Legge Regionale 22 gennaio 1997, n. 4 Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere e interventi dei consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31.
Art. 1(Finalita) 1. Sono disciplinate dalla
presente legge le procedure per l espropriazione per pubblica utilita di
immobili occorrenti per l esecuzione di opere di interventi di competenza dei
Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla
legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31.
Art. 2(Disposizioni in materia di
espropriazioni per gli interventi di competenza dei Consorzi di sviluppo
industriale) 1. Ai Consorzi per lo
sviluppo industriale e servizi reali alla imprese di cui alla legge regionale 3
ottobre 1986, n. 31, disciplinati dall art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, si applicano, ai fini della realizzazione delle opere e delle
infrastrutture, le disposizioni previste dagli articoli 37 (disposizioni di
pubblica utilita e di urgenza), 38 (acquisizione delle aree), 39
(espropriazioni), 40 (deleghe in materia di espropriazioni) della legge 16
maggio 1985, n. 27.
Art. 3(Rinvio a norme
statali) 1. Le disposizioni contenute nel
Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e
integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni preordinate alla
realizzazione delle opere e degli interventi disciplinati dalla presente
legge.
2. Per i procedimenti
espropriativi di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto
dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le norme di cui alla legge 25 giugno 1865,
n. 2359.
3. Per la determinazione delle
indennita di espropriazione relative ad aree edificabili si applicano le norme
stabilite dallart. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.
Art. 4(Norme per la notifica degli
atti) 1. Alla comunicazione di cui
all ultimo comma dell art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 provvede
direttamente l ente espropriante nelle forme previste per la notificazione
degli atti processuali.
2. Nel caso in cui l esecuzione
dell opera o dell intervento venga affidata, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, a un ente strumentale, all adempimento di cui al comma 1
e alle relative spese provvede l ente affidatario in nome e per conto dell
ente espropriante.
Art. 5(Poteri
sostitutivi) 1. Per l esecuzione delle opere
finanziate dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, gli altri enti
pubblici, ivi compresi quelli territoriali come Province e Comuni, nonche gli
enti pubblici non territoriali, sono tenuti alla stretta osservanza dei termini
previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per gli adempimenti di
loro competenza, concernenti i procedimenti
amministrativi.
2. Nel caso in cui gli
adempimenti di cui al comma 1 non vengano adottati nel termine massimo di
sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per i
singoli adempimenti, la Giunta regionale, su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, d ufficio, sentito l Assessore al ramo, diffida l ente obbligato
a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della diffida
stessa.
3. Scaduto inutilmente tale
termine, la Giunta regionale nomina, entro trenta giorni, un Commissario ad acta
che provvede agli adempimenti necessari, individuati di volta in volta dalla
Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data della nomina.
Dell avvenuta nomina del Commissario e data immediata notizia agli
interessati.
4. Gli enti delegati di cui all
art. 40 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, dal momento della nomina
del Commissario non possono adottare alcun provvedimento relativo alla
delega.
Al Commissario ad acta, per l
espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri dell Ente
Organo competente inadempiente in materia, ivi compresa la possibilita di
utilizzare, per l istruttoria della pratica, gli uffici
dellente.
5. Le spese derivanti dall
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gravano sul bilancio
dell ente obbligato.
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