Legge Regionale 15 aprile 1997, n. 14
Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".
Art. 11. Il contributo per opere di
urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in
sanatoria e pari a quello determinato dal Comune in base alle leggi regionali
12 febbraio 1979, n. 6 e 31 ottobre 1979, n. 66.
2. Il contributo e ridotto del
30% per le costruzioni che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la
sanatoria purche non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al dm 2 agosto
1969.
3. L abbattimento degli oneri
di cui al comma 2 e altresi consentito qualora le costruzioni abusive
riguardino opere edilizie o impianti pubblici, destinati ad attivita sportive,
culturali o sanitarie o ad opere religiose, nonche ad attivita industriali,
artigianali o turistiche - ricettive, agricole e agrituristiche assoggettate ad
oneri di urbanizzazione, con superficie utile non superiore a mq
750.