Anno 2000
Numero 11
Data 05/09/2000
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel Bollettino ufficiale 12 settembre 2000, n. 108 suppl.
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 settembre 2000, n. 11

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.



Art. 1

( Finalità)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 1999.
2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire 198.679.493.716 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2000, viene conseguentemente rideterminato in lire 735.109.254.849 e destinato, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità regionale, quanto a lire 437 miliardi all’impinguamento del fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al capitolo 1110045 di uscita e per la differenza di lire 99.054.102.193 all’incremento per lire 60 miliardi dal fondo di riserva per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui al capitolo 111050 e per la parte restante al finanziamento di passività pregresse ed a spese indilazionabili ed obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento di cui ai commi 1 e 2. 



Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire 40.462.254.853.072 in termini di competenza e in lire 50.581.410.406.779 in termini di cassa per l’entrata e in lire 40.462.254.853.072 in termini di competenza e in lire 50.581.410.406.779 in termini di cassa per la spesa.



Art. 3

(Proroga funzioni Comitato tecnico consultivo – legge regionale 4 luglio 1997, n.18)


1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate di tre anni.



Art. 4


1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, nonché delle partite debitorie residuali del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9, possono essere utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento accertati sui capitoli di spesa n. 0551020, n. 0552015, n. 0552040 e n. 0562005 o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri, convertibili in residui di stanziamento in applicazione del comma 12 dell’articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, accertati sui capitoli n. 0552010 e n. 0562005.
ALL. OMISSIS



Disposizioni finali


La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.