Legge Regionale 24 febbraio 1999, n. 12 Riordino delle Comunità montane.
TITOLO 1
ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge, in attuazione delle
disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle
autonomie locali” e nella legge 31 gennaio 1994, n.97 “Nuove disposizioni per le
zone montane”, disciplina l’ordinamento, i compiti e il funzionamento delle
Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della
Regione.
2. La Regione, ai sensi dell’art. 44 della
Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi
nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante
idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale
delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione
e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi
strategici stabiliti dall’Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione
regionale e dalla pianificazione provinciale.
Art. 2(Natura delle
Comunità montane) 1. Le Comunità montane sono enti locali
costituiti con legge regionale, ai sensi dell’art.28 della legge n.142 del 1990,
tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani classificati parte
integrante del sistema geografico e socio-economico di una zona omogenea della
stessa provincia, allo scopo di:
a) promuovere la valorizzazione delle zone
montane;
b)
eliminare gli squilibri di natura economico-sociale e civile tra i territori
delle Comunità montane e il resto della regione;
c) provvedere all’esercizio associato delle funzioni
comunali;
d)
esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di
recepimento della legislazione statale e dalle modifiche
costituzionali;
e)
esercitare le funzioni a esse delegate dalla Regione e/o dall’Amministrazione
provinciale;
f) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni
associati.
2. Le Comunità montane operano in ciascuna
delle zone omogenee di cui all’art.3 della presente legge.
3. Non possono far parte delle Comunità
montane i Comuni con popolazione superiore a
40 mila abitanti.
4. L’esclusione di cui al comma 3 non priva
i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la
montagna stabiliti dalla Unione europea o da leggi statali e
regionali.
5. Le indennità di carica per gli
amministratori delle Comunità montane sono stabilite ai sensi dell’art.31 della
legge 25 marzo 1993, n.81.
6. L’eventuale spesa graverà sul bilancio
delle Comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti previsti dall’art.
27 della presente legge.
Art. 3(Costituzione
delle zone omogenee) 1. I territori montani della Regione sono
quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di
entrata in vigore della legge n.142 del 1990 ed espressamente identificati con
la legge regionale 5 settembre 1972, n.9 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. I
territori di cui al comma 1, nel
rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell’art. 28 della legge n. 142 del 1990, sono ripartiti, in base ai criteri di
unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone
omogenee:
A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni
di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S.Angelo, Peschici,
Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis,
Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;
B1- Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali,
comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta
Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola,
Volturara Appula, Volturino;
B2- Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali,
comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino,
Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito,
Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta
Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia;
C1- Zona omogenea della Murgia barese nord
occidentale, comprendente i comuni di Gravina di Puglia, Minervino Murge,
Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto;
C2- Zona omogenea della Murgia barese sud orientale,
comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del
Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle;
C3- Zona omogenea della Murgia tarantina,
comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola,
Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.
3. In
applicazione dell’art. 28, comma 3, della legge n.142 del 1990, in considerazione della omogeneità con i
territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del
sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso
nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è
inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di
Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia
tarantina.
4. Tra i Comuni il cui territorio ricade in
ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità
montane:
a) Comunità montana del Gargano;
b)
Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali;
c)
Comunità montana dei Monti Dauni meridionali;
d) Comunità montana della Murgia barese nord
ovest;
e)
Comunità montana della Murgia barese Sud est;
f)
Comunità montana della Murgia tarantina.
Art. 4(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità
montane) 1. La variazione delle zone omogenee di cui
all’art.3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all’art. 26 e
consultazione degli enti e organismi interessati, con legge
regionale.
2. Le leggi
regionali che nell’ambito dei territori montani istituiscono nuovi Comuni
o modificano le circoscrizioni dei Comuni esistenti, ai sensi dell’art.11 della
legge n.142 del 1990, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità
montane.
Art. 51. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 28, comma 4,
della legge n.142 del 1990, individua nell’ambito di ciascuna Comunità montana,
con provvedimento legislativo e secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche
di territorio al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli
interventi di competenza della Regione e della Comunità montana.
