Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 10 Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.
Art. 1(Finalita) 1. La presente legge,
in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge - quadro per l
assistenza, l integrazione scolastica sociale e i diritti delle persone
handicappate), disciplina le attivita di prevenzione, riabilitazione e
integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative
specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale
vigente.
2. Le metodologie di
intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione
sociale, limitazione dell istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero,
necessita di integrare l intervento sociale con quello
sanitario.
TITOLO 1INTERVENTI
CAPO 1Attivita di
prevenzione, cura e diagnosi precoce dell handicap
Art. 2(Cura e
diagnosi precoce dell handicap) 1. Le Unita sanitarie locali (USL), nell
espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23
dicembre 1978, n. 833 e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, provvedono a effettuare controlli periodici delle
gravidanze per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti
a carico della madre e del nascituro.
Art. 3(Accertamento
dell handicap) 1. Gli accertamenti relativi all handicap, alle
difficolta, alla necessita dell intervento assistenziale permanente e alla
capacita complessiva individuale residua del portatore di handicap sono
effettuati dalle USL mediante le Commissioni mediche di cui all art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assistente sociale della USL
nonche da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri
medici specialisti nella patologia di cui e portatore il soggetto da esaminare,
dipendente dalla USL.
Art. 4(Attestazione
di handicap) 1. L individuazione
del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l esercizio del diritto
allo studio, all istruzione e all integrazione scolastica e effettuata da
operatori in servizio presso la USL di residenza dell alunno, secondo quanto
previsto dall art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 24
febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL
in materia di alunni portatori di handicap) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 6 aprile 1994.
2. Gli operatori della
USL competente per territorio provvedono, altresì, a redigere la diagnosi
funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico - funzionale, finalizzato alla
formulazione di un piano educativo individualizzato.
3. Alla definizione
del piano educativo individualizzato annuale provvedono, congiuntamente, nelle
forme stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal dpr 24 febbraio 1994
di cui al precedente comma 1, gli operatori sanitari individuati dalla USL e il
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con
la partecipazione dell insegnante operatore psico - pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potesta parentale dell
alunno.
CAPO 2Attivita di
cura e riabilitazione
Art. 5(Compiti
delle USL) 1. Ai sensi dell art.
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell art. 7, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e dell art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall articolo del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, nonche delle norme regionali attuative, le USL
provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui all art. 26 della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36, cosi come organizzativamente e
funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098
del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa
per l erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di
integrazione sociale e all assistenza protesica nei confronti dei portatori di
handicap.
2. Le prestazioni di
riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle USL secondo le
indicazioni dell art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
CAPO 3Inserimento
nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro
Art. 6(Integrazione
scolastica) 1. La regione
favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio
dei portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di
ogni ordine e grado cosi come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n.
16 (Norme organiche per l integrazione scolastica degli handicappati) ed emana
direttive alle USL e ai comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di
garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio
regionale.
2. Le USL, tenendo
conto delle direttive regionali, provvedono in
particolare:
a) attraverso i
competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all art.
4;
b) a garantire le
condizioni necessarie all integrazione dei portatori di handicap in situazione
di gravita nei plessi scolastici;
c) a valorizzare l
esperienza dell integrazione scolastica di cui alla lettera b) e favorire ogni
altra forma di sperimentazione scolastica;
d) a ogni altro
intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione degli alunni handicappati.
3. I Comuni provvedono
alle attivita di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12
maggio 1980, n. 42 << Norme organiche per l attuazione del diritto allo
studio >>.
In particolare gli
stessi provvedono:
a) agli adempimenti
finalizzati all abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la
partecipazione alla vita scolastica dei portatori di
handicap;
b) ai servizi di
accompagnamento e trasporto;
c) alla dotazione di
attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l
integrazione scolastica e per le attivita collegate, comprese le attivita
sportive, nonche, in caso di impossibilita di assicurare il servizio di
accompagnamento e trasporto, all eventuale attribuzione di assegni di studio o
contributi per limitare l aggravio economico delle
famiglie;
d) all eventuale
adeguamento dell organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell art. 13, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
e) a garantire l
integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con l
ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove
metodologie di socializzazione e di apprendimento.
