Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 28 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Art. 1(Finalità e
oggetto) 1. In
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, la Regione Puglia, al fine di garantire l’esplicazione dell’azione
amministrativa e della gestione del Servizio idrico integrato (SII) in funzione
dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente
legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza
riguardanti:
a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali
(ATO), per la gestione del SII, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e
depurazione delle acque usate;
b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra
gli enti locali ricadenti nel medesimo
ATO;
c) le modalità per l’organizzazione e la gestione del
SII.
Art. 2(Delimitazione degli ATO) 1. In sede di prima attuazione della presente legge,
tenuto conto dell’interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e
della gestione unitaria esistente dello stesso,
ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, lettera a), l’ATO è
costituito dall’intero territorio regionale.
Art. 3(Modifica
degli ATO) 1. La
delimitazione di cui all’articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare
la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che
prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata,
Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.
2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con
propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province
interessate.
3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province
esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano
espressi favorevolmente.
Art. 4(Competenze
regionali) 1. La
Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull’attività delle
Autorità d’Ambito di cui all’articolo 6.
2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di
aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, in sede di
aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la
definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai
sensi dell’articolo 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda
l’approvvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture
interregionali per gli usi civili.
Art. 5(Modalità e
forme di cooperazione) 1. I
Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite
dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, così come di
seguito riportato:
a)
specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della
quantità e della qualità di acqua
distribuita, raccolta e depurata e, in
generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli
utenti;
b)
adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi,
necessari per l’adeguamento del SII alla domanda
dell’utenza;
c)
determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma
d’interventi di cui alla lettera b);
d)
scelta delle modalità di gestione del
SII, nell’ambito degli istituti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettere b),
c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall’articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
e)
salvaguardia degli organismi esistenti secondo l’articolo 9, comma 4, della
legge n. 36 del 1994;
f)
compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti
alla scelta di cui alla lettera
d);
g)
vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull’osservanza delle
prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all’articolo 11
della legge n. 36 del 1994.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i
Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati
dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione
regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio
delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.
3. I Comuni e le Province ricadenti nell’ATO, al fine di
garantire la gestione unitaria del SII secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità, e per l’esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano
apposita convenzione di cui all’articolo 24 della legge n. 142 del 1990,
definita sulla base dello schema di convenzione da approvarsi da parte della
Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Decorsi sessanta giorni
dalla data di approvazione
dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi
sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui
all’articolo 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal
Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti,
previa diffida.
Art. 6(Autorità
d’Ambito) 1. Con
la convenzione di cui all’articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti
all’ATO istituiscono un organismo comune per l’organizzazione del SII denominato
“Autorità d’Ambito”, con sede presso la Provincia in cui ricade il maggior
numero di abitanti dell’Ambito.
2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle
Province costituisce la forma di consultazione dei Comuni e delle Province
appartenenti all’ATO.
3. Il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade
il maggior numero di abitanti appartenenti all’ATO provvede alla convocazione
della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ai fini della stipula della
convenzione di cui al comma 4 dell’articolo 5.
4. La Provincia di cui al comma 3 è l’ente responsabile del
coordinamento e alla stessa compete la legale rappresentanza dell’Autorità
d’Ambito.
5. L’Assemblea delibera, con voto proporzionale al numero
degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali
dell’Autorità d’Ambito e in particolare:
a)
determina la tariffa unica di ambito;
b)
adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e
delle altre dotazioni necessarie per la gestione del
servizio;
c)
assicura la salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione dell’articolo
9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
d)
individua la forma di gestione del SII nell’ambito degli istituti di cui
all’articolo 5, lettera d);
e)
vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme
della convenzione di concessione;
f)
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
g)
approva le modifiche alla convenzione istitutiva dell’Autorità
d’Ambito;
6. Il
controllo di legittimità sugli atti di competenza dell’Assemblea e sugli atti di
cui al comma 5, lettera d), è esercitato
dall’Organo di controllo competente.
7. Le modalità e i tempi dell’esercizio del controllo sono
disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge.
8. La convenzione di cui all’articolo 5 contiene le
ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l’organizzazione e i
compiti degli uffici dell’Autorità d’Ambito; nella medesima convenzione sono
altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento
dell’Autorità d’Ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali
inizialmente si farà fronte nei termini di cui all’articolo
15.
9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai
compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonché per le attività di supporto,
controllo e vigilanza, viene costituita presso l’ente responsabile del
coordinamento un’apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di
cooperazione di cui all’articolo 5 stabilirà la composizione e le funzioni della
segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l’acquisizione dei mezzi
finanziari necessari per la sua organizzazione
e il suo funzionamento.
Art. 7(Rappresentatività dell’Autorità
d’Ambito) 1.