2. A tal fine le Comunità montane, anche
avvalendosi di supporti tecnici e scientifici di altri enti pubblici, nonché di
consulenze esterne, entro novanta giorni dalla data di insediamento del
Consiglio comunitario di cui alla presente legge, formulano adeguate proposte in
merito alla Giunta regionale, che tengano conto in particolare dell’andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione
agricola del suolo, della presenza e della qualità dei servizi, nonché di quello
ecologico e dei conseguenti rischi ambientali della zona di
competenza.
Art. 6(Funzioni) 1. Le Comunità montane, anche riunite in
Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i
comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una
Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato
e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.
In particolare:
a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali
e/o svantaggiate stabiliti dall’Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli
interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell’art.1,
comma 5, della legge n.97 del 1994;
b) esercitano le
funzioni dei Comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere
ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell’art.11 della
legge n.97 del 1994;
c) esercitano le
altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o delegate dalla
Provincia o dalla Regione;
d) realizzano le
proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del
piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
e) definiscono, nel
quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del
territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla
contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e di tutela dell’ambiente
e la crescita economica, civile e sociale delle
popolazioni;
f) realizzano le
infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a
costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
g) concedono
contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte
alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova
economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo
sostenibile;
h) in caso di
istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o è
parte di quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla
Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.
2. La Regione attribuisce o delega alle
Comunità montane funzioni nei settori dell’agricoltura, della forestazione,
della difesa del suolo e di tutti gli altri settori che, per effetto del
riassetto costituzionale e del trasferimento delle competenze dallo Stato alle
Regioni disciplinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai decreti legislativi
attuativi della medesima, verranno attribuiti alle
Regioni.
3. La Regione può delegare ulteriori
funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di
particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti
istituzionali nell’ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle
Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su
proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità
montane, provvede la Giunta regionale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro
unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle Comunità montane,
anche in attuazione delle norme di cui all’art.3 della legge n.142 del 1990,
della legge n.97 del 1994, della legge n.59 del 1997 e dei decreti legislativi
attuativi della medesima secondo le procedure di cui al successivo art.
7.
6. Ai fini di cui al presente articolo, la
Comunità montana:
a) adotta e attua il piano pluriennale di sviluppo
economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate al comma
1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori
pubblici e privati, singoli o associati;
b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e
programmi annuali operativi di esecuzione del piano di
sviluppo;
c) promuove la costituzione e sostiene, con il concorso
finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni
agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni
e ad altri soggetti pubblici e privati;
d) promuove, anche in associazione con altre Comunità
montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all’art.9 della
legge n.97 del 1994;
e) stipula convenzioni, accordi di programma e di
collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di
cui all’art.22 della legge n.142 del 1990 e successive
modificazioni.
7. E’ di
competenza delle Comunità montane l’attuazione degli interventi speciali per la
montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui
all’art.1 della legge n. 97 del 1994, finalizzati a ovviare agli svantaggi
naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare
permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista
ambientale, civile, economico e sociale, nonché l’attuazione degli interventi
speciali demandati dall’Unione europea.
Art. 7(Riordino
organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità
montane) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate,
sulla base del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali
montani di cui all’art. 26:
a) provvede al riordino degli organismi associativi, con
riferimento anche all’attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio
1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”;
b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro
unitario delle funzioni delle Comunità montane.
Art. 8(Esercizio
associato di funzioni e gestione associata di servizi) 1. Ove due o più Comuni appartenenti a una
stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi
spettanti o delegate, l’esercizio di queste spetta alla Comunità montana
corrispondente. L’Assemblea della Comunità, su richiesta degli enti interessati,
può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi
degli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge n.142 del 1990.
2. Per la gestione associata di servizi la
Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti
della legge n.142 del 1990, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti
locali ai sensi dell’art. 24 della medesima legge.
3. Trovano applicazione le disposizioni di
cui all’art.11 della legge n.97 del 1994.
