e predisposizione sistema informatico;
b) ordine di priorita per la realizzazione e/ o acquisizione delle carte tecniche di base e tematiche, per i diversi temi di indagine e livelli di approfondimento di cui alle attivita relative all obiettivo B - Realizzazione supporto cartografico informatizzato.



Art. 5

(Adempimenti)


1. La Giunta regionale, su proposta dell Ufficio informatico e servizio cartografico, approva i programmi annuali di cui all art. 4 e adotta i provvedimenti e/ o gli adempimenti necessari per la loro attuazione.
2. L Ufficio informatico e servizio cartografico individua e propone alla Giunta regionale:
a) il sistema informatico nonche le caratteristiche generali del Sistema Informatico Territoriale (SIT);
b) le norme per l elaborazione, direzione lavori, collaudo, realizzazione e/ o acquisizione della cartografia territoriale tecnica e tematica;
c) le procedure per la realizzazione degli interventi relativi alle attivita previste dall art. 3, ai sensi della legislazione vigente, proponendo a tal fine la stipula di convenzioni con esperti, universita, centri di ricerca;
d) l acquisizione e utilizzazione di dati da telerilevamento, esecuzione e utilizzazione periodica di riprese aerofotogrammetriche finalizzate all allestimento di fotopiani e l aggiornamento delle cartografie tecniche e/ o tematiche, relative al territorio regionale e/o sub - regionale in attuazione di quanto previsto nei programmi annuali;
e) le modalita di cessione del materiale informatico, cartografico e aerofotografico, nonche la misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale;
f) le direttive unitarie per tutti gli uffici regionali per l acquisizione, la rilevazione, l elaborazione, la gestione e l aggiornamento di informazioni territoriali anche di contenuti settoriali.
3. L Ufficio informatico e servizio cartografico inoltre:
a) cura l eventuale progettazione di cartografica informatizzata tecnica e/ o tematica e l eventuale approntamento di cartografia di base in forma digitale;
b) cura la raccolta, l elaborazione, l aggiornamento e l archiviazione del materiale informatico, aerofotogrammetrico e cartografico nonche quello di produzione degli enti cartografici di Stato ed enti pubblici;
c) gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione.



Art. 6

(Norme finali)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad aderire, con pagamento delle eventuali quote associative, che faranno capo all apposito capitolo del bilancio delle uscite, ad associazioni e/ o centri e/ o eventuali altre strutture internazionali, nazionali e interregionali che abbiano lo scopo di unificare le metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello sovraregionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le competenze assunte dagli altri Assessorati della Regione a mezzo di atti amministrativi e/o articoli derivanti da leggi vigenti in materia di sistema informativo e cartografia saranno coordinate dall Ufficio informatico e servizio cartografico regionale.
3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, nell ambito delle disponibilita di bilancio, l ordine di priorita per la realizzazione delle carte tecniche di cui all art. 4 dovra essere predisposto dallUfficio informatico e servizio cartografico e approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. per gli anni successivi, la predisposizione del programma di cui all art. 4 da parte dell Ufficio informatico e servizio cartografico e la relativa approvazione da parte della Giunta regionale dovra avvenire entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno.
5. Il materiale aerofotografico e cartografico, compreso quello prodotto dagli enti che avranno usufruito del contributo regionale, e ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta motivata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.



Art. 7

(Norma finanziaria)


1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fara fronte entro i limiti dello stanziamento gia previsto per l esercizio finanziario 1996 al capitolo 0001478, la cui denominazione viene integrata con gli estremi della presente legge, del bilancio della Regione Puglia approvato con legge regionale 3 giugno 1996, n. 6.