Legge Regionale 25 settembre 2000, n. 14
Abrogazione legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11.
La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 Norme urgenti per
l’accelerazione delle procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari
e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo stato e amministrazioni
centrali e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2.
Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge risulti:
- per
le opere pubbliche, adottata la variante urbanistica con delibera del Consiglio
comunale ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 3/1998;
- per
le opere di pubblico interesse, conclusa positivamente la conferenza di servizi
di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
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