Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 30 Norme e principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36.
Art. 1(Dipartimento
di salute mentale) 1.
L’assistenza nel campo della salute mentale è assicurata in ciascuna Azienda
Unità Sanitaria Locale (AUSL) del territorio regionale dal Dipartimento di
Salute Mentale (DSM), in conformità degli obiettivi di tutela di salute mentale
indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1994, dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 72 e 28 dicembre 1994, n.
36.
2. Il
DSM è una delle strutture operative della AUSL, centro di responsabilità e di
spesa di tutte le prestazioni e delle attività necessarie alla popolazione del
proprio ambito territoriale e opera nel rispetto del principio della continuità
terapeutica.
3.
L’organico del DSM è unico e deve prevedere almeno un operatore ogni 1.500
abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri, psicologi,
infermieri professionali e psichiatrici, sociologi, assistenti sociali,
terapisti della riabilitazione, educatori professionali ausiliari o operatori
tecnici di assistenza (OTA) e, inoltre, personale amministrativo adeguato per
numero e qualifica. L’organico è determinato dai Direttori Generali, sulla base
della verifica dei carichi di lavoro distinti per figura professionale, tenendo
conto sia dellattività svolta sia del complesso delle attività istituzionali
previste dalla presente legge e non ancora svolte.
4. Il DSM svolge le seguenti
attività:
a. prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo
della salute mentale a livello ambulatoriali, domiciliare, territoriale e
ospedaliero in rapporto a tutte le fasce di età;
b. prevenzione del rischio attinente la salute mentale in età
evolutiva;
c. attività didattico formativi, di aggiornamento
professionale e riqualificazione degli operatori nonché attività di
ricerca;
d. monitoraggio delle attività svolte e delle risorse
impiegate, nonché promozione del processo di miglioramento continuo della
qualità e del controllo di gestione, anche attraverso la costituzione del
sistema informativo di servizio nell’ambito del sistema informativo della AUSL
integrato con quello dellAzienda ospedaliera eventualmente
interessata;
e. integrazione con le Unità operative ospedaliere, con i
servizi socio-sanitari della AUSL, con i servizi socio-assistenziali e contutti gli altri servizi presenti sul territorio;
f. attuazione dei programmi di superamento degli ospedali
psichiatrici nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione
regionale.
Art. 2(Organizzazione del DSM) 1. Il
Direttore Generale della AUSL, su proposta dei coordinatore del DSM, delibera,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
lorganizzazione del DSM secondo le seguenti unitàoperative:
a. Centro di Salute Mentale (CSM) riferito a un bacino di
utenza da 75 mila a 120 mila abitanti, determinato in relazione alla
concentrazione demografica del territorio, diretto da un medico psichiatra di II
livello dirigenziale nominato secondo le procedure dellart. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e
modificato;
b. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) diretto
da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure
dellart. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502.del 1992, così come
integrato e modificato;
c. Servizio di Psicologia clinica, diretto da uno psicologo
di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dellart. 15, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e
modificato;
d. Servizio di Neuropsichiatria dellinfanzia e
delladolescenza diretto da un neuropsichiatra infantile di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure
dellart. 15, comma 3, del decreto legislativo n.502 del 1992, così come
integrato e modificato.
Art. 3(Centro di
Salute Mentale) 1. Il
CSM, allocato in sede extraospedaliera, è punto di coordinamento dellattività
nel territorio, fornisce alla popolazione assistenza medica, psicologica,
sociale, infermieristica, educativa attraverso attività ambulatoriali,
domiciliari e territoriali ed è attivato per dodici ore al giorno, per sei
giorni alla settimana.
2. Ogni CSM svolge le seguenti
attività:
a. prevenzione primaria, compresi gli interventi di
sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale, utilizzando
gli strumenti informativi più adeguati;
b. accoglienza, informazione, prenotazione ad utenti e
famiglie;
c. interventi per le urgenze e le emergenze
psichiatriche;
d. attività specialistiche psichiatriche e
psicologiche;
e. attività psicoterapeutiche svolte dai medici e dagli
psicologi per i quali i rispettivi Ordini professionali abbiano legittimato
lesercizio della psicoterapia ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 18
febbraio 1989, n. 56;
f. attività di servizio sociale;
g. attività in day-hospital ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
h. attività di centro diurno;
i. attività di riabilitazione
residenziale;
j. attività di reinserimento lavorativo ai sensi della
legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso la promozione di cooperative
sociali.
3. E’
garantita la gestione dellurgenza psichiatria nellarco delle ventiquattro ore,
secondo una programmazione dipartimentale che tenga conto delle caratteristiche
del territorio, dellorganizzazione complessiva dei servizi e della migliore
utilizzazione delle risorse.
4. Le
strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali, possono essere gestite
sia direttamente dal DSM, sia tramite il concorso del privato sociale
(cooperative sociali, enti senza scopo di lucro, volontariato., associazioni di
familiari, ecc.), sia del privato imprenditoriale, sulla base di programmi
terapeutico-riabilitativi definiti dai CSM competenti territorialmente. I CSM
sono responsabili dellingresso e della dimissione degli
utenti.
5. Gli
standard organizzativi, strutturali e funzionari delle strutture riabilitative
semiresidenziali e residenziali sono quelli stabiliti dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 244 del 16 dicembre 1997, come integrati e modificati dalla
normativa regionale sullaccreditamento, in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
Art. 4(Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura) 1. I
SPDC, dotati di un numero di posti letto non superiori a sedici, sono parte
integrante del DSM e devono essere ubicati nelle Aziende ospedaliere, nei
Presidi ospedalieri di AUSL con Pronto soccorso funzionante 24 ore/24 e nei
policlinici universitari.
