Anno 1998
Numero 3
Data 20/01/1998
Abrogato No
Materia Programmazione;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 3

Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali.



Art. 1

(Modifiche dei programmi comunitari)


1. Le modifiche del POP Puglia 1994-1999, nonché degli altri programmi comunitari, sono sottoposte allapprovazione del Comitato di sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione UE, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082 del 20 luglio 1993 e dalle disposizioni comuni di attuazione del QCS 94/99 approvato con decisione della Commissione UE C(94) 1835 del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono adottate dalla Giunta regionale, previo parere della Prima Commissione consiliare permanente che si esprimerà entro quindici giorni dalla data di assegnazione.
2. Le deliberazione del Comitato di sorveglianza e le decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.



Art. 2

(Valutazione di impatto ambientale)


1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per lattuazione dellart. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale:
a. la Regione è lautorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
b. lorgano tecnico competente allo svolgimento dellistruttoria è costituito dallAssessorato allambiente, che si avvale anche dei settori e uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;
c. la domanda contenente il progetto dellopera e lo studio di impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli enti gestione;
d. contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dellavvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, loggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dellopera o dellintervento nonché lindicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
2. La Giunta regionale, ai soli fini dellapplicazione dellart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, è autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate dallart. 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.
3. Per i progetti di infrastrutture di cui allallegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ammessi a finanziamento nell’ambito del POP 1994-1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, che non ricadono allinterno di aree naturali protette, la Regione, sentite le Amministrazioni municipali nei cui territori sono realizzate le opere, decide, entro trenta giorni dall’annuncio di cui al comma 4, se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o impianti.
4. Il soggetto attuatore, dopo il deposito del progetto dellopera presso lAssessorato allambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato lannuncio della attivazione della procedura di cui al comma 3, nel quale sono specificati loggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dellopera, nonché lindicazione dei termini e del luogo di deposito del progetto.
5. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3 si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui al comma 4.



Art. 3

(Autorizzazioni in materia di vincolo paesaggistico)


1. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche finanziate nellambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali ed Enti strumentali dello Stato, allart. 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
 p)di realizzazione di opere pubbliche.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 non si applicano i commi 4 e 5 dellart. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
3. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli Enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a quanto previsto dallart.1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, secondo le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.



Art. 4

(Varianti agli strumenti urbanistici)


1. Nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nellambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da enti strumentali dello Stato, nonché da Province, Comuni e Comunità montane, ricadono in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce approvazione di variante degli strumenti stessi.
2. La deliberazione di cui al comma 1 non è soggetta a controllo e autorizzazione regionale.



Art. 5

(Intese ex art. 81 decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)


1. Le competenze della Regione nei procedimenti di intesa previsti dai commi 2 e 3 dellart. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sono esercitate dal Coordinatore dellAssessorato allurbanistica, previo parere del Comitato urbanistico regionale, che adotta gli atti relativi nel termine perentorio di sessanta giorni dal data di ricevimento della domanda.
2. Il parere del CUR di cui al comma 1 dovrà essere espresso entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
3. Per le opere che ricadono nel territorio di un solo Comune le competenze regionali di cui al comma precedente sono delegate al Sindaco.



Art. 6

(Opere di pubblico interesse)


1. Le disposizioni di cui agli artt. 3 - comma 3 - e 4 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici, anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio lopera stessa insiste.



Art. 7

(Proroga termini attuazione misure POP 1994-1999)


1. Il termine entro il quale devono essere appaltati i lavori degli interventi già ammessi a finanziamento nellambito del POP 1994-1999, stabiliti dai bandi di gara in centottanta giorni dalla data di concessione degli stessi finanziamenti, è prorogato al 31 marzo 1998 per gli interventi per i quali, al momento della scadenza dei suddetti termini, si è in presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti ladozione della progettazione dellintervento medesimo. Decorso inutilmente il termine del 31 marzo 1998, la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti.
2. Restano fermi i termini temporali ultimi previsti per limpegno delle risorse e la contabilizzazione delle relative spese di cui alla decisione della Commissione CEE del 22 maggio 1995.
3. I soggetti attuatori di misura FESR chehanno provveduto allapertura dei cantieri entro il31 dicembre 1997 possono chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionari o per interventi della stessa tipologia della misura nellambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine presentare progettazione esecutiva entro il31 marzo 1998.



Art. 8

(Modificazioni procedurali)


1. Dopo il punto 5.4 delle Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2) e dopo il punto delle Procedure tecnico-amininistrative per la concessione deicontributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 - Misura 4.4.2. Attuazione Reg. CEE 866/90, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti 5.4 bis e 5.5. bis:
   I progetti per la realizzazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - presentati a seguito del bando per il triennio 1997-1999, istruiti favorevolmente e non finanziabili per insufficienza di fondi per misura, formano una graduatoria aperta per lammissibilità a finanziamento con le eventuali disponibilità rivenienti dalla riprogrammazione delle schede finanziarie del medesimo POP.
L’ammissione a finanziamento dei progetti deve rispettare la graduatoria sino alla concorrenza delle somme rese disponibili con la riprogrammazione.
Le domande presentate dai richiedenti ai sensi del terzo capoverso dei precedenti punti 5.4 e 5.5. sono ammesse a finanziamento con priorità rispetto alle domande presentate a seguito del bando relativo al triennio 1997-1999.
Sono abrogate precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente articolo.
2. Il punto 9.3 delle Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2), è sostituito dal seguente:
   Le varianti ai progetti esecutivi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - che non alterino le finalità tecnico-economiche e che siano contenute nellimporto del 10% della spesa ammessa a contributo, possono essere approvate in via consuntiva su proposta del tecnico incaricato dellaccertamento finale di avvenuta e regolare esecuzione degli investimenti.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.