Legge Regionale 25 marzo 1999, n. 13 Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea.
TITOLO 1FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1(Finalità
) 1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, disciplina nella Regione Puglia il
sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con le seguenti
finalità:
a) realizzare un sistema coordinato e integrato di
trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e
delle risorse ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione e dellarticolo 4
della legge 15 marzo 1997, n.59, garantisca le esigenze collettive di mobilità
delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con
quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e
sociale dellintero territorio regionale;
b) perseguire la razionalizzazione e lefficacia della
spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei servizi
tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli
obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) nn.1191/69 e
1893/91;
c) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il
contenimento dei consumi energetici e dei fattori di inquinamento, con
particolare riferimento agli agglomerati urbani.
Art. 2(Definizioni) 1. Nella presente legge si indica con l. 142/1990 la legge
8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs.
158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, con l. 59/1997 la legge 15
marzo 1997, n.59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e con d.lgs.
422/1997 il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422. Gli acronimi utilizzati
sono definiti nel corso del testo.
2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale
(TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione
del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità
terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o
prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni, con
offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a
particolari categorie. I servizi di
TPRL sono effettuati con modalità
ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dellarticolo 20. Non sono
servizi di TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti
prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in
servizio di noleggio con conducente ai sensi dellarticolo 82, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Si definisce “linea” lunità elementare di TPRL
individuata:
a) dai centri serviti,
b) dal percorso,
c) dal programma di esercizio,
d) dalla finalità della domanda di trasporto
prevalentemente soddisfatta.
4. Si definisce
“rete” linsieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri,
caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o
più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi
di trasporto.
5. Si definisce
“bacino” linsieme di più reti aventi in comune i poli di
attrazione.
6. I servizi di TPRL
si distinguono:
1) in
relazione al modo del trasporto, in:
a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a
trazione meccanica;
b) tramviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su
sede fissa
promiscua;
c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione
elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro
sistema;
d) metropolitani, effettuati con veicoli a guida vincolata
su sede fissa protetta e con frequenti
fermate;
e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su
sede fissa protetta con esclusione dei
servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero
dei trasporti e della navigazione ai sensi dellarticolo 3 del d.lgs.
422/1997;
f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per
cabotaggio nellambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di
terminali ferroviari;
g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei
laghi;
h) aerei, effettuati con aeromobili nellambito della
regione;
i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai
punti precedenti;
2) in
relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto,
in:
a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche
appartenenti a particolari categorie,
per esigenze di mobilità a carattere continuativo;
b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati
periodi dellanno;
c) gran turismo, per trasporto di viaggiatori con veicoli
“gran turismo” per prevalenti esigenze di turismo a carattere
ricorrente;
d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a
carattere temporaneo connesse a predeterminati eventi particolari, di durata non
superiore a un mese.
7. I servizi
automobilistici si distinguono:
1) in relazione alle caratteristiche dellambiente in cui
si svolgono e della domanda di mobilità, in:
a) urbani, se si svolgono nellambito di centri urbani
senza soluzione di continuità abitativa
e con frequenti fermate;
b) suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi percorsi e
frequenti
fermate;
c) interurbani, se collegano più centri con percorsi senza frequenti
fermate;
2) in relazione allambito amministrativo in cui si
svolgono, in:
a) comunali,
se collegano centri
appartenenti allo stesso comune, anche con percorsi
interessanti, senza fermate, territori di comuni
limitrofi;
b) provinciali o metropolitani, se collegano centri
appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi
interessanti, senza fermate, territori di province o regioni
finitime;
c)
interprovinciali, se
collegano centri appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti,
senza fermate, territori di regioni finitime;
d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche
ad una regione finitima, con prevalenza di
percorso nella regione Puglia.
TITOLO 2COMPETENZE E
RISORSE
Art. 3(Ripartizione
delle competenze) 1. I Comuni
esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con
esclusione di quelle che richiedono lesercizio unitario a livello regionale di
cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e
filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.
2. Le Province e, ove istituita, la città metropolitana
esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di
quelle che richiedono lesercizio unitario a livello regionale di cui al comma
3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari, filoviari e
lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.
3. La Regione
esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di
trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti
agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse
nazionale ai sensi dellarticolo 3 del d.lgs.422/1997, nonchè le seguenti
funzioni che richiedono lesercizio unitario a livello
regionale:
a) individuazione
degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasportomediante la
redazione del piano regionale
trasporti;
b) definizione dei servizi minimi di cui allarticolo 5 e
ripartizione delle risorse sullabase dei
criteri di cui allarticolo 4;
c) programmazione degli investimenti nel settore del
trasporto, tramite gli accordi di programma di cui allarticolo 9 ed i programmi
regionali degli investimenti di cui allarticolo 10;
d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del titolo
VI della presente legge;
e) definizione dei criteri di aggiudicazione delle gare per
laffidamento dei servizi di TPRL;
f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi
dellarticolo 25;
g) definizione dei criteri per la quantificazione degli
importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione
annuale;
h) definizione dei criteri per la quantificazione degli
organici del personale occorrente per leffettuazione dei servizi di
trasporto;
i) definizione dei criteri per la riduzione
dellinquinamento derivante dal trasporto nellambito delle linee guida e dei
principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi dellarticolo 4 del
d.lgs.422/1997;
l) concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dellarticolo 105, lettera h), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
m) vigilanza generale sullesercizio dei servizi di TPRL e
monitoraggio degli indicatori di
efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
n) esercizio dei
poteri sostitutivi di cui allarticolo 26.
4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le
funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di propria
competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31
gennaio 1994, n.97 e dellarticolo 25 della l.142/1990 e compresi nei propri
ambiti territoriali, osservando i principi di cui allarticolo 4, comma 3, della
l. 59/1997 ed in particolare quello di sussidiarietà e di
adeguatezza.
5. La Regione, fatte salve le funzioni che richiedono
lesercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali le funzioni di
programmazione e di amministrazione agli stessi non attribuite ai sensi dei commi 1 e 2, osservando i principi di cui
allarticolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quello di
sussidiarietà e di adeguatezza. La
delega è disposta in favore dellente locale nel cui ambito risiede la quota
prevalente dei cittadini interessati alla mobilità soddisfatta dai servizi
delegati.
Art. 4(Ripartizione
delle risorse) 1. A decorrere dallesercizio 1999 la Regione costituisce
annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT) destinato allesercizio e agli
investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo
Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e da risorse proprie.
2. Il FRT è
articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio
regionale:
a) interventi per lesercizio dei servizi automobilistici,
tramviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli
oneri relativi ai servizi minimi di cui allarticolo 5 e del tasso programmato
di inflazione;
b) interventi per lesercizio dei servizi ferroviari e
metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai
sensi dellarticolo 20 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli artt. 8 e
9 del medesimo decreto legislativo;
c) interventi per lesercizio dei servizi marittimi e
aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo
Stato per i servizi di cui allarticolo 10 del d.lgs.
422/1997;
d) interventi per gli investimenti nel settore dei servizi
di cui alla lettera a), finanziato con risorse regionali, statali o
comunitarie;
e) interventi per gli investimenti nei settori di cui alle
lettere b) e c), finanziato con risorse regionali, statali o
comunitarie;
f) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio
di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, finanziato con
risorse regionali.
3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le
risorse per lesercizio delle funzioni in capo alla Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti
locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui allarticolo 5
attribuiti alla competenza di ciascun ente locale ed è revisionato annualmente con i criteri di cui
allarticolo 21. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente
entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione
provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si
riferiscono, da conguagliare successivamente allapprovazione del bilancio
regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme
destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite
dalla Regione.
Art. 5(Servizi
minimi) 1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al
comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti allarticolo 16 del d.lgs.
