Legge Regionale 25 settembre 2000, n. 13 Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006.
TITOLO 1PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
(POR)
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina modalità e procedure
dell’attuazione degli interventi previsti nel Programma operativo della Regione
Puglia 2000-2006, di seguito denominato POR.
Art. 2(Approvazione
e attuazione del POR) 1. Il POR è approvato
dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che è trasmessa al Consiglio
regionale a titolo informativo.
2. La Giunta regionale
è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e
dell’attuazione del POR e in particolare delle attività indicate all’articolo 34
del regolamento (CE) n.1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali.
3. L’attuazione degli
assi e delle misure in cui si articola il POR è disciplinata esclusivamente
dalla presente legge e dal complemento di programmazione di cui all’articolo 4,
in deroga anche ad eventuali norme previste dalle leggi regionali di settore ove
in contrasto.
Art. 3(Informazione
al Consiglio regionale sull’attuazione del POR) 1. La Giunta regionale
approva e trasmette al Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla fine
dell’anno civile, il rapporto annuale di esecuzione di cui all’articolo 37 del
regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Consiglio
regionale discute il rapporto annuale in specifica seduta e formula eventuali
proposte.
Art. 4(Complemento
di programmazione) 1. Il complemento di
programmazione (Cdp) attua la strategia e gli assi prioritari del
POR.
2. Il complemento di
programmazione, oltre agli elementi previsti dall’articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, comprende quanto segue:
a) l’organizzazione amministrativa cui è demandata la
responsabilità gestionale delle singole misure con individuazione dell’ufficio
e/o struttura operativa responsabile;
b) le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri di
selezione dei medesimi nell’ambito delle singole misure;
c) il cronogramma delle attività da sviluppare per
l’implementazione;
d) il sistema di gestione e di controllo finanziario per
corrispondere alle esigenze di assicurare un impiego efficiente e regolare dei
fondi comunitari.
3. Il piano
finanziario del complemento di programmazione deve essere formulato sulla base
di previsioni attendibili e coerenti con le disposizioni in materia di gestione
finanziaria di cui al capo II del titolo III del regolamento (CE) n.
1260/1999.
4. Il complemento di
programmazione è predisposto dalla Giunta regionale, previa consultazione del
Comitato regionale di concertazione di cui all’articolo 5. Il documento è quindi
sottoposto alle valutazioni del Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7,
che può chiederne un adeguamento.
5. La Giunta
regionale, valutata la pertinenza e l’efficacia delle richieste di adeguamento
di cui al comma 4, approva il complemento di programmazione con propria
deliberazione da trasmettere a titolo informativo al Consiglio
regionale.
6. Le modifiche e gli
adeguamenti da apportare al complemento di programmazione sono approvate con le
stesse modalità di cui ai commi 4 e 5.
TITOLO 2COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIO-ECONOMICHE E
ISTITUZIONALI
Art. 5(Comitato
regionale di concertazione) 1. In attuazione
dell’articolo 8, comma 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Giunta regionale
istituisce con propria deliberazione il Comitato regionale di concertazione cui
sono chiamati a far parte i rappresentanti:
a) dell’ ANCI, UPI, UNCEM regionali;
b) delle organizzazioni sindacali;
c) delle organizzazioni
professionali;
d) del forum del terzo settore e in particolare delle
organizzazioni ambientali;
e) degli organismi per la promozione delle pari opportunità
tra uomini e donne;
f) delle autonomie funzionali di cui alla deliberazione
CIPE 14 maggio 1999.
2. Le parti economiche
e sociali sono individuate tenuto conto della rappresentatività degli interessi
e degli utenti nella gestione degli interventi
programmati.
3. Il Comitato è
convocato dal Presidente della Regione, che lo presiede, di norma a cadenza
trimestrale.
4. Al Comitato spetta
il compito di:
a) esprimersi sul complemento di programmazione e sulle
eventuali proposte di adeguamento;
b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione
del programma;
c) proporre eventuali modificazioni al complemento di
programmazione;
d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno
al Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 9.
Art. 6(Trasparenza
e comunicazioni) 1. Il POR e il
complemento di programmazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, dandone adeguata informazione ai potenziali beneficiari, alle
organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi
per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle
organizzazioni del forum del terzo settore.
2. Le azioni in materia di comunicazione e pubblicità
devono essere realizzate in ottemperanza degli articoli 34 e 46 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 e del regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000
relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi
strutturali, dando adeguato rilievo alla diffusione delle informazioni
attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
TITOLO 3ATTUAZIONE DEL POR
Art. 7(Direzione
delle funzioni amministrative) 1. L’attuazione del
POR si esplica attraverso la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, la
valutazione e il controllo ed è demandata ai seguenti
soggetti:
a) Giunta regionale;
b) Comitato di sorveglianza;
c) Area di coordinamento delle politiche
comunitarie;
d) Settori e strutture responsabili della gestione di
misure;
e) Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
f) Autorità ambientale regionale.
Art. 8(Compiti
della Giunta regionale) 1. La Giunta
regionale, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei
fondi strutturali e la regolarità delle operazioni finanziate, provvede
a:
a) organizzare, sulla base di quanto previsto dal POR e dal
complemento di programmazione, le strutture amministrative anche attraverso la
partecipazione diretta, con l’apporto di risorse umane e altri servizi, delle
organizzazioni no-profit e del terzo settore;
b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori
devono completare gli adempimenti di propria competenza;
c) stabilire le modalità di esercizio dei poteri
sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori
inadempienti;
d) disciplinare la regola del silenzio–assenso in caso di
mancata pronuncia di pareri di competenza regionale nei termini
stabiliti;
e) fissare i termini entro i quali devono essere notificate
a tutti gli interessati le pronunce positive o negative, con indicazione, per
queste ultime, delle possibilità di ricorso esistenti e delle relative
modalità.
Art. 9(Comitato di
sorveglianza) 1. I compiti di
sorveglianza indicati nell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e nel
Quadro comunitario di sostegno - Italia, obiettivo1, 2000-2006, sono svolti dal
Comitato di sorveglianza (Cds) del POR.
