Anno 1997
Numero 8
Data 04/02/1997
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 8

Modifica della legge regionale « norme in materia di organizzazione dell' Amministrazione regionale» approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 176 del 20 dicembre 1996.



Art. 1


1. Alla legge regionale Norme in materia di organizzazione dell Amministrazione regionale, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 176 del 20 dicembre 1996, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l articolo 28 e abrogato;
b) il comma 3 dell art. 30 e sostituito dal seguente:
3. I posti non coperti per effetto del comma 2 sono attribuiti a personale dipendente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso dei requisiti culturali previsti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4 maggio 1990, n. 22, mediante concorso per titoli e colloquio. Qualora risulti un numero di candidati inferiore al numero dei posti da coprire, al concorso sono ammessi i dipendenti di ruolo appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore al posto da coprire, purche in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza e che abbiano svolto funzioni ricomprese nello stesso profilo professionale per almeno tre anni, anche con compiti di responsabilita di Unita operativa per la gestione di banche dati..