Art. 7(Formazione
professionale) 1. L inserimento
nelle attivita di formazione professionale, in relazione alle diverse capacita
ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle USL con la diagnosi
funzionale, e effettuato, ai sensi delle vigenti normative comunitarie,
nazionali e regionali, attraverso:
a) la formazione
ordinaria;
b) la formazione
speciale;
c) le attivita di
formazione - socializzazione.
2. Le attivita di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 sono svolte, nell ambito dei normali corsi
realizzati dai Centri di formazione professionale dipendenti da enti pubblici e
privati convenzionati e nell ambito delle iniziative contemplate dal piano
annuale di formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dall art.
17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le attivita di cui
alla lettera c) del comma 1 sono realizzate in collaborazione tra enti di
formazione professionale, USL e Comuni, secondo criteri adottati dalla Regione
nella programmazione triennale e nel piano annuale ai sensi della vigente
legislazione.
4. Nel piano annuale
di cui al comma 2 vengono altresì fissati i criteri per l inserimento dei
portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto
previsto dall art. 17, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in
coerenza con le previsioni normative statali in materia di elevazione dell
obbligo scolastico.
5. Le figure
professionali da utilizzare nel sostegno didattico e formativo devono essere in
possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente in materia e devono
frequentare i corsi di aggiornamento, riqualificazione e le attivita di
tirocinio organizzate d intesa con le Universita.
6. In analogia a
quanto previsto dall art. 15, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
anche presso i Centri di formazione professionale possono essere costituiti
gruppi di studio e di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative
educative e di integrazione previste dal piano annuale di formazione
professionale.
7. La Regione
privilegia e favorisce l attuazione dei progetti comunitari finalizzati al
superamento del divario nelle opportunita formative.
Art. 8(Formazione
dei formatori) 1. La Regione, in
adempimento, a quanto previsto dall art. 14, comma 7, e dall art. 39, comma 2,
lett c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, favorisce le occasioni e le
iniziative finalizzate alla formazione e all aggiornamento degli educatori, dei
dirigenti di strutture educative e degli operatori a vario titolo impegnati
nelle attivita di integrazione degli handicappati nella scuola, nella
formazione professionale e nella societa.
2. Per le finalita di
cui al comma 1, la Regione:
a) stipula convenzioni
con le Universita ai sensi e per gli effetti dell art. 8 della legge 19
novembre 1990, n. 341 e dell art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini della formazione e dell
aggiornamento degli operatori della formazione
professionale;
b) prevede nei piani
di formazione professionale iniziative formative per le figure professionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e al dm
Sanita 10 febbraio 1984 con l utilizzazione delle strutture
universitarie;
c) coordina e attua,
d intesa con le Universita, la Facolta di scienza dell educazione e l
Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo
(IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente degli operatori impegnati
nelle attivita di sostegno e di integrazione scolastica, professionale e
sociale;
d) attua iniziative
intese a favorire l integrazione tra gli operatori sanitari ed educatori ai
sensi dell art. 39, comma 2, lett b), della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
e) favorisce la
revisione dei percorsi e curricoli formativi sia degli operatori che svolgono
prevalentemente mansioni medico - sanitarie, sia degli operatori che svolgono
attivita prevalentemente in ambito psico - sociale.
Art. 9(Orientamento) 1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto
dall art. 14, comma 1, lett a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce
un servizio di orientamento ai fini dell integrazione nella scuola di ogni
ordine e grado, nella formazione professionale e nel mondo del
lavoro.
Art. 10(Inserimento
lavorativo) 1. Ai fini dell inserimento lavorativo dei portatori
di handicap, la Regione garantisce forme di agevolazione e sostegno in
attuazione della normativa regionale.
Art. 11(Albo
regionale) 1. Fino all
approvazione della legge regionale istitutiva dell Albo previsto dall art. 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti, le istituzioni, le cooperative
sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attivita
idonee a favorire l inserimento lavorativo dei portatori di handicap sono
iscritti, secondo la rispettiva attivita e natura giuridica, negli albi di cui
alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 21 << Iniziative regionali a
sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre
1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali >> e 16 maggio 1994,
n. 11 << Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato
>>.
