Anno 1999
Numero 1
Data 14/01/1999
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 14 gennaio 1999, n. 1

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.



Art. 1


1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 1999, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 1999 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 1998, come approvati con la legge regionale 6 maggio 1998, n.14 e successive modificazioni. 



Art. 2


1. L’autorizzazione di cui all’art.1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell’art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 1999 e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.



Art. 3


1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l’anno 1999, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dellart.53 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professionale per l’anno 1999-2000, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sull’apposito capitolo 0961015 la quota a carico della Regione di cofinanziamento sino all’importo massimo del previsto 5 per cento dell’ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo complessivamente attribuibili.
3. All’art. 5, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, già prorogato dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, l’espressione quivi contenuta con esclusione delle viene sostituita con la seguente: ivi comprese le.



Art. 4


1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con lart. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n.6, incrementato della somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell’esercizio finanziario di cui alla presente legge. 



Art. 5

(Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale)


1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla Commissione europea ogni proposta relativa all’istituzione o modifica di regimi di aiuto, secondo le procedure previste dall’ordinamento.
2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adempiere all’obbligo di cui al comma 1. A tal fine notifica le proposte, sia di iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare o popolare, immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.
3. Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia concluso il prescritto esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 93 del Trattato CE devono contenere la clausola di sospensione dell’efficacia sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficialedella Regione Pugliadell’esito dell’esame suddetto.



Art. 6

(Adeguamento della legislazione regionale)


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un prospetto delle disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto dall’esistenza degli obblighi comunitari, con particolare riferimento agli artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.



Art. 7


1. Le norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico Paesaggio e beni ambientali, già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell’11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 marzo 1999.
 
 ELENCO DEI CAPITOLI OMISSIS  



Disposizioni finali


      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.