Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 6 Riduzione dotazione organica.
Art. 1(Finalità) 1. Ai fini del contenimento della
spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la
presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i
livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative.
Art. 2(Dotazione organica) 1.
La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento
unità.
2.
I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 sono ridotti a dieci. I posti di cui
all’articolo 30, comma 1, lettera c), della l.r. 7/1997 sono ridotti a venti. I
posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera d), della l.r. 7/1997 sono
ridotti a quaranta. I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera e), della
l.r. 7/1997 sono ridotti a seicento.
3.
La tabella A di cui all’articolo 22, comma 1, della l.r. 7/1997 è così
modificata:
qualifica seconda posti n. |
70 |
qualifica terza posti n. |
570 |
qualifica quarta posti n. |
400 |
qualifica quinta posti n. |
770 |
qualifica sesta posti n. |
1000 |
qualifica settima posti n. |
1350 |
qualifica ottava posti n. |
690 |
dirigente posti n. |
450 |
TOTALE posti n. |
5300 |
4.
Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella
precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi
espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5.
Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
|