422/1997, con lobiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente
rapportati alla effettiva domanda di trasporto. In particolare, i servizi minimi
di trasporto interurbano non possono comprendere servizi per i quali sia
accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa se
trattasi di servizi automobilistici di linea, trenta viaggiatori per corsa se
trattasi di servizi ferroviari. I
servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i Comuni
con popolazione superiore a quindicimila
abitanti risultanti dallultimo censimento ufficiale, fatti salvi i Comuni
minori già dotati di servizi di
trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge, e la loro
percorrenza annua chilometrica è
rapportata alla loro popolazione nella misura massima che si ottiene
elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento. La predetta
misura è maggiorata del 70 per cento per i Comuni capoluoghi di provincia e di
un numero di chilometri pari al numero degli abitanti per gli altri Comuni con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Le eventuali eccedenze dei
servizi urbani esistenti rispetto ai suddetti parametri sono assorbite in un
periodo pluriennale stabilito dalla Giunta regionale.
2. Per la determinazione dei servizi minimi lAssessore
regionale ai trasporti elabora una
proposta e indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di
trenta giorni tramite lettera raccomandata:
a) le Province, i Comuni capoluogo, le rappresentanze
regionali dellUPI, dellANCI e dellUNCEM, ai fini dellintesa con gli enti locali di cui
allarticolo 16, comma 2, del d.lgs. 422/1997;
b) le associazioni dei consumatori che comunichino
allAssessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio
regionale;
c) le organizzazioni sindacali confederali e federali del
settore del trasporto;
d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone
presenti sul territorio regionale;
e) la società Ferrovie dello Stato.
I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni
e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei
successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni
e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della
programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta
provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi di TPRL, che
sottopone allesame della competente Commissione consiliare permanente. La
Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della Commissione
consiliare è vincolante nel caso che
lintesa con gli enti locali non sia stata raggiunta con le modalità di cui
allarticolo 14 bis, comma 2, della l. 241/1990.
Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, la
Giunta regionale adotta in ogni caso il
provvedimento di definitiva determinazione dei servizi
minimi.
3. La determinazione dei servizi minimi può essere
effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e resta in vigore fino a
nuova determinazione o modifica, da effettuare con le modalità di cui al comma
2.
4. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi
gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri
restano a carico dei bilanci comunali.
Art. 6(Servizi
aggiuntivi) 1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, queste
ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi
dellarticolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n.97, possono istituire,
nellambito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli
definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei
propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con
gli obiettivi della programmazione regionale.
2. Lintesa di cui al
comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di
quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta,
decorso il quale si prescinde dallintesa.
3. Per listituzione di servizi aggiuntivi ai sensi del
comma 1 gli enti locali possono utilizzare, oltre alle risorse proprie, quelle
attribuite dalla Regione ai sensi dellarticolo 4, comma 3,
che risultino disponibili dopo lespletamento delle gare di cui
allarticolo 18 per la concessione dei servizi minimi o per ristrutturazioni
riduttive dei servizi minimi di competenza, anche con trasformazioni in servizi
speciali ai sensi dellarticolo 20.
TITOLO 3PROGRAMMAZIONE
Art. 7(Piano
regionale trasporti) 1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento
programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio
territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli
altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del
trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo
socio-economico. Il PRT è aggiornato di
norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dallOsservatorio
per la mobilità di cui allarticolo
27.
2. Il PRT è
articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di
persone che di merci, e definisce in particolare:
a) lorganizzazione generale dei servizi di trasporto e
delle relative infrastrutture;
b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione
degli obblighi di servizio pubblico di cui allarticolo 2 del regolamento (CEE)
n.1191/69;
c) i criteri di
individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi lefficienza
economica, lefficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale, nel rispetto
del principio del minimo costo per la collettività di cui allarticolo 3 del
regolamento (CEE) n.1191/69;
d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei
servizi;
e) i criteri di
individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei
servizi;
f) i criteri per la riduzione della congestione e
dellinquinamento ambientale;
g) i criteri per leliminazione delle barriere e lo
sviluppo della mobilità dei soggetti
disabili;
h) il sistema di
monitoraggio dei servizi di trasporto.
3. LAssessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche
di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la
proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in
particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi
dellarticolo 11.
4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente
approvata dalla Giunta regionale e quindi trasmessa al Consiglio regionale per
la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al
PRT. La proposta e le approvazioni
possono riguardare anche singoli piani settoriali.
Art. 8(Piano
triennale dei servizi) 1. Il piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi
dellarticolo 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e nellambito degli obiettivi del
PRT, è articolato in piani settoriali e intersettoriali e
definisce:
a) linsieme dei servizi istituiti, con indicazione dei
servizi minimi di cui allarticolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi
istituiti dagli enti locali ai sensi dellarticolo 6;
b) lorganizzazione dei servizi con individuazione delle
reti e dei bacini di cui allarticolo 2 e degli enti locali rispettivamente
competenti ai sensi dellarticolo 18, comma 6;
c) i servizi speciali ai sensi dellarticolo
20;
d) le risorse destinate allesercizio dei servizi minimi e
la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;
e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli
artt. 9 e 10;
f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi
del titolo VI della presente legge.
2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta
regionale, previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dellarticolo
5, comma 2, e sentite le competenti Commissioni consiliari, anche con separati
provvedimenti riguardanti singoli piani settoriali. Per i servizi
automobilistici il PTS è approvato entro il 30 giugno
2000.
Art. 9(Accordi di
programma per gli investimenti) 1. Nellambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione
promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con
soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore
della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in
particolare:
a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli
riguardanti lintermodalità e la salvaguardia
dellambiente;
b) i soggetti coinvolti e i loro
compiti;
c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a
carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
d) i tempi di realizzazione e il periodo di
validità;
e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei
soggetti privati coinvolti.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi
dallAssessore ai trasporti che indice apposita conferenza dei servizi ai sensi
della l. 241/1990 e successive modificazioni. Gli accordi di programma sono
approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare
permanente e previa ratifica da parte degli organi collegiali degli enti locali
interessati.
3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di
trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti
finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi
possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il
riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei
maggiori oneri connessi alla congestione.
Art. 10(Programmi
regionali di investimenti con risorse vincolate) 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, approva, su proposta dellAssessore ai trasporti, programmi
regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o
comunitarie vincolate allacquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per
lesercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione
dei contributi da accordare ai
soggetti gestori. I contributi sono
riconosciuti nella misura massima dell85 per cento del costo riconosciuto
ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.
2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta
regionale rilascia alle imprese di
trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine
non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la
revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. Lerogazione
dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati
entro il termine di validità, nella misura dell85 per cento della spesa
sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite
ammissibile.
3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e
destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la
durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei
contributi:
a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di
TPRL;
b) alienazione subordinata
alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa
restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel
rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta.
Limpresa alienante è
esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore
dellimpresa acquirente, nel caso in cui questultima eserciti servizi di
T.P.R.L. in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene
alienato. Il prezzo di vendita Vx viene stabilito con la seguente formula in
funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del
valore Vo, al momento della alienazione, del medesimo bene nuovo, o di altro
equivalente:
Vx = Vo [1 - 0,18x + 0,009
x2], per x minore di 10 anni;
c) nel caso di
perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale,
non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve
restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera
b).
4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e
destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli
analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei
medesimi beni.
Art. 11(Piani
provinciali di bacino) 1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in
dettaglio:
a) i programmi di esercizio con relativi orari dei servizi
minimi di cui allarticolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi
istituiti ai sensi dellarticolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi
dellarticolo 20;
b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera
a);
c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi
del titolo VI della presente
legge;
d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dellarticolo
26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dellarticolo 13 della legge
regionale 18 marzo 1997, n.10.
2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita
conferenza dei servizi indetta dallAssessore provinciale ai trasporti con le
modalità di cui allarticolo 5, comma 2, e sono approvati dal Consiglio
provinciale, previa intesa con la Regione. Lintesa è espressa dalla Giunta
regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro
il termine massimo di quarantacinque giorni dallacquisizione della formale
richiesta, decorso il quale si prescinde dallintesa.
3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta
provinciale con le medesime modalità del comma 2.
