Anno 1998
Numero 24
Data 13/08/1998
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 24

Modifica degli artt. 12 e 43 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 «Testo unificato ed aggiornaro di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici».



Art. 1


1. Il comma 1 dellart. 43 (Aggiudicazione dei lavori) della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, viene così modificato:
l. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte allalbo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categorie relative allopera, nellapposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni, qualora limporto dei lavori a base dasta non superi lire 500 milioni. 2. Allart. 12, comma 6, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, le parole avverso tale parere è ammesso ricorso al Presidente della Giunta sono soppresse.