Legge Regionale 21 dicembre 1998, n. 32
Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del centro di formazione professionale C.N.O.S. - Polivalente di Lecce.
Art. 11. In adempimento a quanto previsto dal comma 4 dellart.
18 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le funzioni concernenti la
gestione del centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce, già
gestito dalla Confederazione nazionale delle Opere Salesiane sono assicurate
dallAmministrazione provinciale di Lecce a far tempo dalla cessazione di ogni
rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e lo stesso
CNOS.
2. L’Amministrazione provinciale di Lecce esercita le
funzioni di cui al comma 1 sulla base di piani o programmi approvati dalla
Regione ai sensi della vigente normativa.
3. I beni funzionari alle attività formative esercitate dal
CNOS e pervenuti, tra gli altri, alla Regione con la delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 dicembre 1972,
sono trasferiti allAmministrazione provinciale di Lecce. La destinazione duso
degli stessi è finalizzata esclusivamente alle attività formative.
4. Il personale a
tempo indeterminato inserito nellAlbo e nellElenco degli operatori della
formazione professionale di cui allart. 26 della legge regionale n. 54 del 1978
in servizio alla data della cessazione di detto rapporto convenzionale è trasferito dalla stessa data
allAmministrazione provinciale di Lecce in apposito ruolo ad esaurimento e
conserva la posizione
giuridica ed economica in godimento allatto di trasferimento. Allo stesso
personale continua ad essere applicata la disciplina contrattuale vigente per
gli operatori della formazione professionale. Al personale eventualmente non
utilizzato nelle attività corsuali assegnate viene applicato il trattamento di
mobilità previsto per gli operatori inseriti nellAlbo e nellElenco di cui
allart. 26 della legge regionale n. 54 del 1978. La modalità attuativa è
demandata alla Giunta regionale.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale provvede alla individuazione dei beni e
del personale da trasferire ai sensi della presente legge.
6. Fino alla definizione degli atti di cui al comma 5
valgono le determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di
approvazione del piano di formazione professionale
1998/1999.
7. Gli oneri derivanti dallapplicazione della presente
legge trovano copertura finanziaria sul capitoli di spesa relativi al
finanziamento dei piani di formazione professionale del bilancio della Regione
per lesercizio 1998 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi
successivi.
8. Le disposizioni del presente articolo sono da
considerarsi provvisorie e limitate nel tempo fino alla data di entrata in
vigore della legge di riordino della formazione professionale e, comunque, non
oltre il 30 giugno 1999.
La Giunta regionale è
delegata a verificare con la Provincia di Lecce il buon andamento delle
operazioni di trasferimento e a
proporre eventuali correttivi in sede di intesa con la Provincia di
Lecce.