Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 7 Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Art. 1(Usi civici e beni collettivi.
Finalità e competenze) 1. La Regione tutela i dirittidelle popolazioni
residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni collettivi e
salvaguardia lintegrità di quelli meritevoli diconservazione.
2. Sono terre civiche le aree site nel territorio di un
Comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a questultima o al Comune
competente per territorio, già appartenenti alle comunità dei residenti o alle
università. Gli edificati di pertinenza fanno parte della proprietà
collettiva.
3. La Regione persegue, per tali beni, il migliore sviluppo
per il conseguimento di forme durevoli dioccupazione, nel rispetto della
destinazione primaria e della conservazione delle attività silvo-pastorali, al
fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni residenti,
compatibilmente con le esigenze ambientali.
4. Sono esercitate dalla Regione, secondo quanto disposto
dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di usi civici,
trasferita con lart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 11 e con lart. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, già dicompetenza del Commissario per gli usi
civici, del soppresso Ministero dellagricoltura e delle foreste e degli uffici
periferici dello Stato.
Art. 2(Procedimenti
amministrativi) 1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti
riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge
fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente
legge, pertanto, si farà riferimento, a detta legge e al suo regolamento di
applicazione.
2. In attesa dellemanazione della nuova legge quadro
nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della
materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque
anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le
legittimazioni.
3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la
reintegra, in presenza dei requisiti previsti dallart. 9 della legge
fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e
alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui allart. 7 e
fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui allart. 8. Con criteri
univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo
di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad
attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili Ulteriori riduzioni sono
accordate per coloro che sono dediti allagricoltura a titolo
principale.
4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono
subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata
compatibile con la programmazione dellente titolare della gestione dei beni e,
quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno.
Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li
riguardano. L’entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del
valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono
dediti, anche part-time, allagricoltura.
5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del
Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se
occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di
riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata.
Il
prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di
edifici funzionari allagricoltura.
6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta deliberata
dellente titolare della gestione.
Art. 3(Ufficio usi civici,
competenze, programmazione) 1. I compiti relativi allapplicazione della presente legge
sono affidati allUfficio usi civici del Settore agricoltura, da individuarsi
con il regolamento di attuazione di cui allart. 8 della legge regionale 4
febbraio 1997, 7, con organico competente in materie giuridiche, agronomiche,
forestali, tecnico-catastali, informatiche e
archivistiche.
2. L’Ufficio istruisce gli atti, tiene linventario dei
beni civici, predispone e attua i consequenziali provvedimenti da adottare,
organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli istruttori e dei
periti-delegati tecnici, tenendone lelenco, e segue quantaltro necessario per
lesecuzione dei provvedimenti di legge.
Art. 4(Contributi agli enti titolari
di beni civici e oneri relativi ai procedimenti) 1. Le anticipazioni
relative agli oneri di accertamento e di verifica sono a carico dei Comuni con
recupero della spesa dagli eventuali proventi derivanti dalle operazioni di
sistemazione dei beni civici. In caso di assenza totale o parziale di recupero
economico dalle operazioni di accertamento e di sistemazione delle terre
civiche, la Regione contribuisce alla spesa nella misura del cinquanta per
cento.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di sistemazione dei
beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici, sono a carico di
questi.
3. Per la predisposizione e per la ratifica di atti di
disposizione dei beni civici, come alienazioni, concessioni a terzi,
autorizzazioni a mutamento di destinazione, conciliazioni, affrancazioni e per
il rilascio delle certificazioni di cui allart. 5, è dovuto il versamento alla
Regione, da parte degli interessati, della quota fissa di lire centomila,
aggiornabile in base al tasso programmato dinflazione.
Art. 5(Inventario e
certificazioni) 1. La Regione tiene linventario dei beni civici distinto
per Comune e per frazione. I dati dellinventario sono trasmessi agli enti
interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale e inviati agli Ordini notarili.
2. L’Ufficio usi civici rilascia, su richiesta corredata
della individuazione catastale dei beni, attestazioni sulla natura civica o meno
di questi.
Art. 6(Amministrazione separata di
beni di uso civico ed elezione dei comitati di gestione) 1. I beni civici appartenenti a comunità già autonome, ora
comuni, aggregate a questi, hanno gestione separata con comitati eletti ai sensi
della legge 17 aprile 1957, n. 278.
2. I comuni interessati da significativa entità di beni
civici, potranno deliberare la richiesta di costituzione di amministrazioni
separate di beni di uso civico (ASBUC) da affidare a comitati di cui al comma
1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio il regolamento di
attuazione della legge n. 278 del 1957.
4. I comitati inviano le proprie deliberazioni ai Comuni
interessati e alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro venti
giorni dalla data del ricevimento si intendono approvati.
5. Il Comune attua il controllo di legittimità entro
quindici giorni dal ricevimento e trasmette la determinazione alla Regione. Gli
atti non osservati dalla Regione entro i successivi venti giorni si intendono
approvati.
