Legge Regionale 28 marzo 1997, n. 12
Modifiche della legge regionale " Misure urgenti per la formazione professionale" (approvata dal consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997)
Art. 11. All art. 1 della legge
regionale Misure urgenti per la formazione professionale, approvata dal
consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) le lettere a) e b) del comma
1 sono cosi sostituite:
a) le risorse finanziarie
complessivamente disponibili nelle singole annualita del sottoprogramma del
Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994/ 1999, cosi come programmate o
eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti
a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel
rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e
procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.
3;
b) nonche - limitatamente alle
attivita di tipo consolidato - con procedura di selezione che privilegi
interventi la cui attuazione preveda l utilizzazione degli operatori di cui
all albo e all elenco previsti dall art. 26 della legge regionale 17 ottobre
1978, n. 54;
2) al comma 2, le parole
vengono ripartite nel modo seguente sono sostituite dalle parole vengono
utilizzate.;
3) le lettere a) e b) dello
stesso comma 2 sono cosi sostituite:
a) per le azioni in favore
delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previsti dal bando
di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio
1997. A tale fine, l efficacia dell art. 62 della legge regionale n. 3 del
1995 e sospesa limitatamente all anno 1997;
b) per le azioni proposte dagli
enti gestori convenzionati e delegati - limitatamente alle attivita di tipo
consolidato - con procedura di selezione aperta che privilegi interventi
formativi la cui attuazione preveda l utilizzazione degli operatori di cui all
albo e all elenco previsti dalla legge regionale n. 54 del 1978. Per la
realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresi, le risorse
rivenienti dalle disponibilita relative alle annualita 1994, 1995 e 1996.
Contestualmente alle attivita formative da realizzare, la Giunta regionale
stabilisce il parametro or - corso - allievo da utilizzare per il relativo
finanziamento.
2. L art. 3 (Cofinanziamento
statale per l anno 1996) e soppresso.
3. Al comma 4 dell art. 4, il
secondo periodo che inizia con le parole Per favorire e che termina con
legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27 e soppresso.