Legge Regionale 30 marzo 1999, n. 15
Disposizioni in materia di personale.
Art. 1(Interpretazione autentica dellart. 32 della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7)
1. Le disposizioni dellart. 32, comma 2,
della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in base alle quali, per i profili
amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica
funzionale immediatamente superiore, si applicano altresì al personale
amministrativo ex Azienda regionale per l’equilibrio faunistico (AREF) già
inquadrato nella quinta qualifica funzionale.
2. La spesa complessiva di lire 37 milioni
farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell’esercizio finanziario
1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di
lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.