Legge Regionale 6 luglio 1999, n. 21
Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32.
Art. 1(Finalità)
1. La presente legge concerne l’utilizzazione degli impianti e delle
attrezzature sportive, ancorché oggetto dei benefici di cui alla legge regionale
16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano attività motorio-ricreative,
ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme
approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
2. Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di
istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo
universitario equipollente.