Anno 1997
Numero 20
Data 12/12/1997
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 20

Modifica della legge regionale 28 marzo 1997, n. 11 «Misure urgenti per la formazione professionale».



Art. 1


  1. Il comma 2 dellart. 4 della legge regionale 28 marzo 1997, n. 11 Misure urgenti per la formazione professionale è così sostituito:
2. Il piano di formazione professionale per lanno 1997, redatto con i criteri di cui allart. 1, comma 2, lett. b),             prevederà le attività formative da realizzare entro il 30 aprile 1998.



Art. 2


  1. Alla copertura finanziaria si provvederà con lo stanziamento del piano 1997. 



Art. 3


  1. L’Assessore alla formazione professionale è delegato ad autorizzare eventuali variazioni di sedi operative per lo svolgimento di attività formative in ambito provinciale a seguito di richiesta motivata del soggetto attuatore e accertata dagli uffici competenti dellAssessorato alla formazione professionale.