Art. 9(Autonomia
statutaria) 1. Le Comunità montane hanno autonomia
statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo Statuto, nell’ambito dei principi
fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per
l’organizzazione dell’ente e, in particolare, deve
prevedere:
a) la sede, lo stemma e il gonfalone della Comunità
montana;
b) gli obiettivi che l’ente intende
perseguire;
c) le attribuzioni e il funzionamento degli organi, delle
commissioni e dei gruppi consiliari;
d) il numero dei componenti la Giunta
comunitaria;
e) l’eventuale elezione ad Assessore di cittadini non
facenti parte del Consiglio, che comunque devono possedere i requisiti di
compatibilità e di eleggibilità con la carica di Consigliere
comunale;
f) l’indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza,
i modi di sostituzione dei Consiglieri, della Giunta e dei suoi componenti;
g) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del
Consiglio comunitario e dei gruppi partecipanti;
h) le modalità per l’adozione e l’attuazione del piano
pluriennale di cui all’art.29 della legge n.142 del 1990 e successive
modificazioni;
i) le forme di collaborazione con altri enti pubblici e
privati;
l) le forme di partecipazione popolare e il diritto di
accesso nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n.142 e della legge 7 agosto
1990, n.241 e successive modificazioni;
m) la regolamentazione dell’istituto del Difensore civico,
in analogia a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 142 del 1990 per i
Comuni e per le province;
n) le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria
dell’ente;
o) le eventuali modalità di finanziamento da parte dei
Comuni membri;
p) l’organizzazione degli uffici e la gestione dei
servizi;
q) le forme di controllo economico interno alla
gestione.
3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio
della Comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del
Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la
maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. Lo Statuto della Comunità montana, dopo
l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, è affisso all’albo
della Comunità montana per trenta giorni consecutivi.
5. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 10(Regolamenti) 1. La Comunità montana disciplina la propria
organizzazione e attività con appositi regolamenti.
2. Entro sei mesi dalla data di approvazione
dello Statuto, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il
regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per
l’organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e
per l’esercizio delle funzioni.
3. A tali effetti i regolamenti, in
applicazione dei criteri stabiliti dallo
Statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti
alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente, in conformità con
quanto previsto dall’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 1990 e successive
modificazioni, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive
modificazioni.
4. Qualora il Consiglio non ottemperi alla
previsione di cui al comma 3 dell’art.9 e a quella del comma 2 del presente
articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il
controllo sostitutivo.
TITOLO 2ORGANI DELLE COMUNITA’
MONTANE
Art. 11(Organi) 1. Sono organi della Comunità
montana:
a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente.
2. Il Presidente e la Giunta esecutiva
restano in carica per la durata del Consiglio comunitario. Possono essere
rieletti consecutivamente una sola volta e comunque non possono ricoprire la
stessa carica per più di dieci anni.
Art. 12(Consiglio) 1. Il Consiglio comunitario è composto dai
rappresentanti dei Comuni membri, eletti
dai rispettivi Consigli comunali
nel proprio seno.
2. Ciascun Comune è rappresentato dal
Sindaco o suo delegato e da due consiglieri, uno di maggioranza e uno di
minoranza, intendendo come tali la maggioranza e la minoranza determinatasi a
seguito della consultazione elettorale. Al fine di evitare reciproche
interferenze nel voto, si procede con votazione separata e con voto limitato ad
uno, fra i consiglieri eletti nella lista o nelle liste che sono risultate
maggioranza nella consultazione comunale e tra quelli eletti nella lista o nelle
liste che sono risultate minoranza nella consultazione
comunale.
3. Ciascun Consiglio comunale, ogni
qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi
all’insediamento del Consiglio stesso, provvede all’elezione dei rappresentanti
in seno al Consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge,
sono inviati al Presidente della Comunità montana, che provvede all’insediamento
della nuova Assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre
quarti dei componenti della stessa.
4. Qualora al momento dell’insediamento non
risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente
integrato per iniziativa del Presidente della Comunità montana, in seguito al
ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche nel caso
di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze
dei Comuni interessati dalle elezioni stesse.
6. I singoli membri del Consiglio
comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di
consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla
legge.
7. Nel caso di scioglimento anticipato di un
Consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall’art. 39 della legge n. 142
del 1990 e successive modificazioni, i rappresentanti eletti dallo stesso nel
Consiglio comunitario restano in carica fino all’insediamento dei nuovi
rappresentanti eletti dal Consiglio comunale rinnovato. In tal caso il
Commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il Sindaco nel Consiglio
della Comunità montana.