6. La vigilanza sull’amministrazione separata dei beni
civici è attribuita ai Comuni. La sorveglianza sulle ASBUC è affidata al Sindaco
del comune.
7. La presente materia potrà essere delegata o trasferita
alle Province in attuazione delle leggi sulla delega e di trasferimento delle
funzioni. Non è materia delegabile o trasferibile laccertamento e la tutela
degli usi civici.
Art. 7(Istruttori, periti-delegati
tecnici e loro competenze) 1. Per le operazioni di accertamento, di verifica e di
sistemazione di beni civici è. istituito apposito elenco, costituito da sezioni
distinte per gli istruttori e per i periti-delegati
tecnici.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Consiglio regionale definisce, con
regolamento, i requisiti professionali degli istruttori e dei periti-delegati
tecnici, le modalità di accesso nellelenco e del conferimento degli incarichi,
con il principio della rotazione, nonché il trattamento economico delle
prestazioni.
Art. 8(Giudizio di congruità del
valore dei beni di uso civico) 1. Le funzioni amministrative riguardanti ilgiudizio di congruità del valore dei beni diuso civico per le
alienazioni, per le concessioni a terzi e per le pennute e laccertamento delle
migliorie per laffrancazione dei canoni enfiteutici sono svolte dai periti
tecnici demaniali e approvati da un collegio di tre funzionari nominati
dallUfficio demanio e patrimonio.
Art. 9(Beni civici e strumenti
urbanistici) 1. Diversa destinazione di beni civici, da darsi dal Comune
in sede di formazione dello strumento urbanistico, deve essere preceduta
dall’autorizzazione regionale al mutamento di destinazione. Quando i beni civici
interessati riguardano unamministrazione separata (ASBUC), occorre il
preventivo assenso di questa.
2. La Regione rilascia le autorizzazioni, previa
istruttoria, quando è riscontrato linteresse generale della popolazione
titolare dei beni.
3. Quando la nuova destinazione proposta comporta la
penalmente compromissione degli usi civici, listanza può essere accolta
soltanto con listituto dellalienazione, trasferendo, ai sensi dellart. 24
della legge fondamentale, gli interessi della popolazione titolare dei beni
sulla somma di denaro ricavata, da investire nella valorizzazione del residuo
demanio civico o, comunque, in opere di generale interesse della popolazione
stessa.
Art. 10(Affrancazione dei livelli
costituiti su beni civici) 1. I livelli già costituiti su beni civici sono affrancati
su domanda dei livellari.
2. La domanda di affrancazione sarà rivolta dal livellario,
contestualmente, alla Regione e al Comune concedente cui sono ancora
catastalmente intestati i beni.
3. La Regione, acquisito il parere favorevole deliberato
dal Comune, dispone laffrancazione del canone (livello o censo) enfiteutico, o
di natura enfiteutica, e il versamento dellimporto relativo al Comune
interessato pari a venti volte l’ammontare dello stesso, rivalutato con gli
interessi legali degli ultimi cinque anni.
4. La Regione dispone, altresì, la registrazione e la
trascrizione dellatto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello
Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma
dellart. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692.
5. Le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale
di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti e alla
volturazione catastale sono effettuato dai tecnici a ciò abilitati con onere a
carico del livellato affrancante.
6. L’efficacia dellatto regionale è subordinata
allavvenuta registrazione e trascrizione dellatto di affrancazione presso gli
ufficifinanziari dello Stato.
Art. 11(Diritti promiscui sui
parchi) 1. Le promiscuità costituite sui parchi della provincia
di Foggia, tra comunità e privati, salvo casi particolari riconosciuti dalla
Regione, sono sciolte con la divisione delle aree. Qualora resti un rapporto
duso tra comunità e parchista, quest’ultimo è tenuto al pagamento del canone
annuo corrispondente al due per cento del valore dellarea, desunto dalle
tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole, ricondotto
al cinquanta per cento.
2. Lo scioglimento della promiscuità, quando avviene, è
effettuato dal perito demaniale incaricato dalla Regione. Questi, dopo aver
assegnato al parchista gli immobili da esso edificati, divide larea al
cinquanta per cento tra il Comune e il parchista.
3. Il privato parchista, previa domanda da presentarsi
entro trenta giorni dallo scioglimento della promiscuità, ha diritto di
acquistare la parte spettante al Comune. Anche in tal caso il prezzo è desunto
dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree
agricole.
4. Su istanza, potrà essere accordata la rateizzazione del
prezzo al tasso legale del cinque per cento.
5. Gli oneri peritali sono ripartiti in eguale misura tra
il Comune e il parchista.
Art. 12(Espropriazione dei beni
civici) 1. I decreti di espropriazione per opere pubbliche o di
pubblica utilità di terreni di demanio civico, o privati o ancora gravati da usi
civici, devono ottenere lassenso della Regione.
2. Le terre private ancora gravate da usi civici sono
immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o dufficio. Quando la
liquidazione degli usi civici è richiesta dai privati titolari dei beni gravati
è concesso un abbattimento del venti per cento sullammontare del valore del
bene dovuto al Comune o allASBUC.
