Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 16 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001.
TITOLO 1NORME DI
BILANCIO
Art. 1(Stato di
previsione delle entrate) 1. Lo stato
di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 1999,
annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.331.119.491.128 in termini
di competenza e in lire 53.253.904.874.142 in termini di
cassa.
2. Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il
versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 1999.
Art. 2(Stato di
previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della spesa
della Regione Puglia per l’anno finanziario 1999, annesso alla presente legge, è
approvato in lire 39.331.119.491.128 in termini di competenza e in lire
53.253.904.874.142 in termini di cassa.
2. Il mutuo
per l’importo di lire 403 miliardi in corso di definizione - da contrarre, ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del
ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire
1.203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all’articolo 15 della
legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di sola
competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per
l’esercizio finanziario 1999.
3. Per
l’utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2, da introitare
al capitolo 5129210 di entrata, si provvede secondo i criteri di cui
all’articolo 14.
Art. 3(Impegni e
pagamenti delle spese) 1. E’
autorizzato l’impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
1999, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli
esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di
contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
1999, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4(Codifica
regionale) 1. La
Ragioneria è autorizzata ad apportare d’ufficio ogni necessaria modifica alla
codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di
classificazione degli stessi per settori ed attività di intervento, ai fini del
relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità e avuto
riguardo ad eventuali mutamenti negli assetti organizzativi
regionali.
Art. 5(Quadro
generale riassuntivo) 1. E’
approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 1999, di cui all’allegato n. 1 alla presente
legge.
Art. 6(Elenco spese
obbligatorie) 1. Sono
considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità
quelle descritte nell’elenco allegato n. 2 alla presente
legge.
2. Rinviato
Art. 7(Fondo di
riserva per spese obbligatorie) 1. Il
fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l’esercizio 1999 in
lire 4 miliardi, è iscritto al cap.
1110010 ed è gestito a termini dell’articolo 36 della legge di contabilità
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. Il
fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l’esercizio finanziario
1999 in lire 833 milioni 100 mila, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a
termini dell’articolo 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9(Fondo di
riserva di cassa) 1. Il fondo
di riserva di cassa, determinato per l’esercizio finanziario 1999 in lire
644.198.894.060, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell’articolo
41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.
2. La Giunta
regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di
cui al comma 3 dell’articolo 41 della
legge regionale di contabilità n. 17 del 1977.
Art. 10(Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione) Rinviato
Art. 11(Fondo per
residui passivi perenti) 1. Il
fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi,
determinato per l’esercizio finanziario 1999 in lire 12 miliardi, è iscritto al
cap. 1110045 ed è gestito a termini dell’articolo 71 della legge di contabilità
regionale n. 17 del 1977.
Art. 12(Variazioni
di bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La
Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni di
cui all’articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della
spesa per l’esercizio finanziario 1999.
Art. 13(Bilancio
pluriennale) 1. A
norma dell’articolo 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale
della Regione Puglia per il triennio 1999 - 2001 nel testo allegato alla
presente legge.
TITOLO 2DISPOSIZIONI
PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
Art. 14(Mutuo
a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione. Criteri di
utilizzazione) 1. Le
disponibilità finanziarie provenienti dall’attivazione del mutuo di lire 403
miliardi in corso di definizione, da stipulare a termini dell’articolo 20 della
legge n. 68 del 1993, e sulla base delle condizioni di cui all’articolo 15 della
legge regionale n. 14 del 1998, sono utilizzate nel rispetto dei criteri e
secondo le modalità di cui al predetto articolo 15.
2. La
prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse
per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuata al termine
degli esercizi finanziari 1999-2000 mediante apposito atto deliberativo da
adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni
predisposte dalla Ragioneria. La Ragioneria provvede, a tal fine, ad attivare -
per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio
sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito capitolo di spesa all’uopo
istituito (1121029), dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all’articolo
71, comma 10, della legge regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la reiscrizione, sui
pertinenti capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da
obbligazioni sorte entro la predetta data del 31
dicembre1992.
3. Il
pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è
garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
4. A tal fine
è autorizzata l’iscrizione nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, della
spesa annua del servizio di ammortamento di lire 45 miliardi, comprensiva degli
interessi di preammortamento, per l’anno
2000 e di lire 40 miliardi per l’anno
2001.
5. Gli oneri
di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dall’articolo 42,
comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo
sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all’articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di
pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della
Regione.
6.Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma
dell’articolo 36,
comma 3, della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 15(Mutuo
relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito) 1.
L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato
di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della
esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito
agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene
elevata a lire 233 miliardi 600 milioni al fine di considerare il previsto
consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi
atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati nel
corso del 1998 per un ammontare di lire 73 miliardi 500
milioni.
2. Il
competente Settore edilizia residenziale provvede a predisporre il previsto atto
convenzionale aggiuntivo di consolidamento nei limiti, nei tempi e alle
condizioni contenuti nella convenzione principale e in conformità con le
modalità previste dall’articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1997,
n.16.
3. Per le
finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in
maturazione negli anni 2000 e 2001, è iscritta nel bilancio pluriennale, al
capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 240 miliardi per
l’anno 2000 e di lire 250 miliardi per l’anno 2001.
4. Il
pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è
garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per
tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
5. Gli oneri
di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall’articolo 42,
comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante vincolo sulle
erogazioni di spettanza regionale di cui all’articolo 3, comma 12, della legge
n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento
rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione
e secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 6, della medesima legge n. 549
del 1995.
6. Il vincolo
di cui al comma 5 viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle
erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all’articolo 3, comma 12,
della legge n. 549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza
provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui all’articolo 42,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
7. Le spese
di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma
dell’articolo 36, comma 3, della legge
di contabilità regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 16(Ricontrattazione tassi di
interesse) 1. In
relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni
previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui all’articolo 15, in
corso di definizione con gli Istituti di credito interessati, in attuazione
dell’articolo 17 della legge regionale n.16 del 1997, si provvederà ad apportare
con apposito provvedimento di Giunta regionale, su parere della Commissione
consiliare permanente al Bilancio, le conseguenti variazioni negli stanziamenti
previsti sugli appositi capitoli di bilancio concernenti il pagamento delle
relative rate di ammortamento.
2. Le
eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al comma
1 sono destinate all’incremento del fondo di cofinanziamento dei programmi
comunitari di cui all’articolo 32 della legge regionale 3 agosto 1996, n.6 e
successive modificazioni e integrazioni (cap 1110050), nonchè al finanziamento
degli oneri per ritardati pagamenti di cui all’articolo 17 della presente legge
mediante incremento degli stanziamenti dei capitoli 0001315, 0001316 e 0001317
del bilancio di previsione per l’esercizio 1999.
Art. 17(Finanziamento oneri per ritardati
pagamenti) 1. Al fine di
provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono
iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del
bilancio di previsione per l’anno 1999 le somme rispettivamente di lire 2
miliardi quale quota interessi, di lire
2 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese
procedimentali e legali.
2. La misura
degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali
ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
Art. 18(Disposizioni
in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP) 1. Per le
finalità di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1998 si provvede
ad iscrivere in bilancio, al competente capitolo 0004942, la somma di lire 7
miliardi.
2. Per il
medesimo scopo resta confermata la possibilità di utilizzare le residue
disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento e da eventuali
riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli
111030, 111040, 111064, 111075 nonchè dalle economie di bilancio al 31 dicembre
1998 di cui ai capitoli 0004940 e 0004942.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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