Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 7 Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.
CAPO I EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE
Art. 11. L’emissione in atmosfera di sostanze odorifere con livello olfattivo molto basso (< 1 ppm) dovrà osservare i seguenti limiti: A) EMISSIONI PUNTUALI 1. sostanze con livello olfattivo minore o uguale a 0,001 ppm : VLE £ 5 ppm 2. sostanze con livello olfattivo minore o uguale a 0,010 ppm : VLE £ 20 ppm Qualora alcune di dette sostanze odorifere fossero comprese nell’allegato I del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 con valori limiti di emissione più bassi, occorre adottare i limiti inferiori. Il dimensionamento del camino (altezza e sezione di sblocco) deve essere determinato tenendo conto della peggiore situazione metereologica verificatasi negli ultimi dieci anni, in modo tale che la concentrazione massima al suolo degli inquinanti abbia una diluizione minima di 1:16000 rispetto alle concentrazioni misurate al camino stesso. Qualora l’emissione contenga due o più sostanze ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente concentrazione limite (CL) o valore guida (VG), si dovrà calcolare la sommatoria dei rapporti tra concentrazione effettiva e la rispettiva CL o VG per verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a 1. Comunque, in caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a percezione di odori molesti, l’azienda è tenuta a ricercare tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione. L’azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo l’ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei costituenti l’emissione stessa. B) EMISSIONI DIFFUSE Per le attività lavorative poste a meno di duemila metri dal perimetro urbano, con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà essere vietata l’emissione diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo (≤ 0,010 ppm) derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, ecc. I valori di TOC (Threshold Odor Concentration) per le sostanze potranno essere desunti dai dati di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per l’inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31.
CAPO II EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI
Art. 21. Oltre a quanto stabilito dal d.m. del 12 luglio 1990 ed alle linee-guida della Regione Puglia sulle emissioni puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive quanto segue: a. utilizzazione di sanse con contenuto di umidità non superiore al 60%; b. divieto di stoccaggio e smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell’impianto di essiccazione della sansa; c. lo stoccaggio della sansa deve avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente ordonate (anche vasche purché dotate di copertura fissa o amovibile); d. lo stoccaggio della sansa, in ogni caso, non dovrà avere una durata superiore agli otto giorni; e. la quantità massima di stoccaggio non deve mai superare il doppio della potenzialità degli impianti presenti nell’insediamento produttivo.
Art. 31. Oltre quanto stabilito per le sostanze odorifere, ai applicano i seguenti limiti alle emissioni: A) Generatori di calore (< 5 MW) alimentati con sansa 1) Polveri | 100 mg/m3 | 2) SOV (come C.O.T) | 50 mg/m 3 | 3) HCL | 30 mg/m3 | 4) NOX | 650 mg/m3 | 5) SOX | 2000 mg/m3 |
B) Estrazione e raffinazione oli di sansa di oliva 1) Polveri | 200 mg/m3 | 2)NOx; | 300 mg/m3 |
C) Estrazione e raffinazione oli di semi 1) essiccazione semi polveri | 150 mg/m3 | 2) lavorazione semi polveri | mg/m |
CAPO III
Art. 41. Le caratteristiche di funzionamento, di cui alla presente normativa, devono essere assicurate sia per gli impianti già autorizzati dalla Regione che per quelli per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli artt.6, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203.2. 2. A tal fine, i titolari degli impianti devono presentare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, progetto di adeguamento. 3. Entro i successivi ventiquattro mesi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato, gli impianti devono, comunque, essere adeguati in conformità alla presente normativa. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l’autorizzazione concessa dalla Regione ai sensi del d.p.r. 203/1988 si intende automaticamente revocata, mentre gli impianti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi dell’art.12 del d.p.r. 203/1988 devono cessare ogni attività.
CAPO IV DISCIPLINA DELLE EMISSIONI NELLE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE
Art. 51. Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell’art.7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata dalla successiva del 28 agosto 1989, n. 305, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa. Trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del precedente art. 4. 2. Le limitazioni delle emissioni operano anche nell’ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dal già citato art. 7 della l. 349/1986.
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