Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 10 Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
Art. 1(Oggetto) 1. La presente legge detta norme per la
programmazione e l’organizzazione di iniziative degli enti locali volte alla
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, in
attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Art. 2(Finalità e
principi) 1. Gli interventi previsti nella presente legge sono
finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi,
opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e
alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le
famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della
persona.
2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata,
avviano progetti territoriali in cui prediligere processi di integrazione tra le
politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al
superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei
diritti e delle opportunità per i minori di qualunque origine e
cittadinanza.
3. A tal fine i Comuni, nell’ambito delle proprie attività
istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di
manifestazione del pensiero.
Art. 3(Commissione
consultiva) 1. E’ istituita, presso l’Assessorato regionale ai servizi
sociali, la Commissione consultiva per i problemi dei minori costituita
da:
a) Assessore regionale ai servizi sociali –
Presidente;
b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati
dai Provveditori agli studi;
c) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei
Comuni, uno per ogni provincia, designati dall’ANCI di
Puglia;
d) un membro, esperto in materia, designato dall’UPI di
Puglia;
e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore
del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati
dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
g) un membro, esperto in materia, nominato tra i
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale, operanti prevalentemente nel campo dell’infanzia e
dell’adolescenza;
h) un membro, esperto in materia, nominato tra i
rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell’Albo regionale, operanti
prevalentemente nel campo dell’infanzia e
dell’adolescenza;
i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo
settore;
due membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta
regionale;
l) dirigente Settore servizi sociali della
Regione;
m) dirigente Ufficio minori della
Regione.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno
o più componenti non è motivo ostativo al suo
funzionamento.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte
da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali.
In caso di assenza o impedimento dell’Assessore, la Commissione è presieduta dal
dirigente del Settore servizi sociali.
4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva,
nell’area delle problematiche relative all’infanzia e all’adolescenza a sostegno
dell’azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte
l’anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decidea maggioranza
dei presenti.
5. Ai componenti della Commissione estranei
all’Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all’art.4
della legge regionale 12 agosto 1981, n.45 e successive
modificazioni.
Art. 4(Centro
regionale di documentazione) 1. L’Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo
con le Amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre
1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla
condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e
privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell’infanzia e
dell’adolescenza.
2. La Giunta regionale emana le necessarie direttive di
coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e
per l’acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi
a:
a. attività di documentazione, studio, ricerca sulla
condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell’infanzia
e dell’adolescenza;
b. predisposizione della banca dati riferita ai servizi,
progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di
intervento.
3. Per sostenere le attività previste dal presente
articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle
Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione
associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed
elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.
Art. 5(Ambiti
territoriali) 1. L’Assessore regionale ai servizi sociali, al
massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione consultiva per i
problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’UPI e dell’ANCI di Puglia,
propone alla Giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali
di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima applicazione sono
individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna
provincia.
Art. 6(Competenze
delle Province) 1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono
funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti
locali.
2. Le Province promuovono, d’intesa con i Comuni, programmi
di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Art. 7(Piani
territoriali di intervento) 1. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui
all’art.5 approvano mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, piani territoriali d’intervento della durata massima di un
triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il
relativo piano economico e la prevista copertura
finanziaria.
2. Il piano triennale d’intervento dovrà contenere i
seguenti elementi:
a) definizione del Comune capofila referente del progetto,
responsabile delle procedure tecnico-amministrative;
b) analisi quali-quantitative dei minori presenti
nell’ambito;
c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato
sociale disponibili sul territorio;
d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto
disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della l. 285/1997;
e) individuazione delle risorse economiche disponibili o
necessarie;
f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi,
azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi
previsti nel piano triennale attraverso la definizione:
1. del livello
territoriale di intervento;
2. dei soggetti
istituzionali e del terzo settore coinvolti nell’accordo di
programma;
3. della copertura
finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti
nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi
propri;
4. della durata e
dei tempi di realizzazione;
5. della
metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.
3. I piani territoriali di intervento, articolati in
progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla Regione dai Comuni
tramite la Provincia completi del piano economico e dell’accordo di programma
stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di
programma con i soggetti del terzo settore.
Art. 8(Finanziamenti) 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal
bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di
finanziamento come segue:
a. 4/10 in base alla popolazione
residente;
b. 6/10 in base alla popolazione minorile
residente.
2. La Giunta regionale riserva una quota delle risorse
disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la realizzazione di
programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per
l’infanzia e l’adolescenza.
3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità
di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione
delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica
dell’efficienza e dell’efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi
gli enti locali, compresi i Comuni riservatari delle quote del 30 per cento del
fondo di cui alla l. 285/1997.
4. La Giunta regionale, nell’assumere le determinazioni di
cui al comma 3, dovrà prevedere che:
a. gli enti locali, assicurando la partecipazione delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani
territoriali d’intervento mediante accordi di programma in particolare con i
Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di
giustizia minorile competenti per territorio;
b. i piani territoriali siano triennali e articolati in
progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e
indicazione della copertura finanziaria;
c. il termine di presentazione dei piani d’intervento da
parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dalla data di
adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti
territoriali;
d. siano valutati prioritariamente piani d’intervento
presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell’art.1 della l.
285/1977;
e. sia incentivata l’attuazione dei progetti in forma
associata tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso
distretto socio-sanitario.
5. La Regione, sentita la Commissione consultiva per i
problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, approva e finanzia i progetti,
presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la
Commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e il parere
s’intende comunque acquisito entro i successivi venti
giorni.
6. I fondi assegnati e non utilizzati all’interno di un
ambito possono essere destinati a finanziare i progetti di altri
ambiti.
Art. 9(Norma
finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge
si fa fronte con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 786000,
ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio
previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5
miliardi.
2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è
modificata come segue: Assegnazione statale per l’infanzia e l’adolescenza –
legge 285/1997 e legge 451/1997 – Entrate vincolate.
3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è
modificata come segue: Spese del fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
– Fondi vincolati – legge 285/1997 e legge 451/1997.
4. La declaratoria del capitolo di spesa 781030 è
modificata come segue: Contributi regionali per interventi in favore dei minori
- Legge in corso di approvazione – Fondi del bilancio
autonomo.
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