2. Per l iscrizione
agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli gia previsti nelle
leggi regionali, i requisiti indicati nell art. 18, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
3. La Regione provvede
a fornire l elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma
1.
CAPO 4Inserimento e
partecipazione
Art. 12(Aiuto alla
persona, attivita sociali e centri socio - riabilitativi) 1. Gli interventi in
favore delle persone handicappate con difficolta o problemi di tipo familiare,
lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai Comuni e dalle USL che
hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell
ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando
ogni forma di esclusione.
2. Le attivita in
favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio -
assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale,
riguardano:
a) forme di
sensibilizzazione sociale e ambientale;
b) sostegno psico -
sociale all handicappato e al nucleo familiare, anche attraverso attivita
specifiche inerenti le relazioni sociali di vita;
c) trasporto dall
abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto
speciale;
d) interventi a
sostegno dell inserimento nel mondo del lavoro;
e) supporto
assistenziale alle attivita di socializzazione, anche mediante il concorso alle
spese per l acquisto di apparecchiature idonee a consentire un piu ampio
inserimento nella vita sociale;
f) servizio di aiuto
personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei
servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si
estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse
con la vita di relazione, con la fruibilita del tempo libero e con particolari
interessi professionali e di studio.
3. Le disposizioni per
l affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli
affidamenti familiari di maggiorenni handicappati.
4. Le persone
handicappate prive, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria utilizzano, ove sia impossibile ogni altra forma di
intervento che eviti l istituzionalizzazione, i servizi residenziali socio -
assistenziali esistenti.
5. L istituzione di
nuovi servizi residenziali e disciplinata in conformita alla vigente normativa
regionale che regola i servizi per minori e anziani.
6. Per la fruizione
dei servizi previsti nei precedenti commi puo essere richiesta una
partecipazione economica in relazione al reddito posseduto dal nucleo
familiare.
Art. 13(Trasporto
pubblico locale) 1. I Comuni e le
Province, in qualita di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale,
provvedono, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 <<
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali
>>, alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilita dei cittadini
portatori di handicap. Accertata l entita del fenomeno, predispongono piani di
mobilita per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni
programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.
2. Le aziende
concessionarie di linee interessate dai piani di mobilita di cui al comma 1
sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalita dell utenza, ad
adattare i propri programmi d esercizio alle necessita dei cittadini
handicappati.
Art. 14(Contratti di
servizio finalizzati alla mobilita) 1. Per l attuazione
operativa dei piani di mobilita di cui all art. 13, comma 1, gli enti
concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula
di contratti di mobilita con le aziende operanti nel comparto del trasporto
pubblico.
2. I contratti di
mobilita possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui
all art. 11 e alla USL territorialmente competente.
3. Il contratto di
mobilita, oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve
obbligatoriamente disciplinare:
a) la qualita e la
quantita dei servizi resi;
b) le modalita di
produzione del trasporto;
c) i costi a carico
degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
d) le tariffe a carico
degli utenti.
Art. 15(Servizio di
accompagnamento) 1. Per migliorare l
utilita sociale e il gradimento del servizio dedicato ai disabili, i Comuni e
le Province possono istituire il servizio di accompagnamento, in vettura sulle
direttrici interessate ai piani di mobilita.
2. Il servizio e
istituito con il contratto di mobilita che ne prevede oa regolamentazione e
puo essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all art. 11
senza oneri per il vettore.
Art. 16(Autorizzazioni comunali per l esercizio del servizio da
noleggio con conducente) 1. I Comuni riservano ad autovetture destinate al
trasporto di cittadini handicappati una quota delle autorizzazioni comunali per
l esercizio del noleggio con conducente in servizio sociale. L iscrizione all
elenco regionale di cui all art. costituisce preferenza nell assegnazione
della licenza.
Art. 17(Barriera
architettonica) 1. In materia di
barriere architettoniche si applicano le disposizioni nazionali e regionali
vigenti.
2. Le USL provvedono
affinche i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere
riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi
di barriere architettoniche.