8. Nei casi diversi da quelli di cui
all’art. 39 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, il
Commissario straordinario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a
consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli
sono decaduti dall’esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge
espressamente richiede la qualità di consigliere, con sostituzione del Sindaco
nel Consiglio della Comunità montana da parte dello stesso Commissario
governativo.
9. Le persone così nominate durano in carica
finchè non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi
Consigli.
10. La prima seduta del nuovo Consiglio è
presieduta dal consigliere più anziano di età fino all’elezione del
Presidente.
11. Lo Statuto disciplina altresì, nell’ambito
della legge, il funzionamento del Consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale,
al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le
modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri
del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla
carica.
Art. 13(Durata in
carica del Consiglio) 1. Il Consiglio comunitario ha la stessa
durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all’atto
dell’insediamento, e comunque dura in carica sino all’insediamento di quello
successivo.
2. Il Consiglio comunitario viene rinnovato
nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la
metà dei Consigli dei Comuni che compongono le Comunità
montane.
3. Alla
scadenza del periodo di cui al comma 1 e nel caso di cui al comma 2 il Consiglio
comunitario si scioglie e tutti i Consigli comunali dei Comuni facenti parte
della Comunità montana designano i propri rappresentanti secondo quanto previsto
dalla presente legge.
4. Nel caso di consultazione elettorale
parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, il Consiglio comunitario
provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati
dai Consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la
nuova composizione del Consiglio comunitario.
5. In caso di decadenza o di cessazione per
qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale
interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente
successiva alla comunicazione della vacanza.
6. I
consiglieri dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro
successori.
7. I Consiglieri decaduti cessano dalla
carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa
di ineleggibilità o di incompatibilità.
Art. 14(Competenze
del Consiglio) 1. Il Consiglio è l’organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo della
Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente
ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell’ente, i regolamenti, l’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b) la pianificazione socio-economica e finanziaria a
carattere generale e/o settoriale;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi;
d) la costituzione e la modificazione di forme
associative;
e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di partecipazione;
f) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di
istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi;
partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di
attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e
alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessione di opera che
non siano previsti espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che,
comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta, del segretario e di altri
funzionari;
g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri
rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito della
Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la
competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai
regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l’obbligo, stabilito
dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e
le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla
elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In
caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 4 dell’art.
19.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da
altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi
a pena di decadenza.
Art. 15(Funzione di
revisione economico-finanziaria) 1. Le funzioni di revisione
economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti,
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli
iscritti all’albo dei Dottori commercialisti, nominato a maggioranza dei
componenti del Consiglio e due come componenti, scelti tra gli iscritti all’albo
dei Dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati a maggioranza dei
componenti del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica
tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola
volta.
3. Il Collegio dei revisori, nei modi e con
le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal
regolamento:
a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di
indirizzo e controllo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell’ente;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
di gestione dell’ente;
d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo;
e) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
Art. 16(Giunta
esecutiva) 1. La Giunta esecutiva è formata dal
Presidente della Comunità montana e da un numero di componenti stabilito dallo
Statuto e comunque non superiore a quello previsto dall’art. 33 della legge n.
142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, per un Comune avente
popolazione pari a quella di tutti i Comuni ricompresi nell’ambito territoriale
della Comunità medesima. In sede di prima applicazione e fino all’approvazione
dello Statuto la Giunta esecutiva è formata dal Presidente e da un numero di
assessori pari a quello previsto dall’art. 33 della legge n. 142 del 1990 per un
Comune avente popolazione pari alla somma delle popolazioni di tutti i Comuni
facenti parte della Comunità montana.
2. Il Consiglio elegge nella sua prima
seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente e la lista della
Giunta comunitaria. L’elezione avviene con votazioni distinte. La lista
della Giunta comunitaria deve riportare
il nome del componente la Giunta incaricato, in caso di assenza o di impedimento
del Presidente, di svolgere le funzioni di Vice Presidente. L’elezione del
Presidente e della Giunta deve avvenire comunque entro sessanta giorni dalla
data di convocazione del primo Consiglio o dalla data in cui si è verificata la
vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle
stesse.
