Anno 1998
Numero 17
Data 13/07/1998
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 luglio 1998, n. 17

Modifica dell'art.. 3, comma 10, della Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 8.



Art. 1


1. Il comma 10 dellart. 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, è così sostituito:
  10. Ai componenti del Comitato urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete lindennità di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato e dei Comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994, 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 115 del costo di un litro di benzina supera vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delleventuale pedaggio autostradale.