Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 5
Esodo volontario dirigenti regionali.
Art. 11. Ai dirigenti del ruolo regionale che
hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al
trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o
confermino domanda di cessazione dal servizio entro il 30 giugno 2000, sarà
corrisposta una indennità aggiuntiva una tantum pari al quaranta per cento
della retribuzione lorda di qualifica, compresa l’indennità di posizione in
godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
2. L’importo massimo dell’indennità di cui
al comma 1 non potrà superare, in ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere
della retribuzione lorda di qualifica, compresa l’indennità di posizione in
godimento al 31 dicembre 1999.
3. La presente normativa non si applica ai dirigenti che
abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno
di due anni di servizio.