3. Lo Statuto può prevedere l’elezione a
componente della Giunta esecutiva anche di
cittadini esterni al Consiglio, purchè siano iscritti nelle liste
elettorali di un Comune facente parte della Comunità montana e siano in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere
comunale.
4. Il Presidente e la Giunta risultano
eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri
assegnati alla Comunità montana.
5. Al
primo scrutinio la votazione è valida purchè abbiano partecipato almeno i
due terzi dei consiglieri in carica.
6. Per la votazione successiva è sufficiente
la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
7. Le dimissioni del Presidente o di oltre
la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza dell’intera
Giunta esecutiva. La decadenza ha effetto dalla elezione del Presidente e della
nuova Giunta.
Art. 17(Mozione di
sfiducia) 1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, con voto
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità
montana.
2. La mozione deve essere motivata e va
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e deve essere proposta nei confronti dell’intera Giunta;
deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo
Presidente e di una nuova Giunta.
3. La mozione viene messa in discussione non
prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione.
4. L’approvazione della mozione di sfiducia
comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
5. Alla sostituzione di singoli componenti
la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o
cessati dall’ufficio per altre cause, provvede nella stessa seduta il Consiglio
su proposta del Presidente.
Art. 18(Competenze
della Giunta esecutiva) 1. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti
di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al Consiglio e
che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del
Presidente, del segretario o dei funzionari.
2. La Giunta esecutiva svolge azione
propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi
generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attività.
Art. 19(Presidente) 1. Il Presidente rappresenta la Comunità
montana.
2. Il Presidente convoca e presiede la
Giunta esecutiva e, salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio. Il
Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti
giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, con arrotondamento per
difetto, inserendo all’ordine del giorno le questioni
richieste.
3. Il Presidente esercita le funzioni ed
emana gli atti che gli sono attribuiti
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nel caso in cui il Consiglio non effettui
le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lett. h) del
comma 2 dell’art. 14, vi provvede il Presidente, nel termine massimo di quindici
giorni, nell’ambito di un rapporto di leale collaborazione con il Consiglio,
attraverso la conferenza dei Capigruppo consiliari, anche al fine di tutelare i
diritti della minoranza, che dovranno comunque essere rappresentate nei casi in
cui ne corra l’obbligo.
TITOLO 3UFFICI E PERSONALE
Art. 20(Uffici) 1. Ciascuna Comunità montana ha una propria
pianta organica secondo la vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità montane si
applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei
dipendenti dei Comuni.
3. All’ordinamento degli uffici della
Comunità montana si applicano le norme previste dall’art. 51 della legge n. 142
del 1990.
4. Agli oneri relativi al personale
impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono, per quanto di loro
competenza, gli enti deleganti.
Art. 21(Segretario) 1. La Comunità montana ha un segretario
titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per
Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale funzione, presso
la Comunità montana, alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle
direttive impartitegli dal Presidente, sovraintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l’attività; cura
l’attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell’istruttoria delle
deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni
della Giunta e del Consiglio.
3. Lo Statuto e il regolamento possono
prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Si applica alle Comunità montane la
normativa di cui all’art. 53 della legge n. 142 del 1990.
TITOLO 4PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
Art. 22(Piano
pluriennale di sviluppo socio-economico) 1. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento del
Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle
attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito
territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli
obiettivi della pianificazione territoriale di
coordinamento.
2. Il piano individua gli obiettivi e le
priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio,
definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative
ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità
di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97 del 1994.
3. Il piano pluriennale promuove il
coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli
enti che concorrono all’attuazione del piano medesimo.
4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche
ricadenti nell’ambito territoriale della Comunità montana, nell’esercizio delle
rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme
previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di
programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al
piano della Comunità montana.
5. Il piano pluriennale di sviluppo della
Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione
per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta
giorni dall’avvenuta pubblicazione.
6. Il Consiglio, esaminate le osservazioni
ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l’esame e
l’approvazione, alla Provincia.
