Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 19 Disciplina dei turni di servizio delle Farmacie.
Art. 1(Ambito di
applicazione e definizione)
- L’esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da enti,
aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle norme della
presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni
di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della
sostituzione temporanea.
2. Il servizio farmaceutico viene effettuato:
a. a battenti aperti: quando la farmacia è
aperta al pubblico;
b. a battenti
chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia allinterno. In
tal caso i battenti
dellesercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli,
in modo da consentire, oltre la
sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la
prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
c. a chiamata: quando all’esterno della
farmacia il farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito
telefonico dove può essere prontamente reperito.
- Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che
sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.
- La farmacia di turno deve avere un’insegna adeguatamente illuminata
nelle ore notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune
di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia. 5. Le insegne delle
farmacie che non sono di turno devono rimanere spente.
- I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie
vengono stabiliti nell’ambito dei singoli Comuni o per bacini di utenza.
- Per bacino di utenza si intende linsieme di più Comuni distanti tra
loro non oltre quindici chilometri. 8. l’organizzazione dei turni di servizio
nellambito di un Comune o di un bacino di utenza viene effettuata dallOrdine
provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e
private, e trasmessa alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per
territorio per la conseguente approvazione.
Art. 2(Orario
diurno)
- Nei giorni feriali le farmacie urbane e rurali restano aperte per
non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, salvo quanto
disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.
- Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un
intervallo per riposo pomeridiano.
Art. 3(Turni
pomeridiani)
- Durante lintervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è
assicurato:
- nei capoluoghi -di provincia e nei Comuni con popolazione compresa
tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due
farmacie e, oltre i 200 mila abitanti, da una ulteriore farmacia ogni 80 mila
abitanti frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti e per turni tra
tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a
battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa
Nazionale dei medicinali
- nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti:
da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le
farmacie;
c. nei Comuni o nei bacini
di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia,
a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie urbane e rurali
comprese nel Comune o nel bacino di utenza;
- nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza
non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell’ambito di un
bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di
ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.
Art. 4(Turni
festivi)
- Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre
festività infrasettimanali.
- Nei gironi festivi, nei Comuni con più di una farmacia e nei bacini
di utenza, il servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra tutte le
farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 50
mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.
- Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza
non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nellambito di un
bacino di utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente chiusa salvo quanto
previsto allart. 7.
- Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale
orario diurno a battenti aperti e, durante lintervallo pomeridiano, con le
modalità di cui allart. 3.
5.
L’effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a
recupero.
Art. 5(Riposo
settimanale)
- Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per riposo
infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera oltre la domenica
e le altre festività infrasettimanali.
- La chiusura infrasettimanale, che in ogni caso dovrà avere la stessa
durata per tutte le farmacie nellambito del singolo Comune, e le relative
modalità di svolgimento del servizio farmaceutico vengono organizzate per
singoli Comuni o per bacini di utenza dagli Ordini provinciali dei farmacisti,
sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, nel rispetto dei
rapporti stabiliti dagli artt. 3 e 4 della presente legge e trasmesse alle
Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente
approvazione.
- L’effettuazione del turno di servizio durante il periodo di riposo
infrasettimanale non dà luogo a recupero.
Art. 6(Servizio
notturno)
- Per servizio notturno si intende quello espletato dallorario di
chiusura delle farmacie fino allorario di riapertura del giorno successivo.
2. Nelle ore notturne il servizio viene assicurato:
- nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione compresa
tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti:
da una farmacia ogni 90 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a
battenti aperti fino a due ore oltre lorario normale di chiusura e a battenti
chiusi successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza, a battenti
chiusi fin dallorario di chiusura serale delle farmacie non dà luogo a diritti
addizionali per le prime due ore;
- nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti:
da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le
farmacie;
c. nei Comuni o nei bacini
di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia,
a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie urbane e rurali
comprese nel Comune o nel bacino di utenza;
- nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza
non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell’ambito di un
bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di
ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanale.
- In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno sarà
assicurato in forma continuativa fra gli esercizi che avranno dichiarato la loro
disponibilità. Le modalità di espletamento del servizio notturno di cui alle
lett. a) e b) del comma 2 saranno regolamentate dallOrdine provinciale dei
farmacisti, sentite le rappresentanze provinciali delle farmacie pubbliche e
private e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per
territorio per la conseguente approvazione.
- Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza
non possono effettuare il turno notturno con altre nell’ambito di un bacino di
utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente,
ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.
- Per le chiamate notturne, i sindaci dovranno garantire la sicurezza
del farmacista di servizio con modalità da concordare con lOrdine provinciale
dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private.
Art. 7(Agevolazioni per le
farmacie uniche e rurali) - Una forma di sussidio a carico dei Comuni interessati dovrà
essere prevista quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate
dallAutorità sanitaria locale, si richieda unassistenza farmaceutica
ininterrotta nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza
non possono effettuare i turni pomeridiani, notturni, festivi e per ferie con
altre farmacie nell’ambito di un bacino di utenza.
Art. 8(Chiusura annuale per
ferie)
- Tutte le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie annuali
da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i
turni notturni così come disciplinati dallart. 6.
- La durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento del
servizio vengono disciplinate, nellambito delle singole province, dagli Ordini
dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e
trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la
conseguente approvazione. Al fine di assicurare lassistenza farmaceutica dovrà
in ogni caso essere garantita lapertura di almeno il 50% delle farmacie in
pianta organica.
Art. 9(Determinazione degli
orari di servizio)
- Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze
delle farmacie pubbliche e private, sottopongono allapprovazione dei Sindaci la
proposta degli orari di apertura e di chiusura delle farmacie.
- I Sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura
delle farmacie in conformità al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e alle
leggi regionali vigenti in materia.
Art. 10(Determinazione dei
turni di servizio)
- Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze
delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente, nel rispetto delle
norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che
espletano turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie, per
singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle Aziende Unità sanitarie
locali competenti per territorio per gli adempimenti di competenza.
- Per particolari e/o improvvise esigenze, lOrdine provinciale dei
farmacisti può apportare ai turni di servizio di cui al comma 1 le opportune
variazioni, che devono essere concordate tempestivamente con le medesime Aziende
Unità sanitarie locali.
- Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico,
allesterno della farmacia, un cartello con lindicazione dellorario di
apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di uninsegna
idonea all’individuazione dellesercizio da parte dellutente.
Art. 11(Sostituzione
temporanea del titolare) - La sostituzione temporanea del titolare difarmacia con altro
farmacista regolarmente iscritto allAlbo, nella conduzione professionale
dellesercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8
novembre 1991, n.362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi
pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.
Art. 12(Chiusura temporanea
dellesercizio) - Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente
lesercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al Sindaco,
allOrdine provinciale dei farmacisti e alla Azienda Unità sanitaria locale
competente almeno quindici giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi
documentabili per i quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta; nel qual
caso è consentita la chiusura per una durata di tre giorni.
Art. 13(Norma
transitoria) - L’art.8 avente per oggetto Chiusura annuale per ferie avrà
efficacia a decorrere dal primo giorno dellanno successivo allentrata in.
vigore della presente legge.
Art. 14(Disposizioni
finali) - Non sono previsti oneri finanziari rivenienti
dallapplicazione della presente legge.
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