Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 3 Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali.
Art. 1(Modifiche dei programmi
comunitari) 1. Le modifiche del POP Puglia 1994-1999, nonché degli
altri programmi comunitari, sono sottoposte allapprovazione del Comitato di
sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione UE, secondo quanto previsto dal
regolamento CEE n. 2082 del 20 luglio 1993 e dalle disposizioni comuni di
attuazione del QCS 94/99 approvato con decisione della Commissione UE C(94) 1835
del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono adottate dalla Giunta regionale,
previo parere della Prima Commissione consiliare permanente che si esprimerà
entro quindici giorni dalla data di assegnazione.
2. Le deliberazione del Comitato di sorveglianza e le
decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e pubblicate sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 2(Valutazione di impatto
ambientale) 1. In attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica del 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per
lattuazione dellart. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale:
a. la Regione è lautorità competente in materia di
valutazione di impatto ambientale;
b. lorgano tecnico competente allo svolgimento
dellistruttoria è costituito dallAssessorato allambiente, che si avvale anche
dei settori e uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto
ambientale;
c. la domanda contenente il progetto dellopera e lo studio
di impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso gli uffici della
Regione, della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali
protette, presso gli enti gestione;
d. contemporaneamente, il proponente provvede a far
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché su un
quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio
interessato, annuncio dellavvenuto deposito, nel quale sono specificati il
proponente, loggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dellopera o
dellintervento nonché lindicazione dei termini e dei luoghi di
deposito.
2. La Giunta regionale, ai soli fini dellapplicazione
dellart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, è
autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate dallart. 5 della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.
3. Per i progetti di infrastrutture di cui allallegato B)
del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ammessi a
finanziamento nell’ambito del POP 1994-1999 alla data di entrata in vigore della
presente legge, che non ricadono allinterno di aree naturali protette, la
Regione, sentite le Amministrazioni municipali nei cui territori sono realizzate
le opere, decide, entro trenta giorni dall’annuncio di cui al comma 4, se le
caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di
valutazione di impatto ambientale individuando eventuali prescrizioni per la
mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o
impianti.
4. Il soggetto attuatore, dopo il deposito del progetto
dellopera presso lAssessorato allambiente, provvede a pubblicare su un
quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio
interessato lannuncio della attivazione della procedura di cui al comma 3, nel
quale sono specificati loggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione
dellopera, nonché lindicazione dei termini e del luogo di deposito del
progetto.
5. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3 si
concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità
di cui al comma 4.
Art. 3(Autorizzazioni in materia di
vincolo paesaggistico) 1. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche
finanziate nellambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero
finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali ed Enti strumentali dello
Stato, allart. 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 dopo la lettera o) è
aggiunta la seguente:
p)di realizzazione di opere pubbliche.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al
comma 1 non si applicano i commi 4 e 5 dellart. 2 della legge regionale 11
maggio 1990, n. 30.
3. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato,
della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli Enti strumentali statali e
regionali può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a quanto previsto
dallart.1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, secondo le procedure
previste dagli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 24 marzo 1995, n.
8.
Art. 4(Varianti agli strumenti
urbanistici) 1. Nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate
nellambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati
dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da enti strumentali dello Stato,
nonché da Province, Comuni e Comunità montane, ricadono in aree che negli
strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la
deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce
approvazione di variante degli strumenti stessi.
2. La deliberazione di cui al comma 1 non è soggetta a
controllo e autorizzazione regionale.
Art. 5(Intese ex art. 81 decreto
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) 1. Le competenze della Regione nei procedimenti di intesa
previsti dai commi 2 e 3 dellart. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sono esercitate dal Coordinatore
dellAssessorato allurbanistica, previo parere del Comitato urbanistico
regionale, che adotta gli atti relativi nel termine perentorio di sessanta
giorni dal data di ricevimento della domanda.
2. Il parere del CUR di cui al comma 1 dovrà essere
espresso entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende
favorevole.
3. Per le opere che ricadono nel territorio di un solo
Comune le competenze regionali di cui al comma precedente sono delegate al
Sindaco.
Art. 6(Opere di pubblico
interesse) 1. Le disposizioni di cui agli artt. 3 - comma 3 - e
4 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici, anche alle opere
dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio lopera stessa
insiste.
Art. 7(Proroga termini attuazione
misure POP 1994-1999) 1. Il termine entro il quale devono essere appaltati i
lavori degli interventi già ammessi a finanziamento nellambito del POP
1994-1999, stabiliti dai bandi di gara in centottanta giorni dalla data di
concessione degli stessi finanziamenti, è prorogato al 31 marzo 1998 per gli
interventi per i quali, al momento della scadenza dei suddetti termini, si è in
presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti ladozione della
progettazione dellintervento medesimo. Decorso inutilmente il termine del 31
marzo 1998, la Giunta regionale dispone la revoca dei
finanziamenti.
2. Restano fermi i termini temporali ultimi previsti per
limpegno delle risorse e la contabilizzazione delle relative spese di cui alla
decisione della Commissione CEE del 22 maggio 1995.
3. I soggetti attuatori di misura FESR chehanno
provveduto allapertura dei cantieri entro il31 dicembre 1997 possono
chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di
gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti
funzionari o per interventi della stessa tipologia della misura nellambito
della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine
presentare progettazione esecutiva entro il31 marzo
1998.
Art. 8(Modificazioni
procedurali) 1. Dopo il punto 5.4 delle Procedure
tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse
prioritario 4 (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2) e
dopo il punto delle Procedure tecnico-amininistrative per la concessione deicontributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 - Misura 4.4.2. Attuazione
Reg. CEE 866/90, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti 5.4 bis e
5.5. bis:
I progetti per la realizzazione degli
interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - presentati
a seguito del bando per il triennio 1997-1999, istruiti favorevolmente e non
finanziabili per insufficienza di fondi per misura, formano una graduatoria
aperta per lammissibilità a finanziamento con le eventuali disponibilità
rivenienti dalla riprogrammazione delle schede finanziarie del medesimo
POP.
L’ammissione a
finanziamento dei progetti deve rispettare la graduatoria sino alla concorrenza
delle somme rese disponibili con la riprogrammazione.
Le domande presentate
dai richiedenti ai sensi del terzo capoverso dei precedenti punti 5.4 e 5.5.
sono ammesse a finanziamento con priorità rispetto alle domande presentate a
seguito del bando relativo al triennio 1997-1999.
Sono abrogate
precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente
articolo.
2. Il punto 9.3 delle Procedure tecnico-amministrative per
la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 (fatta
esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2), è sostituito dal
seguente:
Le varianti ai progetti esecutivi ammessi a
finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del POP Puglia 1994-1999 -
Sottoprogramma FEOGA - che non alterino le finalità tecnico-economiche e che
siano contenute nellimporto del 10% della spesa ammessa a contributo, possono
essere approvate in via consuntiva su proposta del tecnico incaricato
dellaccertamento finale di avvenuta e regolare esecuzione degli
investimenti.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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