Legge Regionale 28 marzo 1997, n. 11 Misure urgenti per la formazione professionale
Art. 1(Procedure di
programmazione) 1. In attesa dell approvazione
della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operativita
del Quadro comunitario di Sostegno 1994- 1999, la Regione Puglia approva il
piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla legge
regionale 17.10.1978, n. 54, dalla legge regionale 20.2.1995, n. 3 e dalle norme
comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 40% delle risorse
finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualita del
sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994- 1999, cosi
come programmate od eventualmente riprogrammate, e assegnato sulla base di
avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle
imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla lr 3/
1995;
b) il restante 60%, oltre alle
eventuali risorse non utilizzate in base al precedente punto a), e assegnato
con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere
attuati utilizzando gli operatori di cui all albo ed all elenco previsti dall
art. 26 della lr 54/ 1978.
2. Per l anno formativo 1997
le risorse comunitarie e nazionali disponibili secondo gli obiettivi 1, 3 e 4
del Programma Operativo Plurifondo cosi come programmate o eventualmente
riprogrammate, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, vengono ripartite
nel modo seguente:
a) il 40% delle risorse
relative all annualita 1997 e riservato (assegnato) per le azioni in favore
delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando
di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15- 1-1997.
A tal fine l efficacia dell articolo 62 della legge regionale n. 3 del 1995 e sospesa limitatamente all
anno 1997;
b) il 60% delle risorse
relative all annualita 1997, nonche quelle rivenienti dalle disponibilita
relative alle annualita 1994, 1995 e 1996, sono assegnate agli Enti
convenzionati e delegati con procedura di selezione aperta, che privilegi
interventi formativi da realizzarsi utilizzando gli operatori di cui all albo
ed all elenco previsti dalla lr 54/ 1978. Contestualmente alle attivita
formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora - corso
- allievo da utilizzare per il relativo finanziamento.
3. Per le azioni realizzate da
imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo (FSE),
si procedera al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine
cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarita dell
azione da parte dei competenti uffici regionali.
Art. 2(Rimodulazione finanziaria dei
fondi comunitari relativi al FSE) 1. La Giunta regionale
predispone, entro venti giorni dall entrata in vigore della presente legge, la
rimodulazione finanziaria del sottoprogramma FSE del POP Puglia 1994- 1999,
previo:
a) ricognizione di quanto
rendicontato dagli enti gestori, pubblici e privati per le attivita formative a
cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione 1994- 1995 e
1995- 1996, assestati con eventuali decreti assessorili di
modifica;
b) ricognizione di quanto
spettante alle imprese ai sensi dell art. 63, comma 2, della lr 3/ 1995, a
secondo quanto previsto all art. 1, comma 3, della presente
legge;
c) ricognizione di eventuali
costi relativi alle attivita formative dell anno 1993, proseguite nel 1994,
che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente Quadro
Comunitario di Sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma
FSE - POP Puglia 1994- 1999.
2. Sulla base di quanto
previsto al precedente comma verra presentata alla Unione Europea, che
effettuera la certificazione di rito, la riprogrammazione finanziaria del
triennio 1997- 1999 in riferimento alla spesa reale del primo triennio e all
utilizzo delle eventuali economie.
Art. 3(Cofinanziamento statale per l
anno 1996) 1. Al fine di assicurare la
continuita nella fruizione delle risorse comunitarie e statali, in attesa della
approvazione e pubblicazione della deliberazione CIPE relativa al
cofinanziamento statale per l anno 1997, la regione Puglia chiedera al
Ministero del Tesoro apposita lettera credenziale in ordine all obbligatorio
cofinanziamento statale per l annualita 1997 del sottoprogramma FSE del POP
Puglia 1994- 1999.
2. Tale nota costituira,
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di contabilita regionale,
accertamento della relativa entrata di bilancio regionale, nelle more del
definitivo provvedimento del CIPE.
Art. 4(Piano di formazione
professionale 1997) 1. La decorrenza finanziaria e
contabile del piano di formazione professionale 1997, con riguardo alla
preparazione delle attivita formative ed all aggiornamento degli operatori, e
fissata al 1 febbraio 1997. Le attivita formative saranno avviate con
decorrenza 1 aprile 1997.
