Anno 1999
Numero 35
Data 20/12/1999
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 35

Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 «Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.



Art. 1


1.  All’articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, così come integrato dall’articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, si aggiungono i seguenti comma 5 e 6:
5.  L’approvazione degli strumenti urbanistici da parte della Giunta regionale è subordinata alla sola autorizzazione al cambio di destinazione d’uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro sdemanializzazione da parte della stessa Giunta regionale, previo parere dell’Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia. Resta a carico dei Comuni la successiva applicazione delle norme di cui alla legge regionale n. 7 del 1998.
6.   Per gli strumenti urbanistici di cui al comma 4, la Giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvederà a prescrivere che il Comune attivi le procedure per il cambio di destinazione d’uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici, attraverso la richiesta di autorizzazione all’Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia nonché per i successivi adempimenti di cui alla presente legge.