Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 5 Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Puglia.
Art. 1(Indennità dei Consiglieri
regionali) 1. Ai Consiglieri regionali è attribuito, a far tempo dalla
data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente
trattamento indennitario:
a) indennità di
funzione;
b) diaria a titolo di
rimborso spese;
c) rimborso spese di
trasporto;
d) indennità e
rimborso spese di missione.
Art. 2(Indennità di
funzione) 1. A titolo di funzione, ai Consiglieri della Regione
Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità
annuali, pari a una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai
membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:
a)100/100 al Presidente del Consiglio e al Presidente della
Giunta;
b)90/100 al Vice Presidente della
Giunta;
c)85/100 al Vice Presidente del Consiglio e ai membri della
Giunta;
d) 75/100 ai Segretari del Consiglio, ai Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi
consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e del Comitato di
protezione civile;
e)70/100 ai
Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e ai
Questori;
f) 68/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari
permanenti e speciali;
g) 65/100 ai Consiglieri.
2. L’indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene
corrisposta a ogni singolo Consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e
per lincarico con percentuale più alta.
Art. 3(Misura della
diaria) 1. Ai Consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a
titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti
spettanti ai membri del Parlamento nazionale.
2. La diaria non è corrisposta ai Consiglieri regionali
sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà
personale, tali da impedire leffettivo esercizio della carica, per lintero
periodo di impedimento.
Art. 4(Detrazioni sulla
diaria) 1. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni
giornata di assenza alle sedute:
a) del Consiglio regionale;
b) dellUfficio di
Presidenza del Consiglio regionale;
c) della Giunta regionale;
d) delle Commissioni permanenti e
speciali;
e) della Giunta per il Regolamento.
2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale
suddivise in più sedute nellarco della stessa giornata, ciascun Consigliere
dovrà partecipare a tutte le sedute previste.
3. Si considera presente il Consigliere che, facendo parte
di più organi collegali abbia partecipato nella giornata ad almeno una riunione
degli organi di cui al comma 1 se convocati contemporaneamente, o si trovi in
missione.
4. L’Ufficio di Presidenza emana le disposizioni attuative
delle norme di cui al presente articolo.
Art. 5(Rimborso per spese di
trasporto) 1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle
spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla
base:
a) del costo chilometrico pari a 114 del prezzo medio di un
litro di benzina super accertato ogni tre mesi dallUfficio di
Presidenza;
b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della
distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del Consiglio regionale; tale distanza,
arrotondata per eccesso al multiplo di 20, è determinata dallUfficio di Presidenza sulla base del percorso
stradale ordinario o autostradale più breve.
2. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione
in via permanente unautovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per
spese di trasporto.
3. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per
una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.
4. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18
per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il
rimborso spese di diaria.
5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio determina le
modalità di accertamento delle assenze dei Consiglieri.
Art. 6(Trattamento di
missione) 1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal
territorio della Regione Puglia, per lespletamento delle funzioni esercitate o
per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:
a) per le missioni allestero, una indennità giornaliera di
trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel
gruppo 2) della tab. a) allegata al decreto del Ministro del tesoro del 24
maggio 1990 e successive modificazione
b) per le missioni nel territorio nazionale, una indennità
giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera
a);
c) sia per le missioni allestero che nel territorio
nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto
effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per luso del mezzo
proprio, secondo le modalità di cui alla lett. a) e allart. 5, previa
contestuale riduzione dellindennità giornaliera di trasferta da determinarsi
dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio
regionale per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dellespletamento
del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 25%
dellindennità di funzione percepita dal Consigliere.
3. Al Consigliere regionale, per attività connesse al
mandato, ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio
nazionale o presso le istituzioni dellUnione europea, viene corrisposto, a
titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo pari allequivalente di
undici viaggi aerei andata e ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base delle
tariffe applicate dalla Compagnia di bandiera, e sulla scorta di una documentata
finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della documentazione delle
spese sostenute sono considerati validi i recapiti di viaggio anche diversi dal
biglietto aereo.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può
inoltre stipulare apposite convenzioni con società operanti nel settore dei
trasporti e alberghiero, senza alcun onere a carico del Consiglio, allo scopo di
dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a
tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati solo dal
Consigliere regionale intestatario.
5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana le
disposizioni attuative delle norme di cui al presente
articolo.
Art. 7(Variazioni) 1. Al variare delle indennità percepite dai membri del
Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente
lindennità di cui allart. 2 e il rimborso spese di cui allart.
3.
2. Il rimborso spese di cui allart. 6, comma 2, varia
proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui allart.
2.
Art. 8(Termini di
decorrenza) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano a far tempo dalla legislatura in corso.
Art. 9(Abrogazioni) 1. Sono abrogate
le seguenti leggi regionali:
a)25 febbraio 1972, n. 4;
b)14 novembre 1972, n. 14;
c) 12 agosto 1977, n. 21 - artt. 1, 2 e
3;
d) 12 agosto 1977, n. 22;
e) 21 luglio 1978, n. 33;
f) 27 ottobre 1981, n. 55;
g) 19 marzo 1984, n. 14 - art. l;
h) 22 agosto 1984, n. 38;
i) 22 agosto 1984, n. 39;
j) 6 maggio 1986, n. 12;
k) 5 settembre 1994, n. 31.
Art. 10(Integrazioni) 1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1978, n.34 è
integrato dai seguenti commi:
Ai Consiglieri
regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvolgono della facoltà di
cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a
partire dal cinquantacinquesimo anno di età.
I Consiglieri
regionali con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dell’applicazione del
comma precedente, possono effettuare versamenti volontari sino alla concorrenza
del decimo anno.
Art. 11(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate
nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e di
cassa del Consiglio regionale al Cap. I - Spese per indennità di carica e di
missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro
gli infortuni degli stessi.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
|