Anno 1972
Numero 1
Data 23/05/1972
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Regolamento Regionale 23 maggio 1972, n. 1

Regolamento provvisorio per l'uso degli automezzi di proprietà della Regione.



Art. 1


Gli automezzi di proprietà della Regione, ad eccezione di quelli a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, quando non sono adibiti a servizio, vanno custoditi nel garage della Regione 
Gli automezzi a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, vanno custoditi in garage autorizzati.

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Art. 2


Gli automezzi della Regione possono essere usati soltanto per esigenze di servizio, dagli Amministratori e dal personale della Regione, con l’osservanza delle presenti norme.

Al Presidente del Consiglio, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale ed a ciascuno degli Assessori regionali, sono assegnati appositi automezzi, per tutte le esigenze connesse all’esercizio della loro funzione.





Art. 3


Un dipendente della Regione, designato dall’Assessore al ramo, è preposto al servizio automezzi, coi seguenti compiti:
a) vigilare affinchè l’uso degli automezzi avvenga secondo le esigenze dei servizi e con l’osservanza delle norme relative;
b) disporre i servizi ed i turni di lavoro;
c) prendere note delle ore di servizio prestate dagli autisti, in eccedenza al normale orario di lavoro;
d) controllare i rifornimenti dei carburanti e dei lubrificanti, che saranno effettuati, salvi casi eccezionali, direttamente dagli autisti, sotto la loro personale responsabilità, presso l’abituale fornitore che avrà ottenuto l’aggiudicazione a seguito di regolare gara;
e) provvedere ad assicurare il funzionamento degli automezzi e la ordinaria manutenzione dei medesimi, disponendo l’acquisto dei pezzi di ricambio e le normali riparazioni, mediante rilascio di appositi buoni a madre e figlia, vistati dall’Assessore al ramo e, in sua assenza, dal funzionario dirigente dell’Assessorato o dalla Segreteria Generale del Consiglio, in favore di fornitori i quali verranno pagati periodicamente, su presentazione di regolari fatture corredate dei buoni e previa deliberazione di liquidazione;
f) curare la custodia dei seguenti registri, costantemente aggiornati:
 - registro generale di carico e scarico dei carburanti e dei lubrificanti, con partitario per le singole macchine;

 - registro delle percorrenze di ciascun automezzo, con la indicazione cronologia dell’ora di partenza e dell’ora di rientro, delle risultanze del contachilometri all’uscita e all’entrata, del percorso compiuto,  delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e lubrificante consumato;

- registro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante i       viaggi;

g) compilare il rendiconto della gestione del servizio automezzi, alla fine di ciascun trimestre.




Art. 4



1
Gli automezzi di proprietà della Regione, ad eccezione di quelli a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, quando non sono adibiti a servizio, vanno custoditi nel garage della Regione.
Gli automezzi a disposizione degli Assessori non residenti nel capoluogo sede della Regione, vanno custoditi in garage autorizzati.

2
Gli automezzi della Regione possono essere usati soltanto per esigenze di servizio, dagli Amministratori e dal personale della Regione, con l’osservanza delle presenti norme.
Al Presidente del Consiglio, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale ed a ciascuno degli Assessori regionali, sono assegnati appositi automezzi, per tutte le esigenze connesse all’esercizio della loro funzione.

3
Un dipendente della Regione, designato dall’Assessore al ramo, è preposto al servizio automezzi, coi seguenti compiti:
a) vigilare affinchè l’uso degli automezzi avvenga secondo le esigenze dei servizi e con l’osservanza delle norme relative;
b) disporre i servizi ed i turni di lavoro;
c) prendere note delle ore di servizio prestate dagli autisti, in eccedenza al normale orario di lavoro;
d) controllare i rifornimenti dei carburanti e dei lubrificanti, che saranno effettuati, salvi casi eccezionali, direttamente dagli autisti, sotto la loro personale responsabilità, presso l’abituale fornitore che avrà ottenuto l’aggiudicazione a seguito di regolare gara;
e) provvedere ad assicurare il funzionamento degli automezzi e la ordinaria manutenzione dei medesimi, disponendo l’acquisto dei pezzi di ricambio e le normali riparazioni, mediante rilascio di appositi buoni a madre e figlia, vistati dall’Assessore al ramo e, in sua assenza, dal funzionario dirigente dell’Assessorato o dalla Segreteria Generale del Consiglio, in favore di fornitori i quali verranno pagati periodicamente, su presentazione di regolari fatture corredate dei buoni e previa deliberazione di liquidazione;
f) curare la custodia dei seguenti registri, costantemente aggiornati:
 - registro generale di carico e scarico dei carburanti e dei lubrificanti, con partitario per le singole macchine;

 - registro delle percorrenze di ciascun automezzo, con la indicazione cronologia dell’ora di partenza e dell’ora di rientro, delle risultanze del contachilometri all’uscita e all’entrata, del percorso compiuto,  delle persone trasportate e del quantitativo di carburante e lubrificante consumato;

- registro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a ciascun automezzo, effettuati in sede o durante i       viaggi;

g) compilare il rendiconto della gestione del servizio automezzi, alla fine di ciascun trimestre.
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L’autista ha il dovere di:
a) provvedere alla custodia dell’automezzo durante il servizio;
b) curare la regolare tenuta del registro di percorrenza, nel quale devono essere indicati, per ogni viaggio:
- l’amministratore o il funzionario che dispone l’uscita dell’automezzo;

- il motivo del servizio;

- l’ora di uscita e l’ora di entrata;

- il numero dei chilometri percorsi;

- i quantitativi di carburante e lubrificanti consumati;

- l’itinerario percorso e il rapporto su eventuali guasti o incidenti;

c) riferire dettagliatamente con immediatezza all’addetto al servizio gli inconvenienti e gli incidenti eventualmente accaduti;
d) indossare la divisa fornita dalla Regione, curandone la perfetta conservazione.



Art. 5


L’autista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni provocati alla Regione in conseguenza della violazione dei doveri indicati alle lettere d), e), f) del precedente art. 3.


Art. 6


L’uso degli automezzi da parte del personale della Regione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Assessore al ramo o della Segreteria Generale del Consiglio, per comprovate esigenze di servizio.

L’ordine di servizio sarà annotato da ogni autista consegnatario sul registro di percorrenza, con i dati relativi ad ogni viaggio.