2. La composizione del
Comitato di sorveglianza, presieduto dal Presidente della Regione, è stabilita
nel POR.
3. Il Presidente della
Regione, entro e non oltre novanta giorni dalla data della decisione della
Commissione europea di partecipazione dei fondi strutturali, istituisce il
Comitato di sorveglianza.
4. Le modalità di
funzionamento, partecipazione ed assunzione delle deliberazioni del Comitato di
sorveglianza sono stabilite nel POR e nel regolamento interno, adottato dallo
stesso Comitato nel corso della prima riunione.
5. Il Comitato di
sorveglianza e il Comitato regionale di concertazione di cui all’articolo 5 si
avvalgono del supporto organizzativo e tecnico dell’Area di coordinamento delle
politiche dei fondi strutturali comunitari, nonché dei Settori preposti
all’attuazione delle misure del POR, per l’approfondimento delle tematiche
relative all’attuazione del POR, per l’elaborazione delle proposte di
adattamento e di revisione del programma e del complemento di
programmazione.
6. La Giunta regionale
per le finalità di cui al comma 5 istituisce specifiche segreterie
tecniche.
Art. 10(Area di
coordinamento delle politiche comunitarie) 1. L’Area di coordinamento delle politiche
comunitarie svolge compiti di gestione programmatica e finanziaria. Il POR
stabilisce l’organizzazione operativa dell’Area stessa e definisce le funzioni
amministrative e tecniche cui deve assolvere.
Art. 11(Settori e
strutture responsabili della gestione di misure) 1. I settori, gli
uffici e le strutture individuate dal POR e dal complemento di programmazione
assumono responsabilità primaria in ordine alla gestione, dalla fase di
predisposizione dei bandi di selezione dei progetti e individuazione delle
iniziative da ammettere a finanziamento alla certificazione delle
spese.
2. Il POR e il
complemento di programmazione specificano i compiti e le funzioni dei soggetti
di cui al comma 1.
Art. 12(Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici) 1. In attuazione
dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il
Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici.
2. Il Nucleo svolge i
compiti attribuiti dalla legge n. 144 del 1999, dal Quadro comunitario di
sostegno - Italia, ob.1, 2000–2006, e dal POR.
3. Il Nucleo,
presieduto dal Dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti
regionali e da cinque esperti esterni di adeguata e comprovata competenza
tecnica e operativa nelle seguenti specializzazioni:
a) analisi e programmazione economica applicata a livello
territoriale e settoriale;
b) valutazione di programmi e progetti e di analisi di
fattibilità e di monitoraggio;
c) valutazione multicriteria;
d) materie giuridico-economiche e/o diritto
amministrativo;
e) economia e analisi ambientale.
4. Il Nucleo esprime
il proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire
10 miliardi ritenuti ammissibili nell’ambito delle misure del
POR.
5. Il Nucleo
stabilisce in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui
esplicherà le attività di propria competenza.
6. La Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nomina i componenti del Nucleo e contestualmente ne determina i
compensi.
Art. 13(Autorità
ambientale regionale) 1. La Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, designa la struttura regionale e il responsabile della medesima cui sarà
demandato il ruolo di Autorità ambientale regionale nel quadro dei fondi
strutturali 2000-2006.
2. I compiti
dell’Autorità ambientale sono definiti nel Quadro comunitario di sostegno -
Italia, ob.1, 2000-2006, e nel POR.
3. La Giunta
regionale, su proposta dell’Autorità ambientale, autorizza la stipula di
specifiche convenzioni con dipartimenti del Politecnico e delle Università
pugliesi, con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e centri
pubblici di ricerca, operanti nel settore ambiente, al fine di assicurare
qualificata assistenza tecnica e amministrativa all’Autorità ambientale nello
svolgimento dei propri compiti.
Art. 14(Attività di
monitoraggio) 1. L’attività di monitoraggio deve
concorrere:
a) a garantire una efficace ed efficiente azione di
coordinamento, di valutazione del programma e di assunzione di iniziativa da
parte del Comitato di sorveglianza e del Comitato regionale di
concertazione;
b) ad assicurare una mirata e completa informazione
sull’avanzamento del programma;
c) a rendere efficace ed efficiente il sistema dei
controlli ex articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/99 e la gestione
finanziaria del POR.
2. Le attività di
rilevazione, da effettuarsi sulla base degli indicatori procedurali, finanziari,
di realizzazione e, ove possibile, di risultato e di impatto, così come
individuati dal Complemento di programmazione, sono esercitate dai settori,
uffici e strutture di cui all’articolo 11.
3. La raccolta dei
dati è incentrata presso l’Area di coordinamento delle politiche comunitarie. La
stessa Area coordina il sistema informatizzato di monitoraggio, vigila sul
funzionamento delle strutture specificatamente dedicate alle attività di
monitoraggio e sulle modalità di rilevazione dei dati ed è responsabile della
trasmissione dei dati aggregati alle amministrazioni dello Stato interessate e
alla Commissione europea, secondo modalità convenute.
Art. 15(Sistema di
valutazione) 1. Le procedure, i
metodi, i contenuti e il percorso temporale della valutazione del POR devono
conformarsi a quelli indicati nel QCS - Italia, ob.1,
2000-2006.
2. Il Nucleo regionale
di valutazione di cui all’articolo 12 definisce le metodologie e le tecniche per
la valutazione e assicura che la stessa sia svolta con il supporto di adeguati e
congruenti indicatori, di dati statistici e informazioni.
Art. 16(Sistema del
controllo finanziario) 1. L’attività di
controllo comprende la gestione a livello di misura, il controllo ordinario
sulla gestione e la verifica dell’efficacia del sistema
gestionale.
2. L’organizzazione
funzionale e operativa del sistema di controllo, da definirsi nel POR e nel
complemento di programmazione, deve garantire il rispetto delle norme
comunitarie in materia di sana e buona gestione finanziaria e, in particolare,
dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3. La verifica
dell’efficacia del sistema di controllo della gestione del POR e della
regolarità delle operazioni finanziate è demandata ad una specifica struttura,
da identificarsi nel POR, funzionalmente indipendente dai settori e uffici di
gestione e certificazione delle spese.