7. La Provincia approva il piano pluriennale
della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa
verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano
si intende approvato.
8. La Provincia, quando non approva il
piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al Consiglio comunitario con
motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di
settore sovraordinati. Il Consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni
e modificazioni.
9. La procedura disposta dai commi
precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del
piano.
10. Ai fini del coordinamento, la Provincia,
nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle
Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale e, nell’ambito delle proprie disponibilità,
concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità
montana.
Art. 23(Programmi
pluriennali di opere e interventi) 1. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e interventi,
aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in
progetti che dovranno prevedere:
a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di
finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
b) gli obiettivi e i risultati che si intendono
raggiungere;
c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei
compiti istituzionali degli enti locali;
d) i criteri di localizzazione
territoriale;
e) i modi ed i tempi di attuazione.
2. I programmi pluriennali di opere e
interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità montana, sono
trasmessi alla Provincia che, verificatane la congruità con il piano di
sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 29, comma 6, della legge n. 142 del
1990.
3. Tale verifica di congruità viene
considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in
cui i documenti relativi risultano pervenuti alla
Provincia.
Art. 24(Accordi di
programma) 1. Per la
definizione e l’attuazione di opere e di interventi previsti da piani e
programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità,
l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità montana è
autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina
prevista dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990.
Art. 25(Partecipazione al piano territoriale di
coordinamento) 1. La Comunità montana concorre e partecipa,
ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge n. 142 del 1990, all’elaborazione
del piano territoriale di coordinamento della Provincia formulando le
indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.
2. La proposta di piano determina gli
indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via
principale, indica:
a) la localizzazione degli interventi di rilevanza
comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e
collettive e degli impianti tecnologici di interesse
comunitario;
c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio
storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le
autorizzazioni delle trasformazioni d’uso che ne modifichino le strutture e
l’assetto;
d) le destinazioni del territorio in relazione alle
vocazioni prevalenti delle sue parti;
e) le linee di interventi per la sistemazione idrica,
idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque.
3. La Provincia approva il piano di
coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano
della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende
introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di
quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche
stesse.
Art. 26(Consulta
permanente Regione-Enti locali montani) 1. La Regione, nell’ambito delle proprie
competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge
n. 142 del 1990, dalla legge n. 59 del 1997, istituisce la Consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale
organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.
2. Fanno
parte della Consulta:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che
la presiede;
b) il Presidente della Commissione consiliare competente
per la materia degli enti locali;
c) tre Presidenti delle Comunità montane o loro delegati in
rappresentanza di ciascun sistema montuoso pugliese;
d) i Presidenti della delegazione regionale dell’UNCEM,
dell’ANCI e dell’UPP o loro delegati;
e) i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede
le Comunità Montane o loro delegati;
f) un rappresentante dei Comuni fino a mille abitanti,
designati d’intesa fra ANCI e UNCEM;
g) un rappresentante dei Comuni fino a 5 mila abitanti
designati d’intesa fra ANCI e UNCEM;
h) un rappresentante dei Comuni fino a 10 mila abitanti
designati d’intesa fra ANCI e UNCEM;
i) un rappresentante dei Comuni fino a 20 mila abitanti
designati d’intesa fra ANCI e UNCEM;
l) un
rappresentante dei Comuni montani o parzialmente montani superiori a 40 mila
abitanti designati d’intesa fra ANCI e UNCEM;
m) il funzionario regionale responsabile dell’economia
montana o suo delegato con funzioni di segretario.
3. La Consulta nomina un vice Presidente fra
i componenti nominati dagli enti locali montani.
4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e sulla base delle indicazioni
fornite dall’ANCI e dall’UNCEM entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la
Consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.
5. La Consulta è convocata almeno due volte
l’anno dal Presidente della Giunta
regionale, o dall’Assessore competente, se delegato, d’intesa con la
competente Commissione consiliare e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un
terzo dei suoi componenti.
