Anno 1997
Numero 14
Data 15/04/1997
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 15 aprile 1997, n. 14

Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".



Art. 1


1. Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria e pari a quello determinato dal Comune in base alle leggi regionali 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 ottobre 1979, n. 66.
2. Il contributo e ridotto del 30% per le costruzioni che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria purche non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al dm 2 agosto 1969.
3. L abbattimento degli oneri di cui al comma 2 e altresi consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie o impianti pubblici, destinati ad attivita sportive, culturali o sanitarie o ad opere religiose, nonche ad attivita industriali, artigianali o turistiche - ricettive, agricole e agrituristiche assoggettate ad oneri di urbanizzazione, con superficie utile non superiore a mq 750.