4. I controlli di
competenza della struttura di cui al comma 3 sono eseguiti con le modalità
previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) 2185/96 e secondo i criteri
esplicitati nel POR, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale
in materia di verifica amministrativo-contabile.
TITOLO 4REGIMI DI AIUTO
Art. 17(Funzioni
regionali in materia di incentivazione) 1. Ai fini di una
gestione unitaria degli interventi e fino alla data di entrata in vigore delle
leggi regionali di conferimento e riordino delle funzioni in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dei relativi regolamenti di
attuazione, per il triennio 2000-2002 sono esercitate dalla Regione le funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione di agevolazioni,
sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere previsti dal POR,
ritenuti conformi dalla Commissione europea.
2. Gli aiuti sono
concessi alle imprese, nel rispetto dei vincoli, delle limitazioni e delle
restrizioni settoriali previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
Art. 18(Procedure di
concessione degli aiuti) 1. La concessione
degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.123 nella tipologia automatica, valutativa e
negoziale.
2. E’ consentita
altresì la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi dell’articolo
15, comma 7, della legge n. 144 del 1999, anche ad integrazione dei contributi
in conto interessi di competenza statale.
Art. 19(Convenzioni
con soggetti esterni) 1. La Giunta regionale
è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più
soggetti esterni l’istruttoria delle domande di finanziamento e l’erogazione
degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell’attività di
garanzia di consorzi fidi.
2. I soggetti esterni,
da selezionare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi
e di terzietà.
3. Le graduatorie
delle domande ritenute ammissibili sono approvate dal Dirigente di Settore
competente per materia.
Art. 20(Procedura
automatica e procedura valutativa) 1. Il complemento di
programmazione definisce:
a) le iniziative per le quali la concessione dei contributi
avviene con procedura automatica, in base a criteri di selezione predeterminati
e con l’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente secondo l’articolo
4 del decreto legislativo n.123 del 1998;
b) i casi nei quali è necessaria l’applicazione della
procedura valutativa secondo l’articolo 5 del decreto legislativo n.123 del 1998
al fine di promuovere iniziative in specifici ambiti settoriali e/o territoriali
ritenuti prioritari e di sopperire alla eventuale carenza di iniziative
private;
c) l’intensità degli aiuti, l’ammontare della spesa
ammissibile, i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e
di erogazione dei contributi.
2. I bandi emanati in
attuazione delle procedure di cui al comma 1 devono avere adeguata evidenza
pubblica.
Art. 21(Procedura
negoziale) 1. Per la
realizzazione di interventi di sviluppo territoriale o settoriale nell’ambito di
forme di programmazione concertata e in particolare nei casi in cui è previsto
l’intervento mediante programmi integrati o altre forme di collaborazione tra
più soggetti per realizzare obiettivi di crescita produttiva anche tramite la
realizzazione di infrastrutture, si applica agli interventi di imprese singole o
associate la procedura negoziale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
n.123 del 1998.
2. La procedura
negoziale si applica nei seguenti casi:
a) realizzazione di impianti e infrastrutture per il
risanamento, la tutela, la manutenzione e la valorizzazione dell’ambiente
naturale;
b) interventi integrati promossi da consorzi di
PMI;
c) interventi integrati in campo turistico, culturale,
ambientale e di riassetto idrogeologico del territorio.
3. Nel caso in cui gli
interventi di cui al comma precedente coinvolgano le competenze di enti locali,
devono essere definiti, nell’ambito delle forme di programmazione concertata di
cui al comma 1, gli impegni di tali enti in ordine alle infrastrutture di
supporto volte a favorire la localizzazione degli
interventi.
4. Per l’attuazione
dei progetti integrati territoriali individuati dal POR si applicano le
procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 4.
Art. 22(Ispezione e
controlli) 1. In ogni fase
procedimentale devono essere disposti controlli ed ispezioni sui soggetti che
hanno ottenuto aiuti al fine di verificare le condizioni per la fruizione dei
medesimi, sull’attività dei soggetti esterni convenzionati di cui all’articolo
19 e sulla regolarità dei procedimenti.
2. Con deliberazione
di Giunta regionale vengono stabilite le modalità per lo svolgimento dei
controlli e delle ispezioni.
Art. 23(Divieto di
cumulo) 1. Gli aiuti di cui
alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi allo stesso
titolo e per le stesse opere:
a) dalle Amministrazioni statali e dalla Unione europea su
altri programmi che utilizzano i fondi strutturali;
b) dalla Regione, dallo Stato e da altri enti pubblici
indipendentemente dalla provenienza dell’aiuto da fonti locali, regionali e
nazionali.
Art. 24(Vincoli di
destinazione) 1. La concessione
degli aiuti di cui alla presente legge comporta l’apposizione del vincolo di
utilizzazione nell’ambito dell’impresa beneficiaria a far data dalla riscossione
del contributo, nei seguenti termini:
a) per cinque anni per macchinari, attrezzature, altri tipi
di beni mobili comunque denominati;
b) per dieci anni per strutture, stabilimenti, altri tipi
di beni immobili comunque denominati.
2. L’inosservanza dei
vincoli di cui al comma 1 o il trasferimento dell’impresa fuori della regione
Puglia comporta la decadenza dei benefici e l’obbligo della restituzione del
contributo ottenuto, in misura proporzionale al periodo previsto non
decorso.
3. Con deliberazione
di Giunta regionale vengono stabilite le modalità per l’accertamento della
decadenza e il recupero delle somme erogate.
Art. 25(Promozione
turistica) 1. Le iniziative e le
manifestazioni di promozione turistica, da finanziare sia nell’ambito del POR
sia con le risorse ordinarie del bilancio regionale, sono individuate dalla
Giunta regionale su proposta dell’Assessorato regionale al turismo e, per quelle
da svolgere all’estero, previa intesa, ove richiesta dalle normative vigenti,
con gli organi statali competenti.
2. La Giunta regionale
stabilisce altresì le modalità di attuazione delle iniziative e delle
manifestazioni di cui al comma 1.