Art. 12(Piani urbani
del traffico) 1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai
sensi dellarticolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai Comuni di cui al decreto del
Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996.
2. I Comuni di cui al
comma 1 trasmettono preventivamente il PUT da adottare alla Regione e
alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria
programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque
giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
3. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dellarticolo
26, comma 3, della l. 104/1992 e dellarticolo 13 della l.r.
10/1997.
TITOLO 4GESTIONE DEI
SERVIZI
Art. 13(Obiettivi
generali) 1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei
servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:
a) introdurre elementi di periodico raffronto
concorrenziale tra i soggetti erogatori
dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti
monopolistici;
b) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle
caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere
gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei
regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91;
c) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e
amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
d) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei
servizi e le forme associative gestionali che migliorino lefficienza,
lefficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione può partecipare solo con quote minoritarie a
società o consorzi per la gestione di servizi di TPRL.
Art. 14(Forme di
gestione) 1. I servizi di TPRL, ai sensi delle disposizioni degli
articoli. 22 e 25 della l. 142/1990 e dellarticolo 18 del d.lgs. 422/1997, sono
gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia
direttamente dallente locale competente, quando il complesso dei servizi di
trasporto risulti di modeste dimensioni, individuabili in un numero di addetti
non superiore a venticinque unità ;
b) per affidamento
diretto degli enti locali competenti a:
1) aziende
speciali costituite ai sensi dellarticolo 22, comma 3, lettera c), della
l.142/1990 e consorzi costituiti ai sensi dellarticolo 25 o trasformati ai sensi dellarticolo 60 della medesima l.
142/1990;
2) società per
azioni o a responsabilità limitata che
risultino costituite ai sensi dellarticolo 22, comma 3, lettera e), della
l.142/1990, come modificato e integrato dallarticolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498 e dallarticolo 17, comma 58, della l.
127/1997;
c) per
concessione da parte
della Regione o dellente locale
competente ai sensi dellarticolo 22, comma 3, lettera b) della l.142/1990 e degli artt. 17 e 18 della
presente legge;
d) per
autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui allarticolo
20.
Art. 15(Gestioni in
economia) 1. Le gestioni in economia di cui allarticolo 14, lettera
a), sono disciplinate da regolamenti
approvati dagli enti locali competenti che definiscono in
particolare:
a) i servizi offerti,
con indicazione dei programmi di esercizio;
b) le tariffe del
trasporto;
c) il materiale
rotabile in dotazione;
d) le risorse destinate dallente gestore a copertura dei
disavanzi e a compensazione di minori entrate per eventuali agevolazioni
tariffarie accordate.
2. I Comuni dotati di gestioni in economia di servizi di
trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono
la cessazione delle medesime gestioni
entro il termine del 31 dicembre 2002. A tal fine i predetti Comuni, ove
non intendano concedere a terzi, con le procedure concorsuali di cui
allarticolo 18, i servizi in economia,
possono in alternativa affidarli direttamente a società costituite ai sensi
dellarticolo 22, lettera e), della l.142/1990 per un periodo non superiore a
tre anni, decorso il quale i servizi devono essere riaffidati in concessione con
le procedure concorsuali. Decorso il termine del 31 dicembre 2002, cessa ogni
intervento contributivo regionale per investimenti in favore delle predette
gestioni in economia non ancora trasformate. In ogni caso, i relativi servizi
potranno essere considerati nei servizi minimi di cui allarticolo 5
subordinatamente allacquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse
già a carico dei bilanci comunali.
3. Alle gestioni in economia di cui al comma 2 è fatto
divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di
entrata in vigore della presente legge, intendendosi per bacino larea
geografica in cui si svolgono i servizi gestiti in
economia.
Art. 16(Gestioni in
affidamento diretto) 1. Le gestioni in affidamento diretto di cui allarticolo
14, lettera b), devono essere regolate da contratti di servizio stipulati entro
il termine del 30 giugno 2000, con i contenuti di cui allarticolo 21, tra gli
enti locali affidanti ed i soggetti affidatari.
2. Alle gestioni in affidamento diretto è fatto divieto di
ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in
vigore della presente legge. È vietata
listituzione di nuove gestioni in affidamento diretto da parte degli
enti locali anche per servizi già esercitati in altre forme. Linosservanza
delle predette disposizioni comporta lesclusione dai servizi minimi di cui
allarticolo 5 dei servizi affidati in ampliamento o con nuove gestioni in
affidamento diretto.
3. Nel caso in cui le esistenti gestioni in affidamento
diretto producano per due anni consecutivi disavanzi di esercizio eccedenti i
corrispettivi contrattuali per almeno il 10 per cento, è fatto obbligo agli enti
locali competenti di concedere a terzi, previa revisione dei contratti in
essere, quote dei servizi già affidati
alle gestioni medesime. Dette quote, individuate in rapporto allentità
complessiva dei servizi affidati sulla base della percentuale di eccedenza dei
disavanzi gestionali rispetto ai corrispettivi, sono concesse con le procedure
concorsuali di cui allarticolo 18 e con prescrizione di integrazione tariffaria
con i restanti servizi in affidamento. Linosservanza della predetta
disposizione comporta lesclusione dai servizi minimi di cui allarticolo 5 dei
servizi affidati per la quota percentuale come sopra
determinata.
4. Ai sensi
dellarticolo 18, comma 3, del d.lgs. 422/1997, la Regione e gli enti locali,
allo scopo di incentivare il riassetto organizzativo delle gestioni in economia,
delle aziende speciali o dei consorzi, possono affidare per un periodo
transitorio i servizi già gestiti nelle predette forme direttamente a società
per azioni o a cooperative, anche tra i dipendenti, derivanti dalla
trasformazione delle predette gestioni in economia, aziende speciali o
consorzi. Il periodo transitorio ha la
durata massima di tre anni a decorrere dalla data della trasformazione, che
comunque non deve avvenire in data posteriore al 31 dicembre 2000. La medesima
disposizione si applica nei confronti delle società già costituite con la
partecipazione della Regione e degli enti locali, per le quali il periodo
transitorio decorre dal 1° gennaio 2001.
Decorso il periodo transitorio di affidamento diretto, i servizi devono
essere affidati in concessione con le procedure concorsuali di cui allarticolo
18.
Art. 17(Concessioni
per la gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture
ferroviarie) 1. La concessione è latto amministrativo con il quale
lente concedente conferisce la propria facoltà di erogare servizi di trasporto
pubblico o di gestire infrastrutture ferroviarie ad un soggetto di diritto
privato dotato di personalità giuridica, regolandone il rapporto con il
contratto di servizio di cui allarticolo 21.
2. Le concessioni sono rilasciate dalla Regione o dallente
locale, secondo le competenze ai sensi dellarticolo 3 e dellarticolo 18, comma
6, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di
idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e
individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo
18.
3. Le concessioni di servizi di TPRL
sono:
a) provvisorie, quando sussistono necessità di verifica dellinteresse pubblico del
servizio o altre motivazioni connesse allindividuazione delle reti di cui
allarticolo 18, comma 6, della durata non superiore ad un anno, revocabili in
ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più di tre volte;
b) definitive, della
durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani,
ferroviari e marittimi di cui allarticolo 2, comma 6, punto
1).
4. Le concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale sono rilasciate dalla Regione ai sensi
dellarticolo105, lettera h), del d.lgs.
112/1998 e sono provvisorie o definitive, con durate pari a quelle di cui al
comma 3, lettere a) e b).