3. La Giunta regionale
emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
direttiva nella quale vengono indicati i servizi che devono uniformarsi all
obbligo previsto dal comma 2.
4. La Regione redige,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
schema - tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei Comuni per
l eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Le attestazioni di
abitabilita e agibilita sono subordinate al collaudo di cui al comma
4.
TITOLO 2PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
Art. 18(Programma
annuale di intervento) 1. Tutti gli
interventi mirati all integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all
orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonche alla
prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito
regionale devono essere in sintonia con un programma annuale elaborato e
approvato dai partecipanti alla Conferenza di cui all art. 19, comma 1, tenendo
conto del fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse
finanziarie disponibili, ancorche rivenienti da Amministrazioni
diverse.
2. In particolare, gli
obiettivi programmati devono tener conto:
a) della priorita
degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di
gravita;
b) degli interventi
per la prevenzione.
Art. 19(Conferenza
di servizi e accordi di programma) 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del
Presidente della Regione, giusta delibera della Giunta regionale, e indetta
apposita Conferenza di servizi cui partecipano la Regione, i Provveditori agli
studi della Regione, il Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell
Ufficio regionale del lavoro, il Direttore dell Agenzia di cui all art. 24
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il rappresentante regionale dell ANCI,
dell UPI e dell UNCEM, nonche i rappresentanti di altre Amministrazioni
pubbliche interessate, al fine di acquisire opportune intese o assensi per
assicurare il coordinamento dei mezzi finanziari e delle risorse strumentali in
materia di riabilitazione, integrazione sociale nella scuola, nella formazione
professionale e nel lavoro dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto
indicato in materia di dotazione organica nell art. 23, comma
1.
2. La Conferenza di
servizi di cui al comma 1 definisce le modalita per la stipula di <<
accordi di programma >> a livello territoriale subregionale fra
Provveditorati agli studi, Distretti scolastici, USL, Uffici provinciali del
lavoro, Sezioni circoscrizionali per l impiego, enti locali, per la
realizzazione del programma annuale di cui all art. 18, assicurando prestazioni
uniformi nell ambito del territorio.
3. A firma congiunta
dei partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1, nell ambito delle
rispettive competenze, possono essere emanate, alle strutture territoriali
interessate, direttive e modalita organizzative in attuazione delle iniziative
concordate e per la stipula degli accordi di programma.
4. Possono, altresì,
essere concordate dagli stessi sottoscrittori verifiche congiunte sull
attuazione degli interventi oggetto dell accordo.
Art. 20(Comitato di
coordinamento interistituzionale) 1. Allo scopo di
favorire la realizzazione di quanto forma oggetto delle intese o accordi tra i
rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti di cui all art. 19, e costituito,
presso la Presidenza della regione, un << Comitato di coordinamento
interistituzionale >> composto da dirigenti delle Amministrazioni e da
rappresentanti degli organismi che sottoscrivono l accordo e coordinato da un
dirigente di grado apicale designato dal Presidente della
Regione.
2. Il Comitato, nell
ambito delle proprie funzioni di coordinamento:
a) predispone la bozza
di programma annuale di cui all art. 18;
b) cura l
elaborazione del programma di interventi di cui all art. 6, comma 2, lett a),
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) presta assistenza
tecnica ai fini della predisposizione degli atti della regione e delle altre
Amministrazioni che sottoscrivono l accordo;
d) cura l
elaborazione e la definizione delle iniziative di cui all art. 39, comma 2,
lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) predispone l
organizzazione di un sistema di monitoraggio sull andamento degli interventi e
sull efficienza dei servizi, anche ai fini dell esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all art. 7 del dpr 24 febbraio 1994;
f) stimola l
attivita di cooperazione tra gli organismi periferici dello Stato, la Regione,
gli enti locali e le USL, anche sollecitando le Conferenze di servizi di cui
all art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) predispone gli
strumenti attuativi per le iniziative di cui all art. 14, comma 7, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 in materia di corsi di aggiornamento congiunti del
personale impiegato nei piani educativi e di recupero
individualizzati;
h) promuove ricerche,
indagini, rilevazioni e studi sugli aspetti qualitativi e quantitativi della
condizione dei cittadini handicappati in eta pre - scolare, scolare e post -
scolare, al fine di offrire elementi informativi per la programmazione di
interventi coordinati;
i) propone la
pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in volta
conseguiti;
l) promuove l
organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze allo scopo di
acquisire elementi di conoscenza per migliorare qualitativamente gli
interventi;
m) cura il rapporto
