Legge Regionale 28 agosto 1998, n. 8
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 34 e 4 luglio 1994, n. 24 in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piani regolatori generali.
Art. 11. All’art.1della legge regionale 19 dicembre 1994,
n. 34 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) comma
1:
1) sono sostituite le parole nel settore produttivo a
carattere industriale e artigianale con le parole nei settori industriale,
artigianale, agricolo,turistico e alberghiero;
2)
dopo la parola realizzazione è aggiunta la parola
ampliamento;
3)
il numero 50 è sostituito con il numero 10;
b) comma
2:
1) allinizio del comma sono aggiunte le seguenti parole:
Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e
alberghiero;
2) la parola preveda è sostituita dalle parole dispone
di aree idonee e sufficienti;
3) le parole non destinate alle attività industriali e/o
artigianali sono sostituite con le parole non aventi la stessa
destinazione;
c) comma
3:
1) le parole rispettivamente a 5 e 10 anni sono
sostituite con le parole a 5 anni;
2. Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34
è introdotto il seguente art. 1 bis:
Art. 1 bis. La presente legge non deroga
alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e
dellambiente.
3. Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 è
introdotto il seguente art. 1 ter:
Art. 1 ter. Le modalità di approvazione
dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n.
24 si applicano a tutti i piani che alla data di pubblicazione della presente
legge risultano giacenti presso il Settore
urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale. Per
gli strumenti esecutivi il parere vincolante del CUR è espresso entro novanta
giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune interessato promuove, ai
sensi dellart. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi
allo scopo di definire il procedimento di approvazione.