Art. 18(Procedure
per il rilascio delle concessioni ) 1. Le concessioni per la gestione di servizi di TPRL o di
infrastrutture ferroviarie sono rilasciate dagli enti competenti a seguito di
espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dellarticolo 12, lettera b), del
d.lgs. 158/1995. Per le concessioni provvisorie è ammessa la procedura negoziata
preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dellarticolo 11 del
d.lgs.158/1995. Alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni indicate
nel presente comma possono partecipare, ai sensi del combinato disposto dei
decreti legislativi 17 marzo 1995, n.157 e 24 luglio 1992, n.358, imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. Lente concedente istituisce proprio sistema di
qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dellarticolo 15 del
d.lgs.158/1995, stabilendo in particolare i seguenti
requisiti:
a) somma dei valori
della produzione risultanti dagli ultimi due bilanci, comprensivi delle
contribuzioni in conto esercizio, non inferiore alleventuale importo posto a
base di gara o, in assenza, allammontare delle retribuzioni annue del personale
occorrente per la gestione di servizi di trasporto o di infrastruttura
ferroviaria in gara;
b) per i servizi di trasporto automobilistico, quantità
complessiva dei servizi in gara e di quelli eventualmente già gestiti dal
soggetto concorrente non superiore, ai sensi dellarticolo 23, al 20 per cento dei servizi automobilistici
di TPRL della Puglia.
3. Laggiudicazione è fatta con il criterio dellofferta
più vantaggiosa, ai sensi dellarticolo 24, lettera b), del d.lgs.158/1995,
individuata sulla base di elementi di
valutazione prestabiliti dallente concedente in apposito capitolato speciale di
appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) economico, per la valutazione, con punteggio decrescente
nellordine:
1) del ribasso
sullimporto a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio
pubblico;
2) dellofferta
di servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara;
3) dellimpegno
ad effettuare, a richiesta dellente concedente nel periodo di durata della
concessione, eventuali servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara senza maggiori oneri per lente
concedente;
4) dellimpegno a
sub concedere, ai sensi dellarticolo 19,
quote di servizi
ad eventuali precedenti
gestori dei servizi in gara;
b) qualitativo, per la valutazione, con punteggio
decrescente nellordine:
1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico
già esercitati;
2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti,
con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto,
allanzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare, alle loro eventuali
dotazioni per la confortevolezza del viaggio e per il trasporto di
disabili;
3) della eventuale dotazione di impianti fissi utili
allesercizio dei servizi in gara;
4) delleventuale offerta al pubblico di servizi
complementari a quello del trasporto;
5) del sistema di informazione al pubblico dei servizi
offerti.
Ai fini dellaggiudicazione, ai sopra individuati aspetti
economico e qualitativo sono attribuiti punteggi complessivamente uguali. Nel caso che non sia previsto importo a base
di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo
preferenziale, nellordine:
1) il soggetto che
già gestisce, in tutto o in quota
prevalente, il complesso dei servizi in gara;
2) nel caso di
servizi di trasporto ferroviario, il soggetto titolare della concessione per la
gestione della infrastruttura
ferroviaria.
4. Ai sensi dellarticolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da
considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite di
anomalia di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre 1997
nonchè, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti con trasferimento
del personale addetto, il limite del 10 per cento dellimporto a base di
gara.
5. Leventuale importo posto a base di gara per la gestione
di servizi di TPRL è quantificato nella misura massima del disavanzo
standardizzato riferito alla gestione ottimale dei servizi da affidare,
calcolato come differenza tra:
a) il costo ottimale di produzione dei servizi calcolato
sulla base di parametri standard di rigorosa ed efficiente
gestione;
b) i ricavi presunti del traffico, assunti non inferiori
allimporto ottenuto moltiplicando il costo economico standardizzato per il
rapporto tra ricavi e costi stabilito dallente affidante ai sensi dellarticolo
21, comma 2, o del maggiore importo valutato sulla base della presumibile
domanda di trasporto, comunque non inferiore a prestabiliti livelli minimi del
coefficiente di occupazione dei veicoli.
I criteri di calcolo dei disavanzi standardizzati dei
servizi di TPRL sono stabiliti dalla Giunta regionale per ciascuna modalità del
trasporto, sentite le rappresentanze regionali dellUPI, dellANCI, dellUNCEM,
delle organizzazioni sindacali di categoria e delle associazioni delle imprese
di trasporto di persone presenti sul territorio regionale. Nelle concessioni di
servizi per i quali lente concedente individua un rapporto tra ricavi e costi
superiore ad uno, lente medesimo ha diritto ad una compartecipazione ai ricavi
in quota parte prestabilita, esigibile anche in forma anticipata; in tal caso,
il criterio di aggiudicazione della gara di cui al comma 3 tiene conto del
correlato aspetto economico.
6. Le concessioni definitive dei servizi di TPRL sono
rilasciate per ciascuna rete, come definita allarticolo 2, comma 4, sulla base
delle competenze di cui allarticolo 3.
Nel caso di reti di servizi automobilistici, tramviari o
filoviari interessanti territori di più enti locali, lente locale concedente
viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, sulla
base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati allofferta di
trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di
interesse, la concessione della rete viene rilasciata dalla Giunta
regionale.
7. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede
di approvazione del PTS di cui allarticolo 8 e delle sue varianti, tenendo
conto dellassetto della domanda di trasporto e dei raggruppamenti comunali nei
sistemi locali del lavoro definiti
dallISTAT. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale
comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e quelli aventi
esclusiva finalità di adduzione di
traffico alle stazioni ferroviarie.
8. Nellambito della concessione rilasciata per una rete di
servizi automobilistici, lente competente, in relazione a sopravvenute
variazioni della domanda di trasporto, può
disporre, previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di
cui allarticolo 5, comma 2, e secondo le modalità previste nel contratto di
servizio:
a) trasformazioni dei servizi concessi in servizi speciali
ai sensi dellarticolo 20;
b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di
esercizio dei servizi medesimi;
c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi
compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti in
concessioni.
Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai
requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti,
previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, con rilascio di
nuove concessioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
9. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi
di trasporto pubblico deve essere comunicato dallente competente alla Regione
entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. Linosservanza della
predetta disposizione comporta le sanzioni di cui allarticolo 33.
Art. 19(Sub
concessioni) 1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL in concessione o
in affidamento diretto può dare in sub
concessione, previa autorizzazione dellente concedente o affidante nei cui
confronti rimane comunque unico responsabile,
quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei
servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale,
finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub
concessionari sono individuati dal soggetto sub concedente tramite le procedure
concorsuali di cui allarticolo 18, preferendo, a parità di altre condizioni, i
precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È ammessa la trattativa privata previa
valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a 200
milioni di lire, al netto di IVA.
2. Leventuale compensazione è determinata con i criteri di
cui allarticolo 18, comma 5.
Il sub
concedente stipula con il sub concessionario apposito contratto di servizio con
i contenuti di cui allarticolo 21, per quanto
applicabili.
3. Il sub concedente ha facoltà di cedere al sub
concessionario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua
proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli
eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo
1982, n.13 e dellarticolo 10 della presente legge.
4. E’ facoltà dellente concedente o affidante procedere
alla revisione della compensazione del contratto di servizio con il soggetto sub
concedente quando le percorrenze chilometriche dei servizi sub concessi superano
il 5 per cento delle percorrenze chilometriche dei servizi concessi o
affidati.
5. La sub
concessione cessa al cessare per qualsiasi causa della concessione o affidamento
diretto, nonchè per inadempienze del sub concessionario ai sensi dellarticolo
22, comma 2, senza riconoscimento di alcun indennizzo. La sub concessione non
instaura alcun titolo preferenziale per il rilascio di altre concessioni, sub
concessioni o autorizzazioni ai sensi dellarticolo 20.
Art. 20(Autorizzazioni di servizi speciali) 1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici
di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle
ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo VI
della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei
confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:
a) i servizi
occasionali di cui allarticolo 2, comma 6, punto 2), lettera
d);
b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per
il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di
studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi
privi di servizi di linea;
c) i servizi a
chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di
trasporto in aree a domanda debole;
d) i servizi di taxi
collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o
suburbano;
e) i servizi di
trasporto collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria M1
ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere
continuativo o periodico.
2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati
dallente competente ai sensi dellarticolo 4 a
soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lesercizio di
autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale
partecipano i soggetti di cui allarticolo 5, comma 2.
3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei
quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per
corsa, è fatto obbligo allente competente di disporne la trasformazione in
servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. Lente competente può delegare al soggetto
gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione
ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le sub
concessioni dallarticolo 19.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non
superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti
dellarticolo 21, per quanto applicabili.
