Legge Regionale 2 aprile 1998, n. 11 Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 1- La presente legge, in attuazione della legge 15 marzo 1997, 59 - art. 4, comma 5
-, disciplina il conferimento alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle
Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
foreste, caccia e pesca, trasferite alla Regione con decreto legislativo 4
giugno 1997, 143 e individua le funzioni in dette materie riservate alla
competenza regionale.
Art. 2- Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge o del conferimento di
ulteriori funzioni da parte dello Stato in attuazione del decreto legislativo n.
143 del 1997, con appositi regolamenti individua le materie che restano
riservate alla competenza regionale e quelle che sono trasferite, delegate o
attribuite agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallart. 4,
comma 3, della citata legge n.59 del 1997.
Art. 3
- La
Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione,
di indirizzo e di coordinamento, nonché di gestione del sistema informativo di
supporto allesercizio di tali poteri, tenendo conto della necessità di
permanenza in capo alla Regione medesima di alcune funzioni secondo quanto
riportato allart. 2, esercita fra l’altro le funzioni concernenti:
- il
concorso all’elaborazione e allattuazione delle politiche comunitarie e
nazionali;
- l’attuazione
di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari
definiti ai sensi delle normative delle procedure di programmazione;
- la
tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale, ivi compresi
quelli di vigilanza e di controllo, nonchè i progetti di filiere agroindustriali
di interesse regionale.
Art. 4(Risorse umane,
finanziarie e strumentali) - La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio deiministri di cui allart. 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con deliberazioni del Consiglio
regionale provvede, dintesa con gli enti locali, al trasferimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni
conferite.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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