3. In caso di riconosciuta urgenza della liquidazione degli
usi civici su terre private, per la stima del valore dei beni gravati si farà
riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di esproprio dei beni
agricoli; il valore dei diritti non potrà essere inferiore allottavo di
legge.
Art. 13(Tutela dei beni
civici) 1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla
tutela amministrativa dei beni civici. L’Ufficio usi civici collabora con
lorgano giudiziario competente in materia di usi civici, anche quando non viene
contestata la natura civica dei beni.
2. In presenza di occupazioni abusive di aree civiche per
le quali non si sia decisa la privatizzazione, la Regione ne ordina la
reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando trenta
giorni per leventuale riduzione in pristino e per il rilascio
dellarea.
3. L’azione di tutela può essere esercitata dal Sindaco del
comune interessato. Di ciò è data tempestiva comunicazione al Presidente della
Giunta regionale.
4. Della reintegra ne viene data comunicazione alla Procura
circondTimes New Romane competente per territorio.
Art. 14(Vigilanza e
sorveglianza) 1. Coerentemente ai disposti dellart. 64 del regio
Decreto n. 332 del 1928 e dellart. 78 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, la vigilanza sullamministrazione dei beni civici è
attribuita al Comune, mentre la sorveglianza direttamente al
Sindaco.
Art. 15(Usi civici e aree
protette) 1. Restano salvi gli usi civici nelle aree protette e vi
sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo regolamenti
predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Questultimo regolamento
deve essere sottoposto allapprovazione regionale per assicurare la
compatibilità ambientale degli usi.
2. L’eventuale incompatibilità degli usi con la
conservazione dellambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca, deve
essere dimostrata dallente parco.
3. La Regione potrà accogliere listanza dellente gestore
delle aree protette e ridurre o sospendere gli usi per tutto il tempo ritenuto
necessario. In questo caso lente gestore dellarea protetta concorda con le
popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua alternativa di
benefici, a titolo di indennizzo dei diritti mortificati.
4. I prelievi selettivi di fauna selvatica, da effettuarsi
a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vengono effettuati dai residenti
titolari del diritto civico a ciò autorizzati.
Art. 16(Prodotti spontanei del
suolo) 1. Per la raccolta dei tartufi si fa riferimento allart. 3
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne riserva la raccolta ai titolali dai
beni civici. L’esercizio è regolato da appositi regolamenti predisposti dagli
enti di gestione dei beni civici e, quando vengono coinvolti terzi non
residenti, sono approvati dalla Regione.
2. La raccolta, la coltivazione e il commercio dei funghi
epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del sottobosco è regolata dalle
leggi 16 dicembre 1985, n. 752, 23 agosto 1993, n. 352 e dalle eventuali leggi
regionali in materia.
3. Nei demani collettivi la raccolta dei frutti spontanei
del sottobosco, dei funghi e dei tartufi è riservata ai titolari dei diritti
civici. Della riserva è data notizia con debita tabellazione.
Art. 17(Uso civico di pesca e uso
esclusivo di pesca) 1. Il diritto di uso civico di pesca non dà luogo a
divisione ed è esercitato in conformità di regolamento deliberato dal Comune, o
comunque dallente titolare della gestione dei beni civici, e approvato dalla
Regione.
2. In presenza di diritto civico di pesca, la concessione
del diritto esclusivo di pesca è subordinata al soddisfacimento delle preminenti
necessità degli utenti.
3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica
valgono anche per le aree destinate alluso civico.
Art. 18(Norma di
coordinamento) 1. Quando nei procedimenti di sistemazione degli usi
civici sono coinvolte altre strutture regionali, lAssessore regionale
competente o suo delegato indice una conferenza tra í soggetti
interessati.
Art. 19(Agevolazioni
fiscali) 1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici,
per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da
altre imposte a nonna dellart. 2 della legge I dicembre 1981, n.
692.
2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex legge 15
maggio 1954, 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione
degli usi civici, come frazionamenti e voltare catastali.
Art. 20(Norme
transitorie) 1. Fino allistituzione dellUfficio usi civici di
cui allart. 3, i provvedimenti regionali sono istruiti da una apposita
struttura designata dallAssessore regionale allagricoltura, cui è preposto un
dipendente regionale con qualifica retributiva e funzionale non inferiore
allottava.
Art. 21(Norma
finanziaria) 1. E’ autorizzata per lanno 1997 la spesa di L.
100.000.000 per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge. La
somma è iscritta al capitolo di nuova istituzione 0121131 della Parte Spesa del
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1997, approvato con la legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, avente la seguente descrizione:
Attuazione legge
regionale n. del in materia di usi civici.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si
provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio di previsione 1997, ai
sensi dellart. 44 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modifiche e integrazioni:
Cap 114120 da L.
6.000.000.000 a L. 5.900.000.000 - L.100.000.000
Cap 121131 da L. 0 a
L. 100.000 + L.100.000.000
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