6. La Consulta formula proposte e pareri obbligatori sui
seguenti punti:
a) riordino degli organismi associativi di cui all’art. 7,
lett. a);
b) adozione di leggi e atti regionali di cui all’art. 7,
lett. b);
c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
attribuite agli enti locali montani;
d) relazione annuale sullo stato delle montagne
pugliesi;
e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del
Consiglio e in particolare nelle materie attuative della legge n. 97 del 1994,
della legge n. 59 del 1997 e dei relativi decreti;
f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del
Consiglio regionale ritiene utile sottoporre all’esame della Consulta o
richiesto secondo le procedure del comma 5 del presente
articolo.
7. La sede della Consulta è stabilita presso
la Regione, che ne garantisce il funzionamento.
8. Analoghe consulte possono essere
istituite a livello provinciale.
TITOLO 5FINANZA E CONTABILITA’
Art. 27(Fonti di
finanziamento) 1. La Regione concorre al finanziamento
delle Comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e
2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all’art. 1 della legge 23 marzo 1981, n.
93 e agli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 e delle finalità di cui alla
legge n. 97 del 1994.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è
determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all’art. 1 della legge
n. 93 del 1981, all’art. 2 della legge n. 97 del 1994 e gli altri stanziamenti
statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il Fondo
regionale per la montagna.
3. Il Fondo regionale per la montagna è
alimentato da:
a) i fondi di cui all’art. 1 della legge n. 93 del 1981 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) i fondi di cui all’art. 2 della legge n. 97 del
1994;
c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti
alle Regioni;
d) i fondi previsti dalle leggi regionali e dalle risorse
finanziarie proprie della Regione.
4. Oltre che dal Fondo regionale per la
montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite
da:
a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regione
per l’esercizio di funzioni delegate;
b) fondi dello Stato e dell’Unione europea assegnati
direttamente alla Comunità montana;
c) lasciti e donazioni.
Art. 28(Riparto dei
fondi) 1. Il Fondo regionale per la montagna è
ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti
criteri:
a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Comunità
montane;
b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione
montana delle Comunità comunicata dall’UNCEM e riferita alla più recente
pubblicazione ufficiale;
c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie
territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell’UNCEM.
2. I programmi annuali delle opere e degli
interventi adottati dal Consiglio della Comunità montana e verificati
dall’Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui all’art. 22, sono
trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei
limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a
ciascuna Comunità montana.
Art. 29(Gestione
finanziaria e contabile) 1. Alla
gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano le norme
previste dagli artt. 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990.
TITOLO 6NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30(Controlli) 1. Il controllo preventivo di legittimità
sugli atti della Comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni
di cui al Capo X della legge n. 142 del 1990, all’art. 17, commi 33 e seguenti,
della legge 15 settembre 1997, n. 127 e successive modifiche, nonché della
normativa regionale in materia.
2. Il controllo sugli organi viene
esercitato secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 142 del
1990 e successive modifiche.
Art. 31(Definizione
rapporti – Nomina Commissari) 1. Il Presidente della Giunta regionale
procede con decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla nomina di Commissari, nelle persone dei Presidenti
pro-tempore delle Comunità montane interessate, e dei sub-commissari, per
regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il
patrimonio e il personale in conseguenza
del riordino delle Comunità montane operato con la presente
legge.
2. I Commissari di cui al comma 1, entro
sessanta giorni dalla nomina, provvedono all’insediamento dei Consigli delle
Comunità montane previsti dalla presente legge e al trasferimento di tutti gli
atti e rapporti della corrispondente Comunità riordinata.
3. In caso di inadempienza trascorsi
sessanta giorni dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale procede alla
nomina di un Commissario ad acta per gli adempimenti di cui al comma
1.
4. Nelle more della nomina dei
Commissari, l’attività amministrativa,
istituzionale e operativa delle Comunità montane continua ad essere curata dagli
organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972, n.
9 e successive modificazioni.