I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del
soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le
procedure concorsuali previste per le sub concessioni con preferenza, a parità
di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata
di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni
dellarticolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.
5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1,
lettera a), sono autorizzati dallente competente senza previsione di
compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi nè di stipula del
contratto di servizio.
6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali
deve essere comunicato dallente competente alla Regione entro il termine di
quindici giorni dalla sua adozione.
Linosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui
allarticolo 33.
TITOLO 5DISPOSIZIONI
GENERALI PER LESERCIZIO DEI SERVIZI
Art. 21(Contratti di
servizio) 1. Lesercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto
o per concessione o per autorizzazione, fatta eccezione per i servizi
occasionali di cui allarticolo 20, comma 1, lettera a), è subordinato alla
preventiva stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i
rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore. I contratti di servizio hanno durata non
superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di
affidamento diretto o di concessione. I
contratti sono stipulati prima dellinizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di
almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari
nazionali. I contratti che prevedono
importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei
regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91 devono avere garanzia di copertura nei
bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.
2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo
incremento del rapporto “r’’ tra ricavi
del traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere
dal 1° gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito dallente
affidante. Lente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei
servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto termine
sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1°
gennaio 2000 non abbiano conseguito per il
rapporto”r’’ il valore minimo di 0,35 a condizione
che:
a) abbiano conseguito nellultimo biennio un incremento del
rapporto “r’’ non inferiore a 0,04;
b) adottino e trasmettano allente affidante un piano di
risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35
alla data del 1° gennaio 2003.
In forza delle predette disposizioni le compensazioni
contrattuali non possono annualmente superare limporto ottenuto moltiplicando
il costo ottimale di cui allarticolo 18,
comma 5, lettera a), per il fattore (1 - r).
3. Ai fini del calcolo del rapporto “r’’ di cui al comma 2,
i costi operativi dei servizi comprendono tutti i costi connessi alla produzione
dei servizi offerti , al lordo di IVA, con esclusione di eventuali oneri
finanziari rivenienti da passività pregresse e dei costi di infrastruttura per
ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio nonchè, per i servizi ad
impianti fissi, dei costi di ammortamento, di gestione e di manutenzione degli
impianti medesimi. I ricavi del traffico
comprendono, al lordo di IVA:
a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli
connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del
trasporto;
b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o
dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi dellarticolo
32;
c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di
programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi dellarticolo 9, comma
3;
d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni
per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale
rotabile.
4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio,
compatibilmente con le disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con la
disposizione di cui al comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura
percentuale individuata con lapplicazione del metodo denominato transfer cap.
I criteri applicativi del metodo transfer cap sono stabiliti dalla Giunta
regionale con lobiettivo di conseguire livelli ottimali di produttività delle imprese e incentivare il miglioramento
della qualità dei servizi, sentite le rappresentanze regionali dellUPI,
dellANCI, dellUNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle
organizzazioni sindacali. La misura
percentuale della revisione annuale non può
comunque superare il tasso programmato di inflazione, salvo eventuale
conguaglio nel caso che il tasso effettivo di inflazione si discosti da quello
programmato per oltre il 35 per cento.
5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno
schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui allarticolo
19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in
particolare:
a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre
anni, individuato dalla data di inizio e da quella di
scadenza;
b) i servizi di trasporto oggetto del contratto,
individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonchè gli eventuali
servizi offerti aventi carattere complementare a quello del
trasporto;
c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi
offerti, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei
veicoli, nonchè di rispetto della carta dei servizi;
d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni
secondo le disposizioni del titolo VI ed
il rapporto tra ricavi e costi stabilito dallente affidante ai sensi del comma
2 del presente articolo;
e) leventuale importo a carico dellente affidante, o del
soggetto sub affidante ai sensi degli artt. 19 e 20, assunto a base per la
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua
erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 4 del presente
articolo;
f) le modalità di revisione dellimporto di cui alla lett.
e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche
incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai
sensi dellarticolo18, comma 8;
g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei
confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per
il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonchè le garanzie che devono essere prestate dal
gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto
lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente
legislazione;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti
contrattuali o di mancato rispetto della carta dei
servizi;
i) le modalità di proroga del contratto fino alla
cessazione dellaffidamento per scadenza o revoca o decadenza dellaffidamento
medesimo;
l) la regolazione dei rapporti alla cessazione
dellaffidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del
personale dipendente e dei veicoli alleventuale nuovo soggetto subentrante
nella gestione, secondo le disposizioni di cui allarticolo 24, fermo restando
che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla scadenza del
provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dellarticolo
22;
m) lobbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali
secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
n) il foro
competente per eventuali controversie.
6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario
devono considerare separatamente le compensazioni attribuite per lesercizio del
trasporto e quelli per la gestione o per luso dellinfrastruttura
ferroviaria.
7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di
trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle
imprese medesime, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 2,
lettera f).
8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti
dallAssessore ai trasporti.
Art. 22(Revoca,
decadenza, cessione) 1. Ogni affidamento diretto o concessione o autorizzazione
di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dallente competente può
essere revocato dallente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento
motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze
di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso lente competente può disporre un equo indennizzo in favore del
soggetto titolare dellaffidamento revocato pari al valore del capitale dei
veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti
effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto
capitale, e comunque non superiore allentità delle eventuali compensazioni
pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già
erogate.
2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in
affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre nella decadenza
quando:
a) venga a perdere il requisito di idoneità morale o
finanziaria o professionale;
b) non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o
ne dismetta anche in parte lesercizio senza preventiva autorizzazione dellente
concedente;
c) non ottemperi alle disposizioni dellente
affidante;
d) non osservi gli
obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti di lavoro o clausole
contrattuali;
e) ceda a terzi, in qualsiasi forma, i servizi affidati o
quote parti di essi senza la preventiva autorizzazione dellente
competente;
f) denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali
corrispettivi contrattuali per più di
due esercizi consecutivi.
La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due
successive diffide intimate dallente affidante al soggetto gestore ed è
operativa dalla scadenza del termine stabilito nellultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di
indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.
3. I soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni
di servizi di trasporto possono cedere ad altro soggetto giuridico il titolo
posseduto, entro il periodo della sua validità.
A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario richiedono la
preventiva autorizzazione alla cessione allente competente che, verificato il
possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria
e professionale previsti dalla vigente legislazione, stabilisce modalità e
condizioni della cessione. La cessione decorre dalla data della stipulazione del
contratto.
4. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, di
più soggetti titolari di concessioni o
autorizzazioni, si applicano le disposizioni del comma 3.
5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in
concessione lente concedente, previa nuova verifica della pubblica utilità dei
servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo
strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali di cui
allarticolo 18, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti
temporanei di servizio con altri concessionari di servizi
limitrofi.
6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei
commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni
dalla loro adozione. Linosservanza
della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui allarticolo 33.
Art. 23(Norme a
garanzia della concorrenza e della trasparenza) 1. I provvedimenti di affidamento diretto di concessione o
di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di
esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro
provvedimento relativo agli stessi servizi o ad ulteriori servizi, anche
limitrofi.
2. Nella gestione dei servizi automobilistici nessun
soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato, può superare la quota
percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea
regionale e locale comunque esercitati sul territorio della regione Puglia. La quota percentuale è valutata tenendo conto
delle eventuali quote partecipative in altri soggetti societari
gestori.
3. Nellesercizio dei servizi di TPRL le imprese di
trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate
dallente affidante. È vietata limposizione, da parte degli enti
competenti allaffidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico
locale.
4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e
successive modificazioni ed integrazioni, le commissioni aggiudicatrici delle
gare per il rilascio di concessioni o autorizzazioni di servizi di TPRL sono
composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e da eventuali esperti esterni.
Gli enti locali dotati di aziende speciali o che detengono quote
partecipative in società o consorzi di gestione di TPRL non possono designare
propri funzionari quali componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle gare a
cui concorrano le predette aziende, società o consorzi.
