Anno 1997
Numero 11
Data 28/03/1997
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
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Legge Regionale 28 marzo 1997, n. 11

Misure urgenti per la formazione professionale



Art. 1

(Procedure di programmazione)


1. In attesa dell approvazione della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operativita del Quadro comunitario di Sostegno 1994- 1999, la Regione Puglia approva il piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla legge regionale 17.10.1978, n. 54, dalla legge regionale 20.2.1995, n. 3 e dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 40% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualita del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994- 1999, cosi come programmate od eventualmente riprogrammate, e assegnato sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla lr 3/ 1995;
b) il restante 60%, oltre alle eventuali risorse non utilizzate in base al precedente punto a), e assegnato con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere attuati utilizzando gli operatori di cui all albo ed all elenco previsti dall art. 26 della lr 54/ 1978.
2. Per l anno formativo 1997 le risorse comunitarie e nazionali disponibili secondo gli obiettivi 1, 3 e 4 del Programma Operativo Plurifondo cosi come programmate o eventualmente riprogrammate, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, vengono ripartite nel modo seguente:
a) il 40% delle risorse relative all annualita 1997 e riservato (assegnato) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15- 1-1997. A tal fine l efficacia dell articolo 62 della legge regionale  n. 3 del 1995 e sospesa limitatamente all anno 1997;
b) il 60% delle risorse relative all annualita 1997, nonche quelle rivenienti dalle disponibilita relative alle annualita 1994, 1995 e 1996, sono assegnate agli Enti convenzionati e delegati con procedura di selezione aperta, che privilegi interventi formativi da realizzarsi utilizzando gli operatori di cui all albo ed all elenco previsti dalla lr 54/ 1978. Contestualmente alle attivita formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora - corso - allievo da utilizzare per il relativo finanziamento.
3. Per le azioni realizzate da imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo (FSE), si procedera al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarita dell azione da parte dei competenti uffici regionali.



Art. 2

(Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al FSE)


1. La Giunta regionale predispone, entro venti giorni dall entrata in vigore della presente legge, la rimodulazione finanziaria del sottoprogramma FSE del POP Puglia 1994- 1999, previo:
a) ricognizione di quanto rendicontato dagli enti gestori, pubblici e privati per le attivita formative a cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione 1994- 1995 e 1995- 1996, assestati con eventuali decreti assessorili di modifica;
b) ricognizione di quanto spettante alle imprese ai sensi dell art. 63, comma 2, della lr 3/ 1995, a secondo quanto previsto all art. 1, comma 3, della presente legge;
c) ricognizione di eventuali costi relativi alle attivita formative dell anno 1993, proseguite nel 1994, che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente Quadro Comunitario di Sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma FSE - POP Puglia 1994- 1999.
2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma verra presentata alla Unione Europea, che effettuera la certificazione di rito, la riprogrammazione finanziaria del triennio 1997- 1999 in riferimento alla spesa reale del primo triennio e all utilizzo delle eventuali economie.



Art. 3

(Cofinanziamento statale per l anno 1996)


1. Al fine di assicurare la continuita nella fruizione delle risorse comunitarie e statali, in attesa della approvazione e pubblicazione della deliberazione CIPE relativa al cofinanziamento statale per l anno 1997, la regione Puglia chiedera al Ministero del Tesoro apposita lettera credenziale in ordine all obbligatorio cofinanziamento statale per l annualita 1997 del sottoprogramma FSE del POP Puglia 1994- 1999.
2. Tale nota costituira, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di contabilita regionale, accertamento della relativa entrata di bilancio regionale, nelle more del definitivo provvedimento del CIPE.



Art. 4

(Piano di formazione professionale 1997)


1. La decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione professionale 1997, con riguardo alla preparazione delle attivita formative ed all aggiornamento degli operatori, e fissata al 1 febbraio 1997. Le attivita formative saranno avviate con decorrenza 1 aprile 1997.
2. Il piano di formazione professionale per l anno 1997, redatto con i criteri di cui all art. 1, comma 2, lett b), prevedera le attivita formative da realizzare entro il 31 dicembre 1997.
3. Le attivita formative da affidare alle imprese ai sensi dell art. 1, comma 2, lett a), formano oggetto di separato provvedimento da adottarsi secondo le procedure previste dal bando di gara, approvato con la delibera di Giunta regionale n. 8/ 1997, esecutiva.
4. La Giunta regionale e l Assessore alla Formazione professionale adottano tutti gli atti preparatori, propedeutici e funzionali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. Per favorire un ulteriore snellimento procedurale, le convenzioni con gli enti gestori possono essere stipulate secondo le procedure previste dall articolo 14, comma 4, della lr 18- 12- 1996, n. 27.
5. La Giunta regionale e autorizzata a trasferire attivita formative previste nel piano 1997, che risultino non avviate, 30 giorni dopo la loro formale assegnazione, da un ente convenzionato o delegato all altro.
6. Le disposizioni contenute nell art. 5 della lr 11-1- 1994, n. 1, gia prorogate per l anno 1996 ai sensi dell art. 20, comma 3 della lr 3- 6- 1996, n. 6, sono prorogate dall entrata in vigore della presente legge e fino al 31- 12- 1997.
7. Sono abrogati:
- i commi 1, 2 e 3 dell art. 14 della lr 18- 12- 1996, n. 27;
- il comma 1 dell art. 20 della lr 3- 6- 1996, n. 6;
- il comma 2 dell art. 3 della lr 23- 8- 1993, n. 18.



Art. 5

(Attivita formativa destinata ad utenze particolari)


1. La Regione assume a proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sara previsto nell apposito capitolo del bilancio regionale per l anno 1997 e successivi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla Unione Europea e dallo Stato in riferimento ad attivita formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell autorita giudiziaria, minori ad alto rischio. Cio in analogia con quanto disposto dall art. 14, comma 1, della lr 30- 12- 1994, n. 37, dall art. 3, comma 4, della lr 19- 4- 1995, n. 20 e dall art. 20, comma 2, della lr 3- 6- 1996, n. 6.



Art. 6

(Attivita formativa autonomamente finanziata)


1. L art. 1 della lr 27- 12- 1996, n. 29 e cosi sostituito:
La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita formative autonomamente realizzate nell anno 1996 a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda prima dell avvio dell attivita nei termini di cui alla circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 16 dell 8 febbraio 1996;
b) sia stato comunicato l inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di ciascun corso;
c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell inizio dell attivita;
d) l attivita sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita sia stata svolta regolarmente.
2. La Regione riconosce, altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994- 1995 di cui alla deliberazione consiliare n. 983 dell 8 marzo 1995, a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda prima dell avvio dell attivita;
b) sia stato comunicato l inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di ciascun corso;
c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell inizio dell attivita;
d) l attivita sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita sia stata svolta regolarmente.



Art. 7

(Albo dei docenti e elenco dei non docenti)


1. L albo dei docenti e l elenco dei non docenti previsti dall art. 26 della lr 54/ 1978 e successive integrazioni e modificazioni viene aggiornato, a meri fini ricognitivi, unicamente a seguito di dimissioni o cessazioni a qualsiasi titolo e con esclusione di qualsiasi nuova immissione.



Art. 8

(Commissioni d esame)


1. L Assessore alla formazione professionale, ai sensi e per gli effetti dell art. 15 della lr 54/ 1978 e dell art. 14 della legge 21- 12- 1978, n. 845, nomina le Commissioni d esame delle attivita formative svolte sul territorio regionale, la cui regolarita e stata accertata dai competenti uffici regionali.



Art. 9

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si provvedera mediante l impegno dei fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l anno 1997 e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di contabilita regionale.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.