Legge Regionale 14 gennaio 2000, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000.
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2000 e sino al
30 aprile, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per
l’anno 2000 sulla base degli stati di previsione dell’entrata e delle spese per
l’anno 1999, come approvati con la legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 e
successive modificazioni.
Art. 21. L’autorizzazione di
cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa
obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge, per
ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla
maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata
dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in
dodicesimi.
2. In applicazione
dell’articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2000 e per la
durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e
inderogabili.
Art. 31. Le spese finanziate
con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l’anno 2000,
possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano accertati dalla
Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 53 della legge regionale 30
maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le risorse
finanziarie provenienti dall’attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già
accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti possono essere impegnate, per la
finalità e secondo i criteri di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 16
del 1999, all’atto della riscossione della relativa somma.
3. Al fine di
consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professionale per
l’anno 2000-2001, può essere impegnata sull’apposito capitolo 0961015 la quota a
carico della Regione di cofinanziamento sino all’importo massimo del previsto 5
per cento dell’ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo
complessivamente attribuibili.
Art. 41. Al fine di
conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla
Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a
carico degli esercizi successivi, in conformità all’importo e secondo la
distribuzione temporale delle risorse disposte:
a)
dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione
europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento
nazionale;
b)
dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle
deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
2. L’autorizzazione
annuale al pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è vincolata a quanto
previsto dalle quote dei piani finanziari dell’Unione europea e da quelle di cui
alle deliberazioni con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento nazionale o
al riparto di risorse.
3. Il fondo per il
cofinanzimento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito
con l’articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della
somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le
modalità di cui al medesimo articolo 32 e può essere in tutto o in parte
attivato anche nel corso dell’esercizio finanziario di cui alla presente
legge.
Art. 51. Al fine di
unificare le procedure di pagamento e i connessi adempimenti fiscali, gli
assegni dovuti al Presidente e ai componenti della Giunta regionale saranno
pagati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, in uno con le indennità consiliari e
con i rimborsi spese di cui alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, ad
esclusione delle missioni, dal Settore bilancio e ragioneria del Consiglio
regionale.
2. Lo stanziamento
annuale previsto per il pagamento dei suddetti assegni sul capitolo di spesa
1200 va a confluire sul cap. 1020 Spese per indennità di carica spettanti ai
componenti del Consiglio regionale .
Art. 61. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo e terzo
capoverso, dell’articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e
successive modificazioni e integrazioni si applicano altresì nei confronti del
personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso ERSAP ed attualmente
retribuito con oneri a carico del bilancio regionale. ALLEGATI OMISSIS
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