5. Per i servizi ferroviari, in applicazione della
direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dellarticolo 19, comma 5, del d.lgs .422/1997, deve essere
garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie
di interesse regionale e locale. A tal
fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono
provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione
dellinfrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità
applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive
95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie
dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n.277.
6. Le imprese di trasporto hanno lobbligo di fornire alle
associazioni dei consumatori, su loro richiesta, ogni informazione circa le
modalità di svolgimento dei servizi e di consentire laccesso alla
documentazione riguardante gli obblighi assunti con i contratti di
servizio.
7. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL
sviluppanti una percorrenza annua superiore a 500 mila chilometri, con qualsiasi
modalità, devono adottare propria carta dei servizi sulla base dei principi
stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei
ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei
servizi offerti.
Art. 24(Subentro
nella gestione dei servizi) 1. Quando la gestione di servizi di TPRL è assegnata, per
scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento diretto o
concessione o autorizzazione, ad un soggetto denominato _entrante diverso dal precedente gestore, denominato
_uscente, il personale dipendente dal
soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del
soggetto entrante secondo la disciplina dellarticolo 26 del regolamento
allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, con obbligo di mantenimento
dellanzianità di servizio e del contratto collettivo nazionale di categoria
nonché, per quanto compatibili con lorganizzazione gestionale del soggetto
entrante, delle mansioni e dei trattamenti economici integrativi. Leventuale
incompatibilità è verificata tra il soggetto entrante medesimo e le
organizzazioni sindacali aziendali.
2. È fatto obbligo
al soggetto uscente di trasferire al soggetto entrante il fondo per il
trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro. In caso di
inadempienza lente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui
allarticolo 21, comma 5, lettera g).
3. Nel caso che il soggetto entrante subentri nella
gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto uscente, fatte salve
diverse pattuizioni, le quote di
personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di
amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale
dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi
dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente.
4. Il soggetto uscente ha lobbligo di alienare al soggetto
entrante, che è obbligato allacquisto, fatte salve diverse disposizioni
dellente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli
investimenti e gravati dai vincoli di cui allarticolo 10 della presente legge e
allarticolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità
necessaria alleffettuazione dei servizi dismessi dal soggetto uscente. Per lalienazione dei predetti beni valgono
le disposizioni di cui allarticolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto uscente intenda
alienare anche gli altri beni funzionali allesercizio dei servizi, il soggetto
entrante ha diritto di prelazione per lacquisto ai prezzi di
mercato.
Art. 25(Compiti
degli enti affidanti) 1. Lente competente allaffidamento diretto o concessione
o autorizzazione di servizi di
TPRL:
a) controlla periodicamente lerogazione dei servizi di
propria competenza, sotto laspetto quantitativo e qualitativo, rilevandone il
coefficiente di utilizzazione e la rispondenza alla carta dei
servizi;
b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di
idoneità morale, tecnica e finanziaria
dei soggetti gestori;
c) provvede, anche avvalendosi degli uffici del Ministero
dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile trasporti in
concessione (MCTC) ai sensi dellarticolo 12 del d.p.r. 14 gennaio 1972, n.5, al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
dellidoneità dei percorsi stradali e dellubicazione delle fermate, ai sensi
dellarticolo 5, ultimo comma, del d.p.r. 11 luglio 1980, n.753 e dellarticolo
4 del d.lgs. 422/1997;
d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta
regionale, limmissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea
in affidamento diretto o in concessione, dandone comunicazione allAssessorato
regionale trasporti;
e) trasmette allAssessorato regionale trasporti i dati
richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dallAssessorato
medesimo;
f) riscuote le tasse di concessione ed i contributi di
sorveglianza sulla base della vigente normativa;
g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno
richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di
linea di propria competenza, nelle quantità
e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea,
secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli
autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel
numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite
dalla Giunta regionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente
legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in
particolare:
1) determina, su
richiesta e proposta dellimpresa di trasporto, ai sensi dellarticolo 38, del regolamento allegato A
al r.d. 148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal
personale dipendente di importo superiore a lire 2 milioni, attivabile previo
accertamento della responsabilità
secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore trasporti
dellAssessorato regionale ai trasporti;
2) determina, su richiesta e proposta
dellazienda, lorganico del personale sulla base dei criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
2. Nel caso in cui unimpresa di trasporto eserciti
promiscuamente servizi di competenza di più
enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), sono esercitate
dallente competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla
base delle percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.
3. Compete alla Regione:
a) provvedere, previo
nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti,
Direzione generale MCTC, allassenso per lincarico di direttore o responsabile
dellesercizio ai sensi dellarticolo 90 del d.p.r. 11 luglio 1980,
n.753;
b) nominare, ai sensi dellarticolo 54 del regolamento
allegato A del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n.449
del 25 marzo 1988, i componenti del Consiglio di disciplina, designandone il
Presidente.
4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla
regolarità , qualità e sicurezza di
tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, alluopo
riscuotendo i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie
leggi per tutti i servizi di TPRL.
5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che
esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita
tessera di servizio rilasciata dallente dal quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle
rilasciate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC consentono la
libera circolazione sui servizi di TPRL per lespletamento delle funzioni di
vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno
validità sui servizi di rispettiva
competenza.
6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno lobbligo
di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al
comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei
servizi.
Art. 26(Poteri
sostitutivi) 1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte
degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la
Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone,
con propri provvedimenti, specifici
interventi in sostituzione dellente locale inadempiente.
Art. 27(Osservatorio
per la mobilità ) 1. Nellambito delle proprie funzioni di programmazione e
di vigilanza dei servizi di TPRL, è
istituito presso lAssessorato regionale trasporti lOsservatorio per la
mobilità, con i seguenti compiti:
a) rilevare la mobilità
regionale e i suoi processi evolutivi;
b) individuare e monitorare i parametri di efficienza,
efficacia e qualità dei servizi di TPRL,
anche in relazione al loro impatto ambientale;
c) rilevare i livelli di produttività delle imprese di
trasporto;
d) formulare proposte per lindividuazione delle reti di
cui allarticolo 2, comma 4;
e) verificare il grado di integrazione modale del sistema
del trasporto pubblico;
f) verificare lefficacia degli investimenti effettuati nel
settore;
g) predisporre un programma operativo per la raccolta e
lelaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al
fine di corrispondere alle richieste del Ministero dei trasporti per
lelaborazione del Conto nazionale trasporti;
h) relazionare annualmente allAssessore regionale ai
trasporti, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni
proposta utile a migliorare lefficienza, lefficacia e la qualità del sistema del
trasporto;
i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati
monitorati.
2. LOsservatorio per la mobilità si avvale di professionalità esterne specializzate nel settore ed esercita
la sua attività in collaborazione con le
rappresentanze regionali dellUPI, dellANCI, dellUNCEM, delle associazioni
delle imprese di trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle
organizzazioni confederali e di categoria.
3. I soggetti gestori dei servizi hanno lobbligo di
fornire allOsservatorio per la mobilità
tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dallOsservatorio medesimo.
Linosservanza della suddetta disposizione comporta lapplicazione delle
sanzioni di cui allarticolo 33, fermo
restando lobbligo di ottemperare.
TITOLO 6DISCIPLINA
TARIFFARIA
Art. 28(Principi
generali in materia tariffaria) 1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le
rappresentanze regionali dellANCI, dellUPI, dellUNCEM, delle imprese di
trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e
delle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei
servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di
corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con lobiettivo del raggiungimento
del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di
promuovere lintegrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque
modalità esercitati e in qualunque forma
gestiti.
2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente
applicando il metodo del price cap di
cui allarticolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri
applicativi del metodo del price cap
sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:
a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati rilevato dallISTAT nellanno
precedente;
b) lobiettivo della variazione del tasso annuale di
produttività delle imprese di trasporto
fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno
triennale;
c) lincentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.
Nel caso che lapplicazione del suddetto metodo comporti su
base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per cento,
le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base
poliennale.
