Anno 1998
Numero 12
Data 08/04/1998
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 aprile 1998, n. 12

Legge regionale 3 novembre 1982, n. 29. Disposizione in ordine alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di indennita' compensativa.



Art. 1


1. La scadenza del 31 marzo di ogni anno, fissata allart. 4, comma 5, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di indennità compensativa, è spostata al 31 maggio di ogni anno.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.