L’Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati
appartenenti all’ATO è composta:
a) dai
Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero
degli abitanti del Comune di appartenenza;
b) dal
Presidente, o dall’Assessore delegato, della Provincia o delle Province, senza
diritto di voto.
Art. 8(Convenzione
tra l’Autorità d’Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di
gestori) 1. In
attuazione dell’articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra
l’Autorità d’Ambito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita
convenzione.
2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione
tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della
convenzione, l’Autorità d’Ambito procede agli adempimenti previsti dall’articolo
11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli
indirizzi di cui all’articolo 5, comma 2, della presente
legge.
4. Il gestore del SII è unico per l’intero ambito.
L’Autorità d’Ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio
idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e
le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l’Autorità
d’Ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di
coordinamento del servizio.
5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si
provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui
all’articolo 17 della legge n. 36 del 1994.
Art. 9(Acquedotti e
opere di competenza regionale) 1. Gli
acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi
dell’articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e
integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono
affidati in uso all’Autorità d’Ambito ai fini della istituzione del
SII.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle
infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla adozione degli atti formali di
affidamento in uso.
Art. 10(Accordi di
programma) 1. In
applicazione dell’articolo 17 della legge n. 36 del 1994, per la definizione di
programmi di intervento e per l’attuazione delle opere relative, che richiedano
l’azione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione
Puglia e il Presidente dell’Autorità d’Ambito, d’intesa con la Regione stessa,
hanno facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad
assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di
attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento
connesso.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente
legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 27 della
legge n. 142 del 1990.
Art. 11(Tariffa
d’Ambito) 1. La
tariffa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è unica per tutto il
territorio dell’Ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui
all’articolo 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del
territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico
interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell’intero
territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun Ambito
dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà
unico in tutta la Regione.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo del
SII.
3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa
agli utenti secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della legge n. 36 del
1994.
4. In attuazione dell’articolo 13 della legge n. 36 del
1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri
definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a
particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di
utenza.
Art. 12(Organo di
garanzia) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la
struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato
articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo
stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nell’uso delle risorse
idriche di cui al citato articolo 21, con gli ATO e con le Autorità di
Bacino.
Art. 13(Comitato
regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche) 1. E’
istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche
con sede presso l’Assessorato competente in materia di risorse
idriche.
2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta
regionale per gli adempimenti connessi all’attuazione della presente legge ed
esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico,
organizzativo e gestionale relative all’ATO, alla gestione dei SII, alla
regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonché alla
formazione e all’aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari
e dei modelli gestionali e organizzativi.
3. Del Comitato fanno parte:
a) il
Coordinatore dell’Area competente per materia;
b) il
dirigente del Settore risorse naturali della Regione
Puglia;
c) il
dirigente dell’Ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione
Puglia;
d) il
dirigente dell’Ufficio difesa del suolo della Regione
Puglia;
e) tre
funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno
dall’Assessore regionale all’agricoltura, uno dall’Assessore all’ambiente e uno
dall’Assessore regionale ai lavori pubblici;
f) i
segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali
interessanti il sistema idrico regionale;
g) sei
esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei
servizi idrici, designati dal Consiglio regionale;
h) un
esperto designato dall’Unione province italiane (UPI) e dall’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.
4. Il
Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto,
è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di risorse idriche o
da suo delegato e dura in carica cinque anni.
5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato
con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo
insediamento.
6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di
cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del Settore risorse naturali, il
segretario del Comitato e il personale dell’ufficio di
segreteria.
7. E’ abrogato l’articolo 46 della legge regionale 19
dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite
al Comitato di cui al presente articolo
Art. 14(Personale) 1. Con successiva legge la Regione provvede a
disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del
SII del personale di cui all’articolo 12,
comma 3, della legge n. 36 del 1994.
Art. 15(Disposizioni
finanziarie) 1.
Fino all’operatività della nuova organizzazione dell’Autorità d’Ambito di cui
all’articolo 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione
e gravano sul capitolo n. 621035 “Spese per la prima attuazione della legge n.
36 del 1994”, che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire
100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 “Realizzazione di
un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche l.r. n.
24/1983”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad
assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti
locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la
concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in
base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da
prevedersi negli ATO. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà
al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.
Art. 16(Norma
transitoria) 1. In relazione alla
specificità dell’ATO unico, così come definito dall’articolo 2 della presente
legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso
le quali viene assicurato attualmente il SII, un unico ente pubblico a servizio
della quasi totalità dei Comuni, in fase di prima attuazione della presente
legge e comunque fino al primo affidamento della gestione del SII, la Regione,
nell’ambito delle competenze ad essa riservate dall’articolo 4 e dal comma 2
dell’articolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo
sull’affidamento della gestione del SII da parte dell’Autorità
d’Ambito
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