Anno 1999
Numero 15
Data 30/03/1999
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 30 marzo 1999, n. 15

Disposizioni in materia di personale.



Art. 1

(Interpretazione autentica dellart. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7)


1.         Le disposizioni dellart. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in base alle quali, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, si applicano altresì al personale amministrativo ex Azienda regionale per l’equilibrio faunistico (AREF) già inquadrato nella quinta qualifica funzionale.
2.         La spesa complessiva di lire 37 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell’esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.