Anno 1996
Numero 29
Data 27/12/1996
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 dicembre 1996, n. 29

Riconoscimento delle attivita' formative autonomamente finanziate e svolte nell' anno 1995/ 1996.



Art. 1


1. La Regione riconosce lo svolgimento di attivita formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/ 95 e 1995/ 96 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 983 dell 8 marzo 1995 e autorizza l inizio delle attivita per l anno formativo 1997 a quegli Enti i quali hanno svolto attivita nell anno formativo precedente, a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda prima dell avvio dellattivita;
b) sia stato comunicato l inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di ciascun corso;
c) i registri di classe siano stati vidimati prima dellinizio dell attivita;
d) l attivita sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita si sia svolta regolarmente.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.