Legge Regionale 13 luglio 1998, n. 18
Modifica del comma 13, dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.
Art. 11. Il comma 13 dellart. 14 della legge regionale 16 maggio
1985, n. 27 è così sostituito:
13. Ai componenti del
comitato regionale tecnico amministrativo che non siano funzionari regionali in
servizio compete lindennità lorde di lire 150 mila (centocinquantamila) per
ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato. A tutti i componenti
spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo
proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro di
benzina supera vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonchè il
rimborso delleventuale pedaggio autostradale.