Legge Regionale 8 aprile 1998, n. 12
Legge regionale 3 novembre 1982, n. 29. Disposizione in ordine alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di indennita' compensativa.
Art. 11. La scadenza del 31 marzo di ogni anno, fissata
allart. 4, comma 5, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29, quale termine
ultimo per la presentazione delle domande di indennità compensativa, è spostata
al 31 maggio di ogni anno.