Legge Regionale 13 luglio 1998, n. 17
Modifica dell'art.. 3, comma 10, della Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 8.
Art. 11. Il comma 10 dellart. 3 della legge regionale 17 gennaio
1980, n. 8, è così sostituito:
10. Ai componenti del Comitato urbanistico
regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete lindennità di
lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute
del Comitato e dei Comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994,
24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese
di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi
effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 115 del
costo di un litro di benzina supera vigente al momento, per ogni chilometro
percorso, nonchè il rimborso delleventuale pedaggio
autostradale.