Art. 32(Abrogazione
di norme) 1. Con l’entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) la legge regionale 5 settembre 1972, n.9 “Costituzione
delle Comunità Montane”;
b) il regolamento regionale 18 luglio 1974, n.2 “Esecuzione
della legge regionale 5 settembre 1972, n.9”;
c) la legge regionale 14 aprile 1975, n.34 “Modifica della
legge regionale 5 settembre 1972, n.9”;
d) la legge regionale 25 novembre 1976, n.25 “Modifica
della legge regionale 14 aprile 1975, n.34”;
e) l’art.11 della legge regionale 3 marzo 1978, n.15
“Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione
di un regime di interventi a favore dell’agricoltura di montagna e talune zone
svantaggiate” e successive disposizioni a esso correlate (artt.3, 8 e 9 legge
regionale 29 giugno 1979, n.38 – art.7 legge regionale 9 giugno 1980, n.66 –
art.14 legge regionale 1° febbraio 1982,
n.7;
f) gli artt.20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3
marzo 1978, n.15, così come modificati e/o sostituiti dalle leggi regionali 3
marzo 1978, n.16, 4 settembre 1979,
n.63, 28 gennaio 1980, n.14 e 3 novembre 1982, n.29, ferma la competenza delle
Comunità montane in ordine alla misura dell’indennità compensativa così come
disciplinato dal POP;
g) l’art.10 della legge regionale 29 giugno 1979, n.38
“Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione
in agricoltura”;
h) l’art.11 della legge regionale 17 luglio 1981, n.41
“Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in
attuazione della legge nazionale n.440 del 4 agosto 1978”;
i) gli artt.18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981,
n.54 “Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge
n.984 del 1977, organizzazione e snellimento delle
procedure”;
j) gli artt.1 e 5, comma 2, della legge regionale 3
novembre 1982, n.29 “Indennità compensativa – Modifiche alle leggi regionali
n.15 del 3 marzo 1978 e n.14 del 28
gennaio 1980. Delega delle funzioni alle
Comunità montane”;
k) la legge regionale 25 giugno 1983, n.13 “Norme per
l’ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità montane e la
valorizzazione delle zone montane”;
l) l’art.9 della legge regionale 8 giugno 1985, n.60
“Delega ai Comuni e alla Comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale
degli interventi previsti dall’art.18 della legge 14 maggio 1981, n.219” così
come integrato dall’art.2 della legge regionale 10 dicembre 1986,
n.36.
2. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili.
3. Per quanto non previsto nella presente
legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legislazione
sui Comuni.
Data a
Bari, addì 24 febbraio1999
Indice TITOLO I: Ordinamento e ambiti
territoriali
Art. 1 -
Finalità
Art. 2
- Natura delle Comunità
montane
Art. 3
- Costituzione delle zone
omogenee
Art. 4
- Modificazione delle zone
omogenee delle Comunità montane
Art. 5
- -----
Art. 6
- Funzioni
Art. 7
- Riordino organismi associativi
e quadro unitario delle funzioni delle
Comunità
montane
Art. 8
- Esercizio associato di
funzioni e gestione associata di servizi
Art. 9
- Autonomia
statutaria
Art. 10
-
Regolamenti
TITOLO II: Organi delle
Comunità Montane
Art. 11
- Organi
Art. 12
-
Consiglio
Art. 13 -
Durata in carica del Consiglio
Art. 14
- Competenze del
Consiglio
Art. 15
- Funzione di revisione
economico-finanziaria
Art. 16
- Giunta
esecutiva
Art. 17
- Mozione di
sfiducia
Art. 18
- Competenze della Giunta
esecutiva
Art. 19
-
Presidente
TITOLO III: Uffici e
personale
Art. 20
- Uffici
Art. 21
-
Segretario
TITOLO IV: Programmazione
socio-economica e pianificazione territoriale
Art. 22
- Piano pluriennale di sviluppo
socio-economico
Art. 23
- Programmi pluriennali di opere
e interventi
Art. 24
- Accordi di
programma
Art. 25
- Partecipazione al piano
territoriale di coordinamento
Art. 26
- Consulta permanente
Regione-Enti locali montani
TITOLO V: Finanza e
contabilità
Art. 27
- Fonti di
finanziamento
Art. 28
- Riparto dei
fondi
Art. 29
- Gestione finanziaria e
contabile
TITOLO VI: Norme transitorie
e finali
Art. 30
-
Controlli
Art. 31
- Definizione rapporti - Nomina
Commissari
Art. 32
- Abrogazioni di
norme
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