Anno 1998
Numero 31
Data 21/12/1998
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Nessun allegato

Legge Regionale 21 dicembre 1998, n. 31

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.



Art. 1

(Finalità)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1998, approvato con legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni di cui allallegato 1 della presente legge.



Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui allart. 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per lesercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire 44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per lentrata e in lire 44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per la spesa.



Art. 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui allallegato 2 della presente legge.


Art. 4

(Introiti derivanti dalle aliquote dei prodotti di coltivazione di giacimentidi idrocarburi)


1. In considerazione della mancata attivazione, nel corso dellesercizio 1998, delle procedure previste dalla legge regionale 20 febbraio 1995, 4, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui allart. 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, le risorse finanziarie affluite, nel corso del medesimo esercizio 1998, sul capitolo di entrata 2032000 provenienti dai proventi dei prodotti della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale sono integralmente utilizzati per il finanziamento delle spese connesse agli adempimenti delle funzioni normali regionali.



Art. 5

(Modalità di riscossione della tassa automobilistica regionale)


1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, nel rispetto di quanto previsto dallart. 17, comma 1 0, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale recante la disciplina relativa alle modalità di riscossione, e fino allespletamento delle procedure per laffidamento a terzi delle attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui al predetto art. 17, comma 10, la Regione Puglia, per lesercizio delle suddette attività, si avvarrà dellAutomobil Club dItalia, rimborsando al suddetto Ente i costi sostenuti nella misura, indicata nel decreto ministeriale del 26 novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e comunque in misura non superiore ai costi sostenuti dalla Regione nel corso dellanno 1998.
 
2. I controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente dalla Regione. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare appositi provvedimenti per lapplicazione della presente norma.
 
3. Per tutto quanto non previsto e in quanto compatibili con le norme statali in materia, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 26 novembre 1986.



Art. 6

(Estinzione dei crediti di natura tributaria non superiore a lire 30 mila)


1. I crediti non superiori a lire 30 mila per imposte e tasse regionali sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, per sanzioni, sopratasse ed eventuali diritti di notifica ad esse connesse.


Art. 7

(Abrogazione art. 7 legge regionale 11 maggio 1990, n. 28)


1. L’art. 7 della legge regionale I I maggio 1990, n. 28 è abrogato.
 
2. Il contributo finanziario di cui al cap. 4810 del bilancio regionale 1998 è destinato al Consorzio Teatro pubblico pugliese, costituito tra Province e Comuni ai sensi dellart. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.



Art. 8

(Disposizioni in materia sanitaria)


Rinviato dal Governo


Art. 9

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)


1. Coloro che esercitano unattività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto latto stesso o senza avere assolto la relativa tassa di rilascio, di cui alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni, possono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita denuncia agli enti competenti per lemissione degli atti assoggettati a tassa di rilascio e con il versamento alla Regione del tributo omesso e della sanzione amministrativa nella misura del 20 per cento della tassa dovuta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
2. Entro lo stesso termine possono regolarizzare la propria posizione tutti coloro che non abbiano corrisposto le tasse annuali di cui alla tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.
 
3. La presente norma si applica a tutte le violazioni commesse fino alla data del 30 giugno 1998.



Art. 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)


1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione di cui allart. 10 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, iscritto al capitolo 1110070, viene ridotto a lire 200 milioni da destinare al disegno di legge Educazione alla legalità.



Art. 11

(Fondo per il cofinanziamento dei Programmi comunitari)


1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con lart. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, 6, è alimentato, oltre che con le risorse di cui al comma 3 del medesimo art. 32, con quelle provenienti altresì dalla restituzione, da parte di terzi già beneficiari di finanziamenti connessi ai programmi comunitari, di contributi e trasferimenti risultati non ammissibili e/o eccedenti rispetto alle spese rendicontate.
 
2. Le somme rimaste inutilizzate sul predetto fondo alla fine di ciascun esercizio finanziario sono conservate tra i residui di stanziamento e regolati secondo i criteri di cui allart. 71, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.