Anno 1999
Numero 28
Data 06/09/1999
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 28

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.



Art. 1

(Finalità e oggetto)


1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, la Regione Puglia, al fine di garantire l’esplicazione dell’azione amministrativa e della gestione del Servizio idrico integrato (SII) in funzione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti:
   
a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate;
 
b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti    nel medesimo ATO;
 
c) le modalità per l’organizzazione e la gestione del SII.



Art. 2

(Delimitazione degli ATO)


1. In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto dell’interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso,  ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, lettera a), l’ATO è costituito dall’intero territorio regionale.



Art. 3

(Modifica degli ATO)


1. La delimitazione di cui all’articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti  alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.
2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate.
3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.



Art. 4

(Competenze regionali)


1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull’attività delle Autorità d’Ambito di cui all’articolo 6.
2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda l’approvvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili.



Art. 5

(Modalità e forme di cooperazione)


1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, così come di seguito riportato:
 
a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della  qualità di acqua distribuita,  raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti;
 
b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l’adeguamento del SII alla domanda dell’utenza;
 
c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione  del piano finanziario relativo al programma d’interventi di cui alla lettera b);
 
d) scelta delle modalità di  gestione del SII, nell’ambito degli istituti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;        
 
e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l’articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
 
f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta  di cui alla lettera d);
 
g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull’osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all’articolo 11 della legge n. 36 del 1994.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.
3. I Comuni e le Province ricadenti nell’ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del SII secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e per l’esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano apposita convenzione di cui all’articolo 24 della legge n. 142 del 1990, definita sulla base dello schema di convenzione da approvarsi da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi sessanta giorni  dalla  data di  approvazione  dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all’articolo 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.



Art. 6

(Autorità d’Ambito)


1. Con la convenzione di cui all’articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all’ATO istituiscono un organismo comune per l’organizzazione del SII denominato “Autorità d’Ambito”, con sede presso la Provincia in cui ricade il maggior numero di abitanti dell’Ambito.
2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione dei Comuni e delle Province appartenenti all’ATO.
3. Il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di abitanti appartenenti all’ATO provvede alla convocazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 4 dell’articolo 5.
4. La Provincia di cui al comma 3 è l’ente responsabile del coordinamento e alla stessa compete la legale rappresentanza dell’Autorità d’Ambito.
5. L’Assemblea delibera, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell’Autorità d’Ambito e in particolare:
 
a) determina la tariffa unica di ambito;
 
b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio;
 
c) assicura la salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
 
d) individua la forma di gestione del SII nell’ambito degli istituti di cui all’articolo 5, lettera d);
 
e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione;
 
f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 
g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito;
 
6. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell’Assemblea e sugli atti di cui al comma 5, lettera d),  è esercitato dall’Organo di controllo competente.
7. Le modalità e i tempi dell’esercizio del controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
8. La convenzione di cui all’articolo 5 contiene le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l’organizzazione e i compiti degli uffici dell’Autorità d’Ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell’Autorità d’Ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all’articolo 15.
9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza, viene costituita presso l’ente responsabile del coordinamento un’apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all’articolo 5 stabilirà la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l’acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione  e il suo funzionamento.



Art. 7

(Rappresentatività dell’Autorità d’Ambito)


1. L’Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all’ATO è composta:
 
a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
 
b) dal Presidente, o dall’Assessore delegato, della Provincia o delle Province, senza diritto di voto.



Art. 8

(Convenzione tra l’Autorità d’Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di gestori)


1. In attuazione dell’articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l’Autorità d’Ambito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita convenzione.
2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l’Autorità d’Ambito procede agli adempimenti previsti dall’articolo 11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all’articolo 5, comma 2, della presente legge.
4. Il gestore del SII è unico per l’intero ambito. L’Autorità d’Ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l’Autorità d’Ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio.
5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui all’articolo 17 della legge n. 36 del 1994.



Art. 9

(Acquedotti e opere di competenza regionale)


1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso all’Autorità d’Ambito ai fini della istituzione del SII.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla adozione degli atti formali di affidamento in uso.



Art. 10

(Accordi di programma)


1. In applicazione dell’articolo 17 della legge n. 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per l’attuazione delle opere relative, che richiedano l’azione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il Presidente dell’Autorità d’Ambito, d’intesa con la Regione stessa, hanno facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 27 della legge n. 142 del 1990.



Art. 11

(Tariffa d’Ambito)


1. La tariffa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è unica per tutto il territorio dell’Ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui all’articolo 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell’intero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun Ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.
3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della legge n. 36 del 1994.
4. In attuazione dell’articolo 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.



Art. 12

(Organo di garanzia)


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nell’uso delle risorse idriche di cui al citato articolo 21, con gli ATO e con le Autorità di Bacino.



Art. 13

(Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche)


1. E’ istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso l’Assessorato competente in materia di risorse idriche.
2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta regionale per gli adempimenti connessi all’attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all’ATO, alla gestione dei SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonché alla formazione e all’aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.
3. Del Comitato fanno parte:
 
a) il Coordinatore dell’Area competente per materia;
 
b) il dirigente del Settore risorse naturali della Regione Puglia;
 
c) il dirigente dell’Ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;
 
d) il dirigente dell’Ufficio difesa del suolo della Regione Puglia;
 
e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall’Assessore regionale all’agricoltura, uno dall’Assessore all’ambiente e uno dall’Assessore regionale ai lavori pubblici;
 
f) i segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
 
g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal Consiglio regionale;
 
h) un esperto designato dall’Unione province italiane (UPI) e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.
 
4. Il Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.
5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.
6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del Settore risorse naturali, il segretario del Comitato e il personale dell’ufficio di segreteria.
7. E’ abrogato l’articolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite al Comitato di cui al presente articolo
 



Art. 14

(Personale)


1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale di cui all’articolo 12,  comma 3, della legge n. 36 del 1994.



Art. 15

(Disposizioni finanziarie)


1. Fino all’operatività della nuova organizzazione dell’Autorità d’Ambito di cui all’articolo 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 “Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994”, che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 “Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche l.r. n. 24/1983”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ATO. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.



Art. 16

(Norma transitoria)


1. In relazione alla specificità dell’ATO unico, così come definito dall’articolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, un unico ente pubblico a servizio della quasi totalità dei Comuni, in fase di prima attuazione della presente legge e comunque fino al primo affidamento della gestione del SII, la Regione, nell’ambito delle competenze ad essa riservate dall’articolo 4 e dal comma 2 dell’articolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull’affidamento della gestione del SII da parte dell’Autorità d’Ambito