Anno 2000
Numero 7
Data 20/03/2000
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 marzo 2000, n. 39.
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Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7

Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.



Art. 1


1.         La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento unità.
2.         I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 sono ridotti a dieci. I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c), della l.r. 7/1997 sono ridotti a venti. I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera d), della l.r. 7/1997 sono ridotti a quaranta. I posti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera e), della l.r. 7/1997 sono ridotti a seicento.
3.         La tabella A di cui all’articolo 22, comma 1, della l.r. 7/1997 è così modificata:
qualifica seconda posti n.
70
qualifica terza posti n.
570
qualifica quarta posti n.
400
qualifica quinta posti n.
770
qualifica sesta posti n.
1000
qualifica settima posti n.
1350
qualifica ottava posti n.
690
dirigente posti n.
450
TOTALE posti n.
5300
4.         Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.         Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi.



Art. 2


1.         In calce al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto quanto segue:
Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l’obbligo dell’installazione dell’apparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunioni di aziende siano variate in aumento, decade l’obbligo dell’installazione dell’apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico-agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda.



Art. 3


1.         All’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto il seguente comma 5:
5.        Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutte le colture intensive.