2.
Essi erogano trattamenti psichiatrici in regime di ricovero volontario e di
trattamento sanitario obbligatorio, esplicano attività di consulenza e di pronto
soccorso, gestiscono direttamente o concorrono a gestire con ilCSM
day-hospital psichiatrici.
3. Il
numero complessivo di posti letto dei SPDC è individuato nella misura
tendenziale di un posto ogni 10 mila abitanti.
4.
Ogni Dipartimento nel proprio ambito territoriale deve disporre di un numero di
posti letto in SPDC proporzionato alla popolazione residente la loro
dislocazione è demandata al piano regionale di riorganizzazione della rete
ospedaliera.
5. I
rapporti tra il DSM di cui fa parte il SPDC e lAzienda ospedaliera in cui esso
è ubicato sono regolati da convenzioni obbligatorie tra le due Aziende. I
rapporti fra il DSM e il Policlinico sono regolati in conformità dei protocolli
di intesa di cui allart. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del
1992.
Art. 5(Servizio di
Psicologia Clinica) 1. Il Servizio di
Psicologia clinica assicura le seguenti attività:
a) psicodiagnosi;
b) psicologia clinica (prevenzione; diagnosi, terapia e
riabilitazione);
e) ricerca in campo psicologico e
psicoterapico;
d) psicoterapia.
Art. 6(Servizio di
Neuropsichiatria dellinfanzia e delladolescenza) 1. Il
Servizio di Neuropsichiatria dellinfanzia e delladolescenza si occupa della
prevenzione,. diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici dellinfanzia e
delladolescenza.
2.
Ogni Servizio di Neuropsichiatria dellinfanzia e delladolescenza svolge le
seguenti attività:
a. prevenzione primaria e secondaria dei disturbi
neuropsichici delletà evolutiva;
b. prevenzione e riduzione delle sequele delle malattie
neuropsichiche delletà evolutiva;
c. attività specialistiche psichiatriche delletà
evolutiva;
d. interventi di psicoterapia per i problemi psichiatrici
dellinfanzia e delladolescenza a salvaguardia della salute mentale del minore
e della qualità della vita del nucleo familiare;
e. intervento specifico di supporto all’integrazione
scolastica per soggetti con disturbi neuropsichici in età
evolutiva;
f. tutela e risocializzazione dei pazienti degenti in
istituti neuropsico-pedagogici o in istituti assistenziali favorendo la
deistituzionalizzazione.
Art. 7(Coordinamento del DSM) 1. Il
DSM, per lo svolgimento delle funzioni di cui allart. 1, è coordinato da un
medico psichiatra di II livello dirigenziale, nominato dal Direttore Generale
con le modalità previste dallart. 25, ultimo comma, della legge regionale 29
dicembre 1994, n. 36 e individuato tra coloro che hanno scelto lattività intra
moenia ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1997.
2. In
ogni DSM il Coordinatore è coadiuvato da un Consiglio di Dipartimento composto
dai dirigenti responsabili delle Unità operative.
Detto Consiglio è integrato, in occasione della
preparazione delle relazioni di programma e di consuntivo, da un rappresentante
per ogni categoria professionale designato dagli stessi operatori, da un
operatore per ogni Ente accreditato e da un rappresentante per ogni Associazione
di familiari e/o utenti e per ogni soggetto del privato sociale che collabori
allattività del DSM attraverso atti formalmente assunti.
Art. 8(Budget del
DSM) 1. Il
DSM, in quanto struttura. operativa della AUSL è centrodi
attività e, di costo e dispone, per ilconseguimento degli obiettivi
previsti dal decreto del Presidentedella Repubblica 7 aprile 1994, di un
budget definito dal Direttore Generale.
2. Il
budget del DSM viene ripartito dal Direttore Generale, su proposta del
Coordinatore del DSM, tra le Unità operative in base alle attività e ai servizi
gestiti da ciascuna di esse, agli specifici obiettivi dellanno in corso, ai
bisogni dellutenza di ogni ambito territoriali, in forma integrata con le altre
Unità operative del Dipartimento.
Art. 9(Partecipazione dell’utenza) 1. Il
DSM predispone periodiche iniziative riguardanti specifici e fondamentali
aspetti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, con la
consultazione di utenti, loro familiari e associazioni aventi finalità
statutarie di tutela dei diritti degli utenti
psichiatrici.
2.
Secondo modalità stabilite dal DSM i pazienti, i loro familiari e le suddette
associazioni possono riunirsi allinterno di locali del DSM per discutere i
problemi che riguardano la loro condizione di utenti, lorganizzazione del
servizio e promuovere iniziative in merito.
3. Il
responsabile del DSM convoca annualmente, quale momento partecipato di verifica
e programmazione degli obiettivi del Dipartimento, la Conferenza dei servizi di
salute mentale al fine di acquisire proposte e suggerimenti dai rappresentanti
degli utenti, dai loro familiari e dalle associazioni di cui al comma
1.
4.
Ogni cittadino utente del servizio ha diritto allimpostazione di un programma
personalizzato che gli consenta di fruire delle risorse del servizio utili a
soddisfare i suoi bisogni, in base alle valutazioni del gruppo operativo che lo
assume in carico, e a conoscere i programmi di intervento nei suoi confronti e
le finalità di essi.
Art. 10(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dallattuazione della
presente legge le Aziende USL provvedono con le quote indistinte del Fondo
sanitario loro assegnate.
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