Anno 1998
Numero 18
Data 13/07/1998
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 luglio 1998, n. 18

Modifica del comma 13, dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.



Art. 1


1. Il comma 13 dellart. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 è così sostituito:
13. Ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo che non siano funzionari regionali in servizio compete lindennità lorde di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina supera vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delleventuale pedaggio autostradale.