Art. 26(Attuazione
del Piano di sviluppo rurale) 1. Le procedure di cui
alla presente legge sono applicate, in quanto compatibili, anche per la
concessione degli aiuti previsti dal Piano di sviluppo rurale (PSR) di cui ai
regolamenti (CE) n.1257/1999 e n. 1750/1999, relativamente alle misure di
accompagnamento degli interventi strutturali.
2. La sorveglianza sul
PSR viene effettuata secondo le procedure del POR.
TITOLO 5DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI
Art. 27(Presentazione, selezione e
ammissibilità) 1. La selezione delle
proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento
di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori
indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione, da presentare
entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del periodo
programmato.
2. In fase di prima
applicazione della presente legge, i soggetti attuatori indicati nelle schede di
misura del complemento di programmazione devono presentare richiesta di
ammissione a finanziamento a partire dal quindicesimo giorno ed entro il
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia del complemento di programmazione.
3. Potranno accedere
alle procedure di selezione delle proposte di finanziamento i soggetti attuatori
che avranno attestato di essere in possesso di progetti elaborati a livello
definitivo.
4. Sono esclusi dalla
procedura di cui ai comma precedenti gli interventi infrastrutturali inseriti
nei progetti integrati individuati dal POR e le azioni a titolarità regionale
individuate nel complemento di programmazione.
5. Il complemento di programmazione definisce:
a) i soggetti abilitati a presentare richiesta di
finanziamento;
b) la documentazione da presentare ai fini
dellammissibilità in graduatoria;
c) le tipologie dintervento ammissibili a
finanziamento;
d) i criteri di selezione per la formulazione delle
graduatorie delle domande di finanziamento;
e) le spese ammissibili a
finanziamento;
6. Le graduatorie sono
approvate, con cadenza annuale, dal Dirigente di settore entro sessanta giorni
dal termine indicato nei commi 1 e 2.
7. Le graduatorie
approvate costituiscono ammissibilità a finanziamento per gli interventi
infrastrutturali inferiori a dieci miliardi. Per gli interventi superiori a tale
soglia, l’ammissibilità resta subordinata al parere del Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 12.
8. Il termine di cui
al comma 6 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni,
previo provvedimento motivato del Dirigente di settore.
9. Il finanziamento è
assentito per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria fino
allesaurimento delle risorse annuali previste nei piani finanziari di misura.
Il relativo provvedimento formale di concessione del finanziamento deve essere
comunicato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
10. In fase di prima
applicazione della presente legge il finanziamento è assentito per gli
interventi inclusi in graduatoria fino allesaurimento delle risorse riferite
alle prime due annualità previste nei piani finanziari di
misura.
11. I soggetti
attuatori degli interventi ritenuti ammissibili e non finanziati possono
partecipare alla selezione dell’anno successivo presentando domanda di conferma
nei termini fissati al comma 1.
Art. 28(Progettazione, appalto ed esecuzione degli
interventi) 1. Alla progettazione, appalto ed esecuzione degli
interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di opere e lavori pubblici
di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e
integrazioni, salvo quanto diversamente disposto nella presente
legge.
Art. 29(Responsabile
unico del procedimento) 1. Per ogni intervento infrastrutturale previsto
dalla presente legge deve essere individuato il responsabile unico del
procedimento ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, di cui alla legge
n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 30(Pareri sui
progetti) 1. Ai fini
dell’approvazione dei progetti degli interventi infrastrutturali previsti dalla
presente legge, il responsabile del procedimento richiede il parere del
Dirigente dell’ufficio del Genio civile competente per territorio, nel caso in
cui l’opera non rientri nelle competenze professionali del Dirigente
dell’ufficio tecnico dell’ente.
2. Per opere di
eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico, il responsabile del procedimento
può richiedere, ove ricorrano giustificati motivi, il parere del Comitato
regionale tecnico amministrativo sul progetto sviluppato a livello
definitivo.
3. I soggetti che
svolgono attività di pubblico interesse diversi da comuni, province, comunità
montane e consorzi fra di essi sono tenuti ad acquisire, sui progetti relativi
agli interventi di cui alla presente legge, il parere del Dirigente dell’ufficio
del Genio civile competente per territorio.
Art. 31(Termini e
modalità di ammissione a finanziamento) 1. I termini per
l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono fissati come
segue:
a) trenta giorni per gli adempimenti di competenza dei
Settori o strutture responsabili delle singole misure, concernenti emissione di
comunicazioni, provvedimenti di erogazione del finanziamento e di omologazione
delle spese;
b) sessanta giorni dalla data di ammissione a
finanziamento, per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo, redatto
ai sensi dellart. 16 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni, da parte dei soggetti attuatori;
c) novanta giorni per l’appalto e consegna dei lavori da
parte dei soggetti attuatori.
2. Il complemento di
programmazione definisce le modalità di attuazione con riferimento ai termini
fissati al comma 1.
3. I finanziamenti
concessi ai sensi del presente titolo sono ridotti delle somme rivenienti da
economie conseguite a seguito dell’espletamento della gara
d’appalto.
Art. 32(Erogazione
dei contributi e rendicontazione delle spese) 1. I soggetti
attuatori, dopo lespletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro
economico di spesa depurato delle economie conseguite.
2. L’erogazione dei
contributi avviene con le seguenti modalità:
a) anticipazione pari al sette per cento del costo
dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte
del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei
lavori;
b) erogazioni successive quadrimestrali fino al
novantacinque per cento del costo rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle
spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per
l’intervento finanziato;
c) erogazione finale del cinque per cento disposta
contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dai Dirigenti dei
settori o strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della
spesa complessiva sostenuta per l’intervento.
Art. 33(Varianti in
corso d’opera) 1. Sono ammesse
varianti in corso d’opera solo nei casi previsti dall’articolo 25 della legge
n.109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono
ammissibili a finanziamento le maggiori spese conseguenti alle varianti di cui
al comma 1, lettera d), dell’articolo 25 della legge n.109 del 1994 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Alle eventuali
maggiori spese derivanti da varianti suppletive ammissibili ai sensi
dell’articolo 25 della legge n.109 del 1994 e successive modificazione e
integrazioni si fa fronte con le economie conseguite nel corso dell’esercizio
ovvero a valere sulle risorse delle successive annualità.