3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi
interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma
1 con i criteri di cui allarticolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio
dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa
semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai Comuni
competenti.
4. La Giunta regionale può
disporre prezzi più alti di
quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria
competenza.
5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di
cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più
alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di
raggiungere, tenuto conto della elasticità
della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi
dei servizi. Per il rilascio dellautorizzazione le imprese di trasporto devono
fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria
richiesta.
Art. 29(Titoli di
viaggio) 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti
a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e
ad esibirlo al personale dellimpresa esercente o dellente di vigilanza o
controllo.
2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a
richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una
sola corsa;
b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di
convalida;
c) abbonamenti mensili, validi per il mese di
convalida;
d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la
settimana o mese di convalida, per eventuali servizi utilizzabili per non
più di cinque giorni alla
settimana.
3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento
limitare la validità degli abbonamenti
settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o il mese di
convalida, ad un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e
cinquantadue corse, ridotte a dieci e
quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei
Comuni, secondo le competenze di cui allarticolo 28, altre tipologie dei titoli
di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi
gestiti.
Art. 30(Prezzi
minimi dei titoli di viaggio) 1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi
interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 sulla base della
lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi
automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti
indipendentemente dalleffettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze
sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai
cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri,
assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi sono arrotondati
per eccesso e per difetto, alle cinquecento lire o alle mille lire per importi
rispettivamente inferiori o superiori a lire 10 mila. I prezzi dei titoli di
viaggio sono comprensivi di IVA.
2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei
servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica
stabilita ai sensi dellarticolo 28, comma 1,
per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il
prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è
commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei sevizi
interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui
allarticolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione
dei seguenti sconti progressivi :
a) fino a 10 km: 20%
b) da 11 a 20 km:
25%
c) da 21 a 30
km: 35%
d) da 31 a 40 km:
50%
e) da 41 a 50 km:
65%
f) oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi
interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui
allarticolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con
applicazione dei seguenti sconti progressivi:
a) fino a 10 km: 30%
b) da 11 a 20 km: 40%
c) da 21 a 30 km: 50%
d) da 31 a 40 km: 60%
e) 41 a 50 km: 75%
f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età
inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati
gratuitamente.
6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio
regolamento, trasmesso allente affidante e alla Regione, le modalità per leventuale rilascio di tessere di
riconoscimento per viaggiatori in
abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovraprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di
bagagli e animali.
7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere
alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze
dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando
tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di
trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle
tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. Linosservanza delle
predette disposizioni comporta lapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo
33.
Art. 31(Sistema
tariffario integrato) 1. La Regione promuove listituzione di un sistema
tariffario integrato che consenta allutente lutilizzo di tutti i servizi di
TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio,
anche con carte multiservizi.
2. Per le finalità
di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la
propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario
integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese
di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati. Leventuale quota partecipativa regionale non
può superare il 30 per
cento.
3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la
Giunta regionale ha facoltà di imporre
integrazioni tariffarie tra più imprese
di trasporto pubblico con modalità dalla
stessa stabilite e sentite le imprese interessate.
4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta
regionale promuove, nellambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi
tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 29 e 30 riferiti a parametri
temporali e zonali.
Art. 32(Agevolazioni
tariffarie) 1. È facoltà della
Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in
favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti
dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico
derivanti alle imprese di trasporto dalle predette
agevolazioni.
2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di
cui allarticolo 30, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non
costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di
cui allarticolo 4, comma 2, lettera f),
la Giunta regionale può disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la
circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e locale
alle seguenti categorie di cittadini:
a) i privi di vista per
cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se
ne è riconosciuto il diritto;
b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio,
iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla
legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuale
accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
c) gli invalidi civili e del lavoro ed i portatori di
handicap certificati dallautorità competente, ai quali sia stata accertata una
invalidità in misura non inferiore all80 per cento e loro eventuale
accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto.
4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il
rilascio dei documenti di cui al comma 3
da parte delle imprese esercenti servizi di TPRL sulla base della documentazione
prodotta dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto e per le
compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel limite massimo del
2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel limite della
disponibilità del capitolo di spesa di cui allarticolo 4, comma 2, lettera
f).
TITOLO 7SANZIONI
Art. 33(Sanzioni
agli enti e imprese di trasporto) 1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente
legge comporta lapplicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1
milione a lire 10 milioni a carico
dellente o impresa inadempiente.
2. Limporto della sanzione amministrativa spetta allente
competente allaccertamento dellinfrazione, il quale può introitarne limporto
mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi
dovuti allimpresa sanzionata.
3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi
titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di
trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.
Art. 34(Sanzioni e
indennizzi agli utenti dei servizi) 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che
allatto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono
tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se
lutente estingue lillecito entro i trenta giorni successivi a quello della
contestazione o della sua notifica.
Limporto della predetta sanzione amministrativa compete allimpresa
esercente il servizio.
2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi
delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta
lapplicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire 500
mila, ridotte al 50 per cento se lutente estingue lillecito entro i trenta
giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. Limporto della predetta sanzione
amministrativa compete allesercente il servizio.
3. Per laccertamento e la contestazione degli illeciti di
cui ai commi 1 e 2 le imprese di
trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia
effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dellimpresa di
trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dellagente che ha accertato
linfrazione, è competente, ai sensi dellarticolo 18 della legge 24 gennaio
1981, n.689, ad emettere lordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al
medesimo articolo 18.
4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio
rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta dei servizi, limpresa di
trasporto inadempiente, ferma restando lapplicazione delle sanzioni
contrattualmente previste, è tenuta a
corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito
danno. I criteri di indennizzo sono
stabiliti dalla Giunta regionale, dintesa con le rappresentanze dellUPI,
dellANCI, dellUNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto di
persone e delle organizzazioni
sindacali.
TITOLO 8NORME TRANSITORIE
Art. 35(Contratti
ponte) 1. Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al
riaffidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali
di cui allarticolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione e
gli enti locali stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine
perentorio del 30 giugno 2000, contratti _ponte di servizio con le
compensazioni di cui allarticolo 36 e con scadenza non oltre la data del 31
dicembre 2002. Per le concessioni
rilasciate con scadenza successiva al 31 dicembre 2002, lente competente, ferma
restando la facoltà di procedere al
riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui
allarticolo 18, può prorogarne la
validità per un periodo comunque non
superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di
servizio entro il termine del 30 giugno 2000.
Le domande di concessione avanzate prima dellentrata in vigore della
presente legge e ancora pendenti si intendono
respinte.
2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali
stipulano con le proprie aziende speciali o consorzi, entro il termine
perentorio del 30 giugno 2000, contratti di servizio “ponte, con le
compensazioni di cui al articolo 36, relativi ai servizi in affidamento diretto
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel periodo transitorio successivo alla stipula dei
contratti _ponte di cui ai commi 1 e 2 e fino alla determinazione dei servizi
minimi di cui allarticolo 5 gli enti competenti possono rilasciare concessioni
provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio carico, con la procedura
concorsuale negoziata di cui allarticolo 18, comma 1. Le eventuali sub concessioni o trasformazioni in servizi
speciali dei servizi in atto e le modifiche intensificative o riduttive dei loro
programmi di esercizio sono disposte dagli enti competenti con le modalità contrattualmente stabilite ai sensi
dellarticolo 21, comma 5, lettera f).
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 e nel
medesimo periodo transitorio gli enti
competenti, in relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa
indizione di conferenza dei servizi con le modalità di cui allarticolo 5, comma 2, possono
rilasciare direttamente, ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta,
nuove concessioni di servizi automobilistici alle seguenti vincolanti
condizioni:
a) che dalla conferenza dei servizi risulti acclarato
linteresse pubblico dei servizi richiesti e lassenza di interferenze con altri
servizi oggetto di corrispettivi;
b) che i servizi richiesti abbiano finalità di collegamento di centri già interessati da concessioni regolate da
contratto con il soggetto richiedente;
c) che lente concedente provveda contestualmente ad
equivalenti riduzioni delle percorrenze chilometriche dei servizi oggetto di
corrispettivi, da conseguire anche su proposta del concessionario richiedente
tramite soppressioni o ristrutturazioni riduttive o con trasformazioni in
servizi speciali, comunque senza
maggiorazione dellammontare delle compensazioni contrattualmente
stabilite.
5. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 la Giunta
regionale può disporre, anche su
proposta degli enti locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di
esistenti servizi di trasporto pubblico automobilistico ai sensi dellarticolo
20, comma 3.
6. Per i servizi ferroviari e automobilistici integrativi o
sostitutivi di quelli ferroviari in concessione statale alla società Ferrovie dello Stato o ad altri soggetti, la
Regione, dopo il subentro allo Stato in qualità
di ente concedente ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997,
ferma restando la facoltà di procedere
entro il termine del 31 dicembre 2002 al riaffidamento dei servizi medesimi con
le procedure concorsuali di cui allarticolo 18, può disporre la proroga delle concessioni fino
alla scadenza delle concessioni statali.
La proroga delle concessioni è
subordinata alla stipula dei contratti _ponte con le compensazioni di cui allarticolo 36 a
carico del capitolo di spesa istituito
ai sensi dellarticolo 4, comma 2, lettera b).
7. Per i servizi ferroviari automobilistici in gestione
commissTimes New Romane governativa affidati per la ristrutturazione alla
società Ferrovie dello Stato ai sensi
dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, la Regione, dopo il
subentro allo Stato ai sensi dellarticolo 8 del d.lgs. 422/1997, provvede,
entro il termine del 31 dicembre 2002, al rilascio delle concessioni con le
procedure concorsuali di cui allarticolo 18.
Fino al rilascio delle suddette concessioni la Giunta regionale, previa
stipula dei contratti di servizio, può
affidare alla società Ferrovie dello Stato la gestione dei servizi già in
gestione commissTimes New Romane governativa, in relazione ai modelli
organizzativi di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b), della l. 662/1996.
8. Per il servizio elicotteristico di collegamento delle
isole Tremiti, la Giunta regionale può
prorogare la scadenza della convenzione di cui alla legge regionale 19
aprile 1995, n.24 sino alla data del 31 dicembre 2002, subordinatamente alla
stipula di contratto _ponte ai sensi
del comma 1 entro la data del 30 giugno 2000, a decorrere dalla quale cessa il
regime di sovvenzione. Limporto assunto a base contrattuale, a carico del
capitolo di spesa di cui allarticolo 4, comma 2, lettera c), è commisurato, a parità di servizi resi, alla sovvenzione erogata per
lesercizio 1999 ed è soggetto a revisione annuale ai sensi dellarticolo 21,
commi 2 e 4.
9. I contratti _ponte stipulati dagli enti locali devono
essere dagli stessi enti trasmessi, in copia conforme alloriginale,
allAssessorato regionale trasporti entro trenta giorni dalla loro stipula.
Linosservanza della predetta disposizione comporta lapplicazione delle
sanzioni di cui allarticolo 33.
Art. 36(Servizi
minimi e regime finanziario) 1. Fino alladozione del provvedimento della Giunta
regionale di determinazione dei servizi minimi di cui allarticolo 5, si
assumono come servizi minimi gli autoservizi ammessi alla contribuzione
regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale
esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta medesima non corrispondenti alla
domanda di mobilità di cui allarticolo
16, comma 1, del d.lgs. 422/1997. La
prima attribuzione agli enti locali delle risorse di cui allarticolo 4, comma
2, lettera a), è effettuata con
decorrenza 1° luglio 1999 sulla base:
a) delle contribuzioni chilometriche attribuite ai servizi
in sede consuntiva per il 1998,
considerando lincidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli
eventuali effetti riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra
ricavi e costi ai sensi dellarticolo 21, comma 2;
b) delle percorrenze
riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti
rivenienti da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni
concessionali che abbiano conseguito lammissione alla contribuzione
regionale.
2. Per i servizi automobilistici il regime contributivo di
cui alla l.r. 13/1982 e successive modificazioni cessa con lesercizio
1998. A decorrere dallesercizio 1999 e
fino alla stipula dei contratti _ponte
gli interventi finanziari in favore di ciascuna impresa di trasporto pubblico
automobilistico sono disposti dalla Regione e, a decorrere dal 1° luglio 1999,
dagli enti locali, secondo le competenze di cui allarticolo 3, sulla base delle
contribuzioni chilometriche e delle percorrenze di cui al comma 1. I predetti interventi sono assunti quali
importi base dei contratti _ponte che, a decorrere dalla data della stipula,
sono soggetti a revisione annuale con le modalità di cui allarticolo 21, commi 2 e
4.
3. Gli interventi finanziari di cui al comma 2 sono
disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei contratti _ponte, in
favore delle imprese interessate, in trimestralità da erogarsi entro il trimestre di competenza
previa domanda delle imprese medesime corredata di certificazione delle
percorrenze sviluppate dai servizi svolti.
4. Nel caso che alla scadenza dei contratti, entro il periodo di validità delle concessioni o affidamenti diretti, gli
enti competenti non provvedano in tempo utile agli adempimenti di competenza per
i rinnovi contrattuali, la Giunta regionale, previa sospensione dei
trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente in favore dei soggetti concessionari o
affidatari che assicurano il regolare esercizio dei servizi di trasporto, su
domanda degli stessi, interventi finanziari in misura non superiore a quella
corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di scadenza dei
contratti, senza applicazione della revisione annuale.
5. È confermata la
disposizione di cui allarticolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n.6,
intendendosi la misura massima del 10 per cento del contributo integrativo
riferita allammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare
la predetta disposizione oltre la data del 31 dicembre 2000 e fino alla scadenza
dei contratti _ponte, assumendo la misura massima del 5 per cento riferita alle
compensazioni contrattuali.
6. Per i servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi o
integrativi di quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997,
dopo il subentro della Regione allo Stato in qualità di ente concedente e fino
alla determinazione dei servizi minimi di cui allarticolo 5, si assumono come
servizi minimi quelli considerati negli accordi di programma di cui ai citati
articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997.
Nello stesso periodo transitorio le risorse rispettivamente destinate ai
predetti servizi, nellambito delle disponibilità del capitolo di spesa di cui
allarticolo 4, comma 2, lettera b), della presente legge, sono quantificate
sulla base della misura unitaria chilometrica assunta per i trasferimenti dallo Stato alla
Regione di cui allarticolo 20 del
d.lgs. 422/1997.
TITOLO 9ABROGAZIONI
Art. 37(Abrogazioni) 1. Sono
abrogati: la legge regionale 23 giugno
1980, n.79, le leggi regionali 19 marzo
1982, n.13 e 21 gennaio 1984, n.5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n.2, la
legge regionale 8 gennaio 1982, n.3 e larticolo 1 della legge regionale 3
aprile 1995, n.11, le leggi regionali 23 gennaio 1982, n.5 e 15 dicembre 1992,
n.17, le leggi regionali 4 maggio 1985, n.24 e 19 aprile 1995, n.24, la legge
regionale 5 maggio 1979, n.29, larticolo 4 della legge regionale 31 ottobre
1995, n.37, larticolo 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11 e larticolo
12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n.22 e il comma 5 dellarticolo 25
della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, fermi restando gli effetti prodotti
da questultima disposizione sulla contribuzione
desercizio.
2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano
applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo
della loro vigenza. In particolare, le
disposizioni riguardanti gli interventi finanziari di cui alle leggi regionali 4
maggio 1985, n.24 e 19 aprile 1995, n.24 restano in vigore fino alla data del 30
giugno 2000 ai sensi dellarticolo 35, comma 8, della presente
legge.
3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n.999 sono abrogate con
lentrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi delle disposizioni di cui allarticolo 4, comma
4, della legge 10 aprile 1981, n.151, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge restano abrogate le norme di cui ai Capi I, II, V,
VI e VII della legge 28 settembre 1939, n.1822.
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