Anno 2000
Numero 6
Data 08/03/2000
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 marzo 2000, n. 34.
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Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 6

Riduzione dotazione organica.



Art. 1

(Finalità)


1.         Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative. 



Art. 2

(Dotazione organica)


1.         La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento unità.
2.         I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 sono ridotti a dieci. I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c), della l.r. 7/1997 sono ridotti a venti. I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera d), della l.r. 7/1997 sono ridotti a quaranta. I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera e), della l.r. 7/1997 sono ridotti a seicento.
3.         La tabella A di cui all’articolo 22, comma 1, della l.r. 7/1997 è così modificata:
qualifica seconda posti n.
70
qualifica terza posti n.
570
qualifica quarta posti n.
400
qualifica quinta posti n.
770
qualifica sesta posti n.
1000
qualifica settima posti n.
1350
qualifica ottava posti n.
690
dirigente posti n.
450
TOTALE posti n.
5300
4.         Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.         Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi.



Disposizioni finali


    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.