tecnico - scientifico e favorisce i rapporti e gli interscambi con le iniziative
e i progetti dell Unione europea in materia;
n) formula pareri e
proposte ai fini del miglioramento dei servizi e dell individuazione di nuove
tipologie di intervento a favore dei soggetti handicappati e delle
famiglie;
o) assicura il
raccordo con gli enti locali anche ai fini dell organizzazione dei <<
servizi di segreteria >> di cui all art. 40, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
p) elabora un
documento annuale sullo stato di attuazione dell integrazione dei cittadini
disabili da inviare ai responsabili delle amministrazioni e/ o organismi
interessati;
q) cura il raccordo
con le iniziative assunte dalle altre Regioni ai fini di utilizzare le
esperienze piu specificative e di proporre interventi
migliorativi;
r) cura i collegamenti
con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con i
Ministeri interessati e con altri organismi operanti a livello
nazionale;
s) e struttura di
supporto per l espletamento delle funzioni del Presidente della Regione, in
relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonche in relazione agli adempimenti connessi all art. 12, comma 4, della
legge n. 537 del 1993.
Art. 21(Ufficio di
segreteria del Comitato) 1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di
cui all art. 20 si avvale di un Ufficio di segreteria, con l utilizzo di
personale all uopo incaricato dal Presidente della regione, istituito con le
modalita previste dalla legge di organizzazione degli uffici.
Art. 22(Consulta
regionale per la tutela dei diritti della persona
handicappata) 1. E istituita la
Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona
handicappata.
2. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione,
il funzionamento, l organizzazione interna e la durata in carica dei componenti
della Consulta.
3. La Consulta deve
prevedere le rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie
nonche quelle delle organizzazioni impegnate nell integrazione sociale e nella
tutela dei diritti degli emarginati e dei disabili.
4. La Consulta formula
pareri in merito alla redazione del programma annuale di cui all art. 18 e
vigila sull applicazione della normativa regionale concernente l handicap,
proponendo altresi provvedimenti necessari a renderla piu efficace o a
soddisfare nuove esigenze.
5. La Consulta
formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in
materia di servizi sociali e sanitari e, in particolare, collabora con il
Comitato di coordinamento di cui all art. 20.
6. Alla Consulta
regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di
competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all art. 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall art. 15 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
TITOLO 3NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 23(Personale ex
lege regionale 9 giugno 1987, n. 16) 1. Ai sensi dell art.
30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali
delle USL definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi
di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attivita di riabilitazione e
integrazione scolastica gia realizzate nei decorsi anni sia con il personale di
ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno
1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o
con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per i profili
professionali indicati nell art. 5, comma 5, della legge regionale 9 giugno
1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal DM del Ministro
della Sanita 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina
concorsuale del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. Per le attivita
riconducibili alla materia dell assistenza scolastica, nel rispetto dell
autonomia sancita dall art. 128 Cost e previe intese tra Regione e Comuni
interessati, la dotazione organica viene definita dai comuni tenendo conto,
anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento
delle attivita gia realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo,
sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n.
16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con
convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per le qualifiche e
profili professionali ricompresi nell ordinamento degli enti
locali.
Per la copertura dei
posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti
Locali.
3. Sino all
espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati
ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l utilizzazione del personale
impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi nel
norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell art. 27 della legge
regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n.
7.
Art. 24(Norma
finanziaria) 1. Alle spese
derivanti dall attuazione della presente legge per le retribuzioni al personale
dipendente dalle ASL, si fa fronte con le assegnazioni del fondo sanitario
nazionale, mentre per il restante personale si fa fronte con i fondi che
ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio regionale per il finanziamento
della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16.
2. Alle spese
derivanti per l espletamento delle funzioni di cui agli artt. 20 e 22,
preventivate in lire 50 milioni annue, si provvede mediante impinguamento dell
apposito capitolo.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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