2. Il piano di formazione
professionale per l anno 1997, redatto con i criteri di cui all art. 1, comma
2, lett b), prevedera le attivita formative da realizzare entro il 31 dicembre
1997.
3. Le attivita formative da
affidare alle imprese ai sensi dell art. 1, comma 2, lett a), formano oggetto
di separato provvedimento da adottarsi secondo le procedure previste dal bando
di gara, approvato con la delibera di Giunta regionale n. 8/ 1997,
esecutiva.
4. La Giunta regionale e l
Assessore alla Formazione professionale adottano tutti gli atti preparatori,
propedeutici e funzionali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge. Per favorire un ulteriore snellimento procedurale, le
convenzioni con gli enti gestori possono essere stipulate secondo le procedure
previste dall articolo 14, comma 4, della lr 18- 12- 1996, n.
27.
5. La Giunta regionale e
autorizzata a trasferire attivita formative previste nel piano 1997, che
risultino non avviate, 30 giorni dopo la loro formale assegnazione, da un ente
convenzionato o delegato all altro.
6. Le disposizioni contenute
nell art. 5 della lr 11-1- 1994, n. 1, gia prorogate per l anno 1996 ai sensi
dell art. 20, comma 3 della lr 3- 6- 1996, n. 6, sono prorogate dall entrata
in vigore della presente legge e fino al 31- 12- 1997.
7. Sono
abrogati:
- i commi 1, 2 e 3 dell art.
14 della lr 18- 12- 1996, n. 27;
- il comma 1 dell art. 20
della lr 3- 6- 1996, n. 6;
- il comma 2 dell art. 3 della
lr 23- 8- 1993, n. 18.
Art. 5(Attivita formativa destinata
ad utenze particolari) 1. La Regione assume a
proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sara previsto nell apposito
capitolo del bilancio regionale per l anno 1997 e successivi, in deroga a
quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati
dalla Unione Europea e dallo Stato in riferimento ad attivita formative
destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps,
ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell
autorita giudiziaria, minori ad alto rischio. Cio in analogia con quanto
disposto dall art. 14, comma 1, della lr 30- 12- 1994, n. 37, dall art. 3,
comma 4, della lr 19- 4- 1995, n. 20 e dall art. 20, comma 2, della lr 3- 6-
1996, n. 6.
Art. 6(Attivita formativa
autonomamente finanziata) 1. L art. 1 della lr 27- 12-
1996, n. 29 e cosi sostituito:
La Regione riconosce, con
provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita formative
autonomamente realizzate nell anno 1996 a condizione che:
a) sia stata prodotta domanda
prima dell avvio dell attivita nei termini di cui alla circolare pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 16 dell 8 febbraio
1996;
b) sia stato comunicato l
inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di
ciascun corso;
c) i registri di classe siano
stati vidimati prima dell inizio dell attivita;
d) l attivita sia stata
svolta in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita sia stata
svolta regolarmente.
2. La Regione riconosce,
altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita
formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994- 1995 di cui
alla deliberazione consiliare n. 983 dell 8 marzo 1995, a condizione
che:
a) sia stata prodotta domanda
prima dell avvio dell attivita;
b) sia stato comunicato l
inizio dell attivita a mezzo raccomandata il giorno stesso dell avvio di
ciascun corso;
c) i registri di classe siano
stati vidimati prima dell inizio dell attivita;
d) l attivita sia stata
svolta in sedi dichiarate idonee;
e) l attivita sia stata
svolta regolarmente.
Art. 7(Albo dei docenti e elenco dei
non docenti) 1. L albo dei docenti e
l elenco dei non docenti previsti dall art. 26 della lr 54/ 1978 e successive
integrazioni e modificazioni viene aggiornato, a meri fini ricognitivi,
unicamente a seguito di dimissioni o cessazioni a qualsiasi titolo e con
esclusione di qualsiasi nuova immissione.
Art. 8(Commissioni d
esame) 1. L Assessore alla
formazione professionale, ai sensi e per gli effetti dell art. 15 della lr 54/
1978 e dell art. 14 della legge 21- 12- 1978, n. 845, nomina le Commissioni d
esame delle attivita formative svolte sul territorio regionale, la cui
regolarita e stata accertata dai competenti uffici
regionali.
Art. 9(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti
dall applicazione della presente legge si provvedera mediante l impegno dei
fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l
anno 1997 e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di
contabilita regionale.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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