Art. 34(Collaudi) 1. Il collaudo
tecnico-amministrativo degli interventi infrastrutturali, oltre ai collaudi
tecnici specifici a norma della legislazione vigente, deve essere espletato
secondo le modalità previste dalla legge n.109 del 1994 e successive
modificazioni e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre1999, n.554.
2. Il collaudatore è
nominato dalla stazione appaltante all’interno delle proprie strutture. Per le
operazioni di collaudo di opere di particolare tipologia e categoria i soggetti
attuatori applicano il comma 5 dell’articolo 188 del regolamento di attuazione
della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.
3. Ove sia accertata,
dal Responsabile del procedimento, carenza di organico per l’espletamento
dell’attività di collaudo, i soggetti attuatori individuano, nell’ambito
dell’Albo regionale dei collaudatori, il professionista ovvero i professionisti
cui conferire l’incarico di collaudo.
Art. 35(Controlli e
revoche dei finanziamenti) 1. I settori o
strutture responsabili delle singole misure, prima dell’emissione del
provvedimento di omologazione di spesa per lintervento finanziato, dispongono
controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della
correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti
attuatori.
2. I contributi
concessi sono revocati con provvedimento motivato dei settori o strutture
responsabili delle singole misure ove, nel corso dei controlli disposti ai sensi
del comma 1, venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle
normative comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 36(Finanza di
progetto) 1. Il complemento di
programmazione individua singole opere o tipologie di opere di cui si prevede
l’attuazione attraverso la finanza di progetto.
2. La realizzazione
delle opere di cui al comma 1 è disciplinata dalle specifiche disposizioni,
anche regolamentari, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni.
3. Per le opere
individuate nel complemento di programmazione, i soggetti promotori presentano
le loro proposte ai soggetti attuatori designati nel complemento di
programmazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Per le tipologie di
opere previste nelle schede di misura del complemento di programmazione, i
soggetti promotori possono presentare le loro proposte, nei termini indicati al
comma 3, ai soggetti attuatori, nel caso in cui questi ultimi abbiano inserito
l’opera in strumenti di programmazione formalmente approvati.
5. Ai fini della
selezione delle proposte di finanziamento da attuare attraverso la finanza di
progetto, i soggetti attuatori devono attestare di aver proceduto alla
valutazione della fattibilità delle proposte presentate dai soggetti
promotori.
6. I soggetti
attuatori, prima dell’indizione della gara per l’aggiudicazione della
concessione, devono acquisire il parere del Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 12.
Art. 37(Partecipazione finanziaria dei soggetti
attuatori) 1. La copertura
finanziaria di almeno il 15 per cento del costo pubblico dell’investimento da
parte dei soggetti attuatori costituisce criterio di priorità per l’ammissione a
finanziamento.
2. Per le finalità di
cui al comma 1, i soggetti attuatori devono allegare alla domanda di
finanziamento atto amministrativo esecutivo che attesti l’impegno o la
prenotazione di impegno della relativa spesa.
3. La quota di
copertura di cui al comma 1 è ridotta al 7 per cento per le Amministrazioni
municipali che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) aver costituito, anche in forma associata, lo sportello
unico per le attività produttive di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, realizzando la struttura e avendo nominato il responsabile del
procedimento;
b) aver attivato e reso operativo l’Ambito territoriale
ottimale di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione delle leggi regionali 13
agosto 1993, n.17 e 18 luglio 1996, n.13, attraverso l’istituzione
dell’organismo rappresentante la forma di cooperazione prescelta, la
determinazione della tariffa d’ambito e la predisposizione e approvazione da
parte dello stesso organismo sia del piano finanziario sia del modello
gestionale e organizzativo connesso;
c) aver sottoscritto, nei casi in cui nei territori
comunali ricadano aree protette regionali, i documenti di indirizzo a seguito
della conclusione delle preconferenze previste dallarticolo 6 della legge
regionale 24 luglio 1997, n.19.
4. La quota di
copertura di cui al comma 1 è ridotta al 2 per cento nel caso in cui le
Amministrazioni municipali soddisfino due delle condizioni di cui al comma
3.
Art. 38(Coordinamento tecnico-scientifico) 1. Ai fini di un coerente sviluppo delle
infrastrutture infotelematiche regionali e dei servizi della pubblica
amministrazione su rete telematica, nell’ambito esclusivo della realizzazione
della RUPAR, è affidato a Tecnopolis, per i compiti e le attività fissati dalla
Giunta regionale, il coordinamento tecnico-scientifico degli interventi previsti
dai complementi di programmazione.
TITOLO 6DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE,
NULLA-OSTA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Art. 39(Sportello
unico) 1. Al fine di
promuovere il consolidamento e la crescita del sistema produttivo nonché
l’insediamento di nuove iniziative, la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione
provvede a:
a) fissare le modalità di rilascio degli atti autorizzativi
o di consenso, comunque denominati, di competenza dell’amministrazione regionale
a seguito di richiesta della struttura responsabile del procedimento di cui
all’articolo 24 del decreto legislativo n.112 del 1998;
b) definire, in attuazione dell’articolo1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, le forme di
coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello
sportello unico;
c) stabilire, in attuazione dell’articolo 6, comma 6, del
d.p.r. n. 447 del 1998, i criteri per l’individuazione degli impianti produttivi
di beni e servizi a struttura semplice.
2. La deliberazione
della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Art. 40(Variante
agli strumenti urbanistici) 1. Nel caso in cui le
opere pubbliche infrastrutturali finanziate nell’ambito dei fondi strutturali
2000–2006 non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici
approvati, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 – Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale -, la
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce
adozione di variante urbanistica. La delibera di adozione è pubblicata il giorno
successivo e depositata per dieci giorni presso la segreteria comunale.
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avvisi affissi nei luoghi
pubblici e all’Albo pretorio del comune. Nei successivi dieci giorni possono
essere presentate osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio
comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle
osservazioni prodotte.
2. La deliberazione di
approvazione definitiva del progetto costituisce variante allo strumento
urbanistico vigente e non è soggetta a controllo, autorizzazione e approvazione
regionale.
3. Nel caso in cui le
opere infrastrutturali pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 156,
comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma
dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), ricadano in aree sottoposte
a tutela paesaggistica di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo, il
relativo nulla-osta è rilasciato dal Comune.
4. Per l’acquisizione
di eventuali ulteriori pareri previsti da disposizioni e norme di legge, il
Sindaco può indire, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, specifica conferenza di servizi.
Art. 41(Valutazione
di impatto ambientale) 1. In attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e
coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione
d’impatto ambientale, successivamente modificato e integrato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, per gli interventi e
opere ammessi al finanziamento nell’ambito dei fondi strutturali
2000–2006:
a) la domanda contenente il progetto dell’opera e la
relazione e/o lo studio d’impatto ambientale è depositata a cura del proponente
presso l’autorità competente in materia di VIA - Assessorato regionale
all’ambiente, Settore ecologia, nonché presso la Provincia e il Comune
interessato e, nel caso di aree protette, presso gli enti gestori, che dovranno
esprimere il proprio parere;
b) contemporaneamente, nel caso di interventi ricadenti
nelle tipologie di cui all’allegato A) del d.p.r. 12 aprile 1996, così come
modificato e integrato con il d.p.c.m. 3 settembre 1999, il proponente provvede
a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso
nel territorio interessato, l’oggetto, la localizzazione e una sommaria
descrizione dell’opera o dell’intervento, nonché l’indicazione dei termini e dei
luoghi di deposito.
2. Per gli interventi
ed opere ricadenti nella tipologia di cui all’allegato B) del d.p.r. 12 aprile
1996, così come modificato e integrato con d.p.c.m. 3 settembre 1999, che non
ricadono in aree naturali protette, la Regione, visti i pareri espressi dalle
amministrazioni provinciali e municipali, decide entro trenta giorni dalla data
di deposito della domanda se le caratteristiche del progetto richiedono o meno
lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale e, in caso di
esclusione, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti
delle opere e/o impianti.
3. Per gli interventi
e le opere ricadenti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera b), e per quelli
di cui al comma 2 che necessitano di procedura VIA, il predetto termine di
trenta giorni decorre dopo venti giorni dalla data di pubblicazione
dell’annuncio sui quotidiani e del deposito della domanda di cui al comma 1,
lettera a), utili per la presentazione di eventuali
osservazioni.
4. I pareri delle
amministrazioni provinciali e municipali devono essere forniti all’Assessorato
regionale all’ambiente entro quindici giorni dalla data di avvenuto deposito
degli atti. Decorso tale termine il parere si intende reso
favorevolmente.
5. Tutti gli
interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati con
decreto ministeriale 3 aprile 2000 come SIC (siti d’importanza comunitaria) o
come ZPS (zone di protezione speciale), rispettivamente ai sensi delle direttive
92/43 CEE e 79/409 CEE, sono assoggettati a valutazione d’incidenza di cui
allarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1997,
n.357.
6. Per gli interventi
e le opere assoggettati a verifica VIA e/o a procedure di VIA, ricadenti negli
ambiti territoriali di cui al comma 5, la relazione ambientale e/o lo studio di
impatto ambientale devono contenere anche la valutazione di incidenza di cui
allart. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997.
7. Il Settore
ecologia, per lo svolgimento dei compiti relativi alle attività di verifica e
valutazione di cui ai comma precedenti, si avvale del Nucleo di valutazione di
impatto ambientale istituito con provvedimento della Giunta
regionale.
8. Il Nucleo di
valutazione di impatto ambientale è presieduto dal Dirigente del Settore
ecologia ed è composto da dirigenti e funzionari regionali nonché da tre docenti
universitari esperti in scienze naturali, medicina del lavoro e impianti
tecnologici.
9. Con il
provvedimento di istituzione del Nucleo di valutazione di impatto ambientale
sono definiti i compiti delle stesso, sono nominati i suoi componenti e sono
determinati i compensi da corrispondere agli esperti
esterni.
TITOLO 7DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E LAVORO
Art. 42(Attuazione) 1. Fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione
professionale, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, gli
interventi del POR cofinanziati con il FSE sono attuati dall’Assessorato
regionale al lavoro e formazione professionale.
2. Per gli interventi
in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego si applica
la legge regionale 5 maggio 1999, n.19.
3. Le iniziative
cofinanziate dal FSE e trasversali agli altri Assi prioritari del POR sono
attuate dall’Assessorato al lavoro e formazione professionale, sentiti gli
Assessorati competenti per settore.
Art. 43(Ambiti di
intervento) 1. Gli interventi
cofinanziati dal FSE, così come indicati nel POR e nel complemento di
programmazione riguardano:
a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato
del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e
uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei
disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l’inserimento
nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel
mercato del lavoro;
b) promozione nell’accesso al mercato del lavoro delle
persone che rischiano l’esclusione sociale;
c) promozione e integrazione dei sistemi della formazione
professionale e dell’istruzione nell’ottica dello sviluppo di una politica di
apprendimento per l’intero arco della vita;
d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e
adattabile, dell’innovazione e dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro,
dello sviluppo imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di
posti di lavoro, della qualificazione delle risorse umane nella ricerca e nello
sviluppo tecnologico;
e) favorire e rafforzare l’accesso e la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro e ridurre la segregazione verticale e
orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.
2. Il piano
pluriennale per le politiche del lavoro e formative integrate con i sistemi
educativi è costituito, per il periodo 2000-2006, dal POR e dal relativo
complemento di programmazione.
3. La Regione emana
direttive pluriennali di attuazione per le attività formative. Tali direttive e
le eventuali modifiche e/o integrazioni sono approvate dalla Giunta regionale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Per le iniziative
non cofinanziate dal FSE per il periodo 2000-2006, si applica la disciplina
della legge regionale n. 19 del 1999.
Art. 44(Adeguamento
del sistema della formazione professionale regionale) 1. La Regione
completerà il processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture
formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data solo le strutture operative
accreditate potranno realizzare attività di formazione professionale.
2. Le strutture
accreditate saranno inserite in apposito Albo approvato dalla Giunta regionale e
dalla stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al
comma 3.
3. La Giunta regionale
emanerà specifiche direttive contenenti gli standard minimi, le procedure e i
tempi per l’accreditamento delle strutture operative di formazione
professionale.
4. Nel periodo
transitorio potranno concorrere alla realizzazione delle attività di formazione
professionale le strutture formative che avranno dichiarato formalmente, secondo
le indicazioni delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le procedure
per l’accreditamento.
Art. 45(Aiuti alla
formazione) 1. Nell’ambito del POR
sono finanziati interventi in favore dei lavoratori occupati delle imprese
localizzate sul territorio regionale con particolare attenzione alle PMI, dei
titolari delle PMI, delle PMI e delle grandi imprese, finalizzati al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di nuove
competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i
piccoli imprenditori e i prestatori di lavoro temporaneo);
b) sostegno all’occupabilità dei lavoratori interessati da
forme contrattuali flessibili;
c) promozione dell’utilizzo di nuovi modelli organizzativi
delle prestazioni lavorative;
d) sostegno di nuove iniziative di rimodulazione dei tempi
di lavoro in impresa.
2. In attuazione della
disciplina degli aiuti di stato alla formazione 98/C 343/7 dell’11 novembre
1998, la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al comma 1
devono realizzarsi secondo le seguenti intensità lorde massime di aiuto, in
percentuale dei costi sovvenzionabili:
a) grandi imprese: 35 per cento per la formazione specifica
e 60 per cento per la formazione generale;
b) piccole e medie imprese: 45 per cento per la formazione
specifica e 80 per cento per la formazione generale.
3. Le intensità di cui
al comma 2 possono essere aumentate di dieci punti percentuali quando i
destinatari della formazione sono i disabili, soggetti privi di titolo di studio
o con bassa qualificazione, soggetti provenienti da uno stato di disoccupazione
di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento
professionale.
4. Ai fini della
distinzione tra i tipi di formazione di cui al comma 2 si
definisce:
a) formazione specifica: quella che comporta l’acquisizione
di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro
attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria,
restando la possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo
tipo di formazione ad altre imprese o ad altri settori di lavoro estremamente
ridotta;
b) formazione generale: quella che assicura l’acquisizione
di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o
successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria ed è connessa al
funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili
ad altre imprese o ad altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a
migliorare l’occupabilità dei destinatari. Il percorso per la formazione
generale si conclude con idonea certificazione rilasciata dalla Regione o da
autorità pubblica da essa delegata.
5. L’aiuto concerne il
rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per
l’attuazione delle attività formative. La dimostrazione di spesa sostenuta
avverrà - secondo quelli che sono i costi di diretta imputazione all’attività
formativa documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista
fiscale e regolarmente quietanzati e formalizzati – al termine dell’attività
formativa in un rendiconto generale delle spese. La Regione definisce gli
eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti nell’ambito
degli specifici bandi e/o direttive per la realizzazione delle
attività.
6. I costi
sovvenzionabili sono quelli indicati nel complemento di
programmazione.
Art. 46(Aiuti
all’occupazione) 1. Nell’ambito del POR
sono finanziate iniziative che riguardano aiuti alla creazione di posti di
lavoro aggiuntivi non legati ad un investimento nelle attività e alle condizioni
previste nel complemento di programmazione.
2. Le provvidenze sono
erogate per assunzioni supplementari e definitive, secondo i tassi di aiuto e le
modalità previste nel complemento di programmazione.
3. Per quanto non
previsto dalla presente legge e dal complemento di programmazione si rimanda
agli orientamenti della Commissione Ue in materia di aiuti all’occupazione
vigenti nel periodo di attuazione del POR.
Art. 47(Aiuti alla
creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese) 1. La Regione promuove
e sostiene la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, così come
definite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, mediante strumenti
agevolativi specificamente definiti nel complemento di
programmazione.
2. I tassi di aiuto,
le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la tipologia delle
spese ammissibili sono indicati nel complemento di
programmazione.
Art. 48(Concessione
degli aiuti alloccupazione) 1. Gli aiuti previsti
dagli articoli 45, 46 e 47 sono concessi con le procedure valutative e negoziali
di cui agli articoli 20 e 21.
2. Listruttoria e
lerogazione degli aiuti sono affidate ad uno o più soggetti esterni selezionati
come previsto dallarticolo19, comma 2.
3. Le graduatorie sono
approvate dal Dirigente di settore.
Art. 49(Procedure di
selezione dei progetti di formazione e inserimento
lavorativo) 1. Gli interventi
formativi e di inserimento lavorativo, programmati con il POR e con il
complemento di programmazione, possono essere realizzati con programmi annuali o
pluriennali, predisposti a seguito di una procedura di selezione delle proposte
progettuali presentate dai soggetti beneficiari sulla base di una chiamata per
avviso pubblico contenente tutti gli elementi per la presentazione,
ammissibilità, valutazione e finanziamento delle proposte
stesse.
2. La valutazione
delle proposte progettuali si realizza attraverso le seguenti
fasi:
a) valutazione dell’ammissibilità formale della
proposta;
b) valutazione della rispondenza e coerenza della proposta
alle finalità del POR e dei relativi complementi di
programmazione;
c) valutazione dei requisiti richiesti dal
bando;
3. I progetti che
superano positivamente le fasi di valutazione di cui al comma 2 vengono ammessi
alla valutazione di merito.
4. Sulla base della
valutazione di merito delle proposte, il Dirigente di settore approva la
graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento che saranno inseriti
nel programma annuale o pluriennale da pubblicare sul
BURP.
5. Le richieste di
intervento sono istruite dall’Assessorato al lavoro e formazione professionale
per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, che
può avvalersi anche di esperti esterni, mentre la valutazione di merito è
effettuata da un Nucleo di valutazione, istituito presso l’Assessorato medesimo,
composto da esperti interni alla Regione ed esterni. Gli esperti interni sono
individuati tra i funzionari dell’Assessorato al lavoro e alla formazione
professionale con provvedimento del Dirigente di settore. Gli esperti esterni
sono selezionati in base a procedure ad evidenza pubblica.
6. L’attività di
valutazione delle proposte deve essere svolta entro un mese dal termine ultimo
di presentazione delle domande fissato dal bando.
7. La data di
pubblicazione del programma sul BURP costituisce termine iniziale per la
presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine perentorio di venti
giorni. La definizione dei ricorsi, affidata al Settore formazione
professionale, deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento formale degli
stessi.
8. Per i progetti di
durata poliennale, qualora ammessi in graduatoria e finanziati, l’obbligazione
giuridicamente vincolante sarà assunta con lo stesso atto di approvazione e
finanziamento del progetto limitatamente alla quota da erogare per ciascuna
annualità di realizzazione dello stesso, sulla base delle risorse annuali
disponibili.
9. Dall’approvazione
di un progetto di durata poliennale consegue la prenotazione, a favore del
progetto stesso e del soggetto ammesso a finanziamento, delle risorse necessarie
alla relativa attuazione per gli anni a valere sulle annualità finanziarie
successive.
10. Nella fase transitoria del processo di accreditamento,
l’esecuzione dei progetti è subordinata alla verifica dell’idoneità delle sedi
operative per le attività formative, allaccettazione del controllo ispettivo da
parte degli organi preposti e delle modalità di rilevazione e comunicazione alla
Regione Puglia dei dati fisici e finanziari inerenti l’attività, da disciplinare
con apposita convenzione.
Art. 50(Piccoli
sussidi) 1. Alcune azioni del
POR sono attuate sotto forma di piccoli sussidi, sulla base del regolamento (CE)
12 luglio 1999, n. 1784, art.4, comma 2.
2. I beneficiari di
tali azioni sono le ONG, imprese sociali, cooperative di solidarietà, ONLUS,
loro raggruppamenti e/o consorzi, raggruppamenti locali.
3. L’attuazione e la
gestione dell’intervento sono affidate a uno o più intermediari, autorizzati
conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1260/1999.
Art. 51(Progetti
interregionali) 1. Alcune iniziative
previste nel POR possono essere realizzate anche tramite progetti
interregionali.
2. I progetti
interregionali sono quei progetti collocati in reti regionali o subregionali, a
valenza territoriale e/o settoriale, che perseguono obiettivi formativi,
educativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale.
3. La promozione dei
progetti interregionali è di competenza della Giunta regionale.
4. Per i progetti
interregionali verranno definite forme specifiche di coordinamento
interregionale, di accesso, attuazione, controllo, monitoraggio e
valutazione.
TITOLO 8DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA’
Art. 52(Modifiche e
integrazioni alla legge regionale di contabilità) 1. All’articolo
45/bis, comma 1, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modifiche e integrazioni, le parole su parere della Commissione consiliare al
bilancio sono soppresse.
2. L’articolo 71,
comma 6, della l.r. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni viene così
modificato:
a) le parole di cui all’articolo 25 del regolamento
comunitario n.2082/93 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituite
con le parole di cui alle disposizioni comunitarie del regolamento n. 1260/99
di attuazione dei fondi strutturali.
b) le parole su parere della Commissione consiliare al
bilancio sono soppresse.
3. All’articolo 71,
comma 12, della l.r. 17/1977 e successive modifiche e integrazioni, le parole
con deliberazione della Giunta regionale sono sostituite con le parole con
atto dirigenziale.
Art. 53(Modalità di
rendicontazione) 1. Le spese connesse
ai progetti e alle iniziative ammesse a finanziamento nell’ambito del POR sono
ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario finale dopo la data di
ricezione della domanda di cofinanziamento del POR da parte della Commissione
dell’Unione europea.
2. I soggetti
attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale. Tale
rendicontazione va presentata anche in assenza di avanzamento della spesa
rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente. In presenza di un
avanzamento della spesa, tale rendicontazione deve
riportare:
a) una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del
procedimento, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed
effettivamente sostenute dall’amministrazione o ente titolare dell’attuazione
dell’intervento;
b) una contestuale domanda di pagamento a valere sulla
spesa effettuata.
3. Al completamento
del progetto finanziato, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non
potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, i soggetti di cui al comma 2
devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta della
rendicontazione finale dell’intervento.
4. Nel caso in cui non
pervenga alla Regione nei termini previsti alcuna domanda di pagamento,
l’avanzamento della spesa viene considerato nullo e non si procede ad alcuna
liquidazione prima del quadrimestre successivo. Nell’eventualità che per dodici
mesi consecutivi non vi sia nessuna domanda di pagamento a valere su un
avanzamento nell’attuazione del progetto finanziato, tutto o parte dell’acconto,
in funzione dei progressi realizzati nell’attuazione dell’intervento, è
rimborsato, al lordo degli interessi eventualmente maturati, alla Regione da
parte del soggetto attuatore.
Art. 54(Modalità di
liquidazione) 1. L’atto dirigenziale di liquidazione, una volta
adottato, va trasmesso al Settore ragioneria contestualmente alla prevista
affissione all’Albo. Il Settore ragioneria, qualora non vi siano disposizioni
differenti da parte del responsabile dell’atto entro i cinque giorni di
affissione previsti, provvede ad emettere il mandato di pagamento entro i dieci
giorni successivi all’avvenuta esecutività dell’atto.
Art. 55(Modalità di
erogazione della spesa) 1. Le modalità di erogazione della spesa sono
disciplinate dalla presente legge e dal complemento di
programmazione.
Art. 56(Cofinanziamento regionale per il triennio 2000 –
2002) 1. In attuazione
dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni, la quota regionale per il cofinanziamento del POR per il triennio
2000-2002, da finanziare con risorse autonome, è di lire 360 miliardi, di cui
lire 100 miliardi per l’esercizio finanziario 2000 e lire 130 miliardi per
ciascuno dei successivi esercizi 2001 e 2002.
2. E’ autorizzata
l’assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva di cui al
comma 1, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun
bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono
a scadenza nel corso dell’anno.
TITOLO 9NORME DI SALVAGUARDIA
Art. 57(Abrogazione) 1. La legge regionale 20 febbraio 1995, n.3
Procedure per lattuazione del Programma Operativo 1994-1999 è abrogata. Resta
applicabile ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per lesecuzione
dei relativi impegni di spesa.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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