Legge Regionale 21 dicembre 1998, n. 31 Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per lesercizio finanziario 1998, approvato con legge regionale 6
maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni di cui allallegato 1 della
presente legge.
Art. 2(Adeguamento dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui allart. 1,
lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per lesercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire
44.439.578.066.038 in termini di competenza e in lire 56.400.450.827.096 in
termini di cassa per lentrata e in lire 44.439.578.066.038 in termini di
competenza e in lire 56.400.450.827.096 in termini di cassa per la
spesa.
Art. 3(Modifiche e integrazioni
nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di
entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 6
maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui
allallegato 2 della presente legge.
Art. 4(Introiti derivanti dalle
aliquote dei prodotti di coltivazione di giacimentidi
idrocarburi) 1. In considerazione della mancata attivazione, nel
corso dellesercizio 1998, delle procedure previste dalla legge regionale 20
febbraio 1995, 4, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al
completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui allart. 53
della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, le risorse finanziarie affluite, nel
corso del medesimo esercizio 1998, sul capitolo di entrata 2032000 provenienti
dai proventi dei prodotti della coltivazione di giacimenti di idrocarburi
ubicati nel territorio regionale sono integralmente utilizzati per il
finanziamento delle spese connesse agli adempimenti delle funzioni normali
regionali.
Art. 5(Modalità di riscossione della
tassa automobilistica regionale) 1. A
decorrere dal 1 gennaio 1999, nel rispetto di quanto previsto dallart. 17,
comma 1 0, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale
recante la disciplina relativa alle modalità di riscossione, e fino
allespletamento delle procedure per laffidamento a terzi delle attività di
controllo e di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui al
predetto art. 17, comma 10, la Regione Puglia, per lesercizio delle suddette
attività, si avvarrà dellAutomobil Club dItalia, rimborsando al suddetto Ente
i costi sostenuti nella misura, indicata nel decreto ministeriale del 26
novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e comunque in misura non superiore
ai costi sostenuti dalla Regione nel corso dellanno 1998.
2. I
controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente dalla Regione. La
Giunta regionale è autorizzata ad emanare appositi provvedimenti per
lapplicazione della presente norma.
3. Per
tutto quanto non previsto e in quanto compatibili con le norme statali in
materia, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 26
novembre 1986.
Art. 6(Estinzione dei crediti di
natura tributaria non superiore a lire 30 mila) 1. I crediti non superiori a lire 30 mila per imposte
e tasse regionali sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione né
a quella degli interessi, per sanzioni, sopratasse ed eventuali diritti di
notifica ad esse connesse.
Art. 7(Abrogazione art. 7 legge
regionale 11 maggio 1990, n. 28) 1. L’art. 7 della legge regionale I I maggio 1990, n. 28 è
abrogato.
2. Il
contributo finanziario di cui al cap. 4810 del bilancio regionale 1998 è
destinato al Consorzio Teatro pubblico pugliese, costituito tra Province e
Comuni ai sensi dellart. 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
Art. 8(Disposizioni in materia
sanitaria) Rinviato dal Governo
Art. 9(Disposizioni in materia di
tasse sulle concessioni regionali) 1.
Coloro che esercitano unattività per la quale è necessario un atto soggetto a
tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto latto stesso o senza
avere assolto la relativa tassa di rilascio, di cui alla legge regionale 9
giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni, possono
regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita denuncia
agli enti competenti per lemissione degli atti assoggettati a tassa di rilascio
e con il versamento alla Regione del tributo omesso e della sanzione
amministrativa nella misura del 20 per cento della tassa dovuta, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2.
Entro lo stesso termine possono regolarizzare la propria posizione tutti coloro
che non abbiano corrisposto le tasse annuali di cui alla tariffa allegata al
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e
integrazioni.
3. La
presente norma si applica a tutte le violazioni commesse fino alla data del 30
giugno 1998.
Art. 10(Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione) 1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione di cui allart. 10 della legge regionale 6 maggio
1998, n. 14, iscritto al capitolo 1110070, viene ridotto a lire 200 milioni da
destinare al disegno di legge Educazione alla legalità.
Art. 11(Fondo per il cofinanziamento
dei Programmi comunitari) 1. Il
fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo
1110050, istituito con lart. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, 6, è
alimentato, oltre che con le risorse di cui al comma 3 del medesimo art. 32, con
quelle provenienti altresì dalla restituzione, da parte di terzi già beneficiari
di finanziamenti connessi ai programmi comunitari, di contributi e trasferimenti
risultati non ammissibili e/o eccedenti rispetto alle spese
rendicontate.
2. Le
somme rimaste inutilizzate sul predetto fondo alla fine di ciascun esercizio
finanziario sono conservate tra i residui di stanziamento e regolati secondo i
criteri di cui allart. 71, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17
e successive modificazioni e integrazioni.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
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