Anno 1999
Numero 21
Data 06/07/1999
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 luglio 1999, n. 21

Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32.



Art. 1

(Finalità)


1.     La presente legge concerne l’utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ancorché oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano attività motorio-ricreative